CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 05757/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto al giudizio di gravità della concreta condotta posta in essere; Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione delle attenuanti generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha valutato l'insussistenza di elementi favorevoli, sia in ragione della gravità della condotta che dei precedenti a suo carico; Ritenuto che il terzo motivo è generico trattandosi di doglianza non specificamente proposta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024