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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22818/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.116, commi 15 e 17 , d.lgs. n.285/1992.

Il ricorso è inammissibile.

L'unico motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è aspecifico e comunque manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale - con argomentazioni specificamente riferite alla dosimetria della pena - ha implicitamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; rilevando, altresì, che questa Corte ha comunque ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.116, commi 15 e 17 , d.lgs. n.285/1992. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è aspecifico e comunque manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale - con argomentazioni specificamente riferite alla dosimetria della pena - ha implicitamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; rilevando, altresì, che questa Corte ha comunque ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 22818/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris