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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 gennaio 1962

Cassazione n. 33188/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1962 avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. commessi il 23 dicembre 2021; il 12 agosto 2021; il 30 marzo 2021; il 12 aprile 2021 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

L'applicazione della pena in aumento per la continuazione tra reati, in relazione alle plurime condotte di evasione accertate in momenti diversi, non integra una ipotesi di illegalità della pena (motivo per il quale il ricorso è viceversa consentito) neppure nel caso in cui, come accaduto nel presente procedimento, il giudice non abbia motivato la misura dell'aumento, che, del resto, era stato indicato dalle parti nell'accordo, stante la nozione di illegalità della pena che va limitata ai casi in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene.

Non rileva, attesa la tipologia della sentenza, la carenza di motivazione sulla misura dell'aumento di pena, in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente, ai fini del descritto controllo di legalità che compete al giudice che questi abbia verificato la corrispondenza della pena all'accordo tra le parti escludendo che si versi in ipotesi di pena illegale.

Non può, dunque, applicabile alla fattispecie di sentenza di applicazione pena il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), nella parte in cui prescrive l'obbligo di motivazione da parte del giudice, obbligo che è adeguatamente assolto, in relazione alla tipologia di sentenza, dalla enunciazione del risultato del controllo effettuato dal giudice; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1962 avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. commessi il 23 dicembre 2021; il 12 agosto 2021; il 30 marzo 2021; il 12 aprile 2021 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. L'applicazione della pena in aumento per la continuazione tra reati, in relazione alle plurime condotte di evasione accertate in momenti diversi, non integra una ipotesi di illegalità della pena (motivo per il quale il ricorso è viceversa consentito) neppure nel caso in cui, come accaduto nel presente procedimento, il giudice non abbia motivato la misura dell'aumento, che, del resto, era stato indicato dalle parti nell'accordo, stante la nozione di illegalità della pena che va limitata ai casi in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene. Non rileva, attesa la tipologia della sentenza, la carenza di motivazione sulla misura dell'aumento di pena, in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente, ai fini del descritto controllo di legalità che compete al giudice che questi abbia verificato la corrispondenza della pena all'accordo tra le parti escludendo che si versi in ipotesi di pena illegale. Non può, dunque, applicabile alla fattispecie di sentenza di applicazione pena il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), nella parte in cui prescrive l'obbligo di motivazione da parte del giudice, obbligo che è adeguatamente assolto, in relazione alla tipologia di sentenza, dalla enunciazione del risultato del controllo effettuato dal giudice; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio
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