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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 08515/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza bel 03/02/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L 1C,Lt 4 I)

1. Sammartano a ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 189 Cod. strada applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla predetta sanzione amministrativa accessoria, non essendo stata applicata la riduzione di cui al comma 2-bis dell'art. 222 Cod. strada

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Il motivo è infondato.

La sanzione amministrativa accessoria è stata correttamente applicata ai sensi non dell'art. 222 Cod. strada ma dell'art. 189 commi 6 e 7, che non prevedono alcuna riduzione per il patteggiamento.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza bel 03/02/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L 1C,Lt 4 I) 1. Sammartano a ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 189 Cod. strada applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla predetta sanzione amministrativa accessoria, non essendo stata applicata la riduzione di cui al comma 2-bis dell'art. 222 Cod. strada 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Il motivo è infondato. La sanzione amministrativa accessoria è stata correttamente applicata ai sensi non dell'art. 222 Cod. strada ma dell'art. 189 commi 6 e 7, che non prevedono alcuna riduzione per il patteggiamento. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 08515/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris