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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 14317/2022

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marzo 2010: decreto avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 321.445,23, pari al saldo debitore, alla data del 1 ottobre 2009, del conto corrente n. 92, nel quale erano confluiti i saldi di altri conti (nn. 6806, 280027, 6864 e 280259), già chiusi e girati a sofferenza dalla società sopra indicata, e garantiti con distinti contratti di fideiussione dagli altri attori.

Nella citazione in opposizione sono stati dedotti la carenza di prova scritta idonea alla pronuncia del provvedimento monitorio, la nullità delle clausole che determinavano gli interessi ultralegali attraverso il rinvio agli usi di piazza, l'inapplicabilità delle commissioni di massimo scoperto, l'illegittimità della prassi bancaria quanto alla datazione delle operazioni a debito e a credito, la necessità di determinare il tasso d'interesse annuo globale al fine di verificare il rispetto delle norme antiusura, l'ingiustificato addebito di effetti scontati e la nullità o inefficacia delle fideiussioni prestate.

Avendo riguardo a tali profili gli attori hanno Sez.

I - RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 2 svolto domanda riconvenzionale per la ripetizione di tutte le somme illegittimamente riscosse.

La banca si è costituita, resistendo all'opposizione.

Il giudizio è stato riunito ad altro, introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano proposto opposizione al precetto con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro aveva loro intimato il pagamento di euro 46.448,57, oltre accessori, a causa del mancato versamento di una rata di rimborso del contratto di finanziamento concluso il 22 dicembre 2008.

Con tale opposizione gli attori avevano dedotto che il contratto di finanziamento in questione era stato imposto dalla banca per ripianare l'esposizione debitoria in conto corrente ed avevano fatto valere gli argomenti addotti col primo giudizio; avevano domandato quindi l'accertamento dell'esatto ammontare del saldo del conto corrente n. 92 e la successiva compensazione del credito, da essi vantato con riferimento a tale rapporto, con quanto dalla banca preteso a titolo di rimborso del finanziamento.

Anche in questo procedimento la banca aveva spiegato le proprie difese.

I due giudizi sono stati riuniti e successivamente interrotti per il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale aveva in precedenza incorporato [OSCURATO:PERSONA].

La riassunzione di entrambi i giudizi è stata operata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sandro &metto e [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del 20 maggio 2014 il Tribunale di Napoli ha dichiarato il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel secondo giudizio ed accolto entrambe le opposizioni.

2. — [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ha impugnato detta pronuncia.

Appello incidentale è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA].

I - RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 [OSCURATO:SOCIETA]..

Con sentenza del 28 aprile 2016 la Corte di appello di Napoli ha respinto entrambi i gravami.

Per quanto qui rileva, il Giudice dell'impugnazione, pronunciandosi sulla compensazione eccepita con l'opposizione a precetto, ha osservato che il diritto di credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro aveva ad oggetto «tutte le rate successive a quella di cui all'intimazione che non [erano] state pagate dalla debitrice (credito per il quale la BNL [era] stata ammessa al passivo della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per l'esatto ammontare di euro 622.240,23, secondo l'allegazione della stessa appellante non contestata dalle controparti, neppure dal fallimento della detta società)».

In tal senso — ha aggiunto la Corte — il motivo di opposizione a precetto risultava essere fondato in ragione della compensazione del maggior credito della società correntista, risultante dal ricalcolo del saldo del conto corrente (indicato in euro 387.781,60: pag. 12 della sentenza qui impugnata), con il debito oggetto dell'intimazione di pagamento.

La Corte di appello ha inoltre osservato che il giudice di primo grado aveva correttamente rigettato la pretesa restitutoria di quanto era stato assunto ingiustamente pagato «poiché è ripetibile (solo) la somma indebitamente corrisposta e non già il debito sostenuto come illegale», giacché «[u]n pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (Vaccipiens); e intanto può definirsi indebito, con conseguente diritto di ripetizione a norma dell'art. 2033 c.c., invocato nella fattispecie, in quanto difetti di una idonea causa giustificativa».

La Corte di merito ha poi osservato non essere stata confutata, e nemmeno criticata, l'affermazione del Tribunale secondo cui mancava la prova di tali pagamenti.

Ha aggiunto che, comunque, non risultava assolto «l'onere Sez.

I- RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 4 degli appellanti incidentali di fornire l'estratto conto zero [...] ed altresì l'onere di conservazione, indispensabili al fine del calcolo dell'importo reclamato in ripetizione».

3. — La detta sentenza risulta impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso articolato in due motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.

Sono state depositate memorie.

Il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi inammissibile, e in subordine rigettarsi, il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Col primo motivo sono denunciati: l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

Viene imputato alla Corte di appello di aver mancato di prendere in considerazione il fatto storico costituito dalla rituale acquisizione al giudizio degli estratti conto dall'origine del rapporto.

Si deduce che gli opponenti avevano prodotto tutti i predetti estratti conto, con la sola eccezione di quelli relativi al periodo tra il 1 gennaio e il 30 settembre 1990 per il conto corrente n. 6806 e di quelli relativi al periodo tra il 1 gennaio al 31 dicembre 1990 per il conto corrente n. 68064-280018.

Viene osservato che il saldo di apertura dell'estratto conto del 1 ottobre 1990 relativo al conto corrente n. 6806 recava un saldo a credito del correntista di lire 47.204.605, mentre il saldo di apertura al 1 gennaio 1991 del conto corrente n. 68064-280018 era a debito del correntista per lire

85.973.470. Deducono i ricorrenti che la ricostruzione dei rapporti di conto corrente avrebbe potuto prendere le mosse da tali dati contabili e che il risultato della rielaborazione non si sarebbe discostato significativamente dall'accertamento compiuto dal c.t.u., che aveva quantificato il saldo complessivo in euro 517.921,32.

Col secondo mezzo la sentenza impugnata è censurata per Sez.

I- RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, oltre che per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 167 c.p.c., nonché degli artt. 1186, 1243 e 2735 c.c..

Secondo gli istanti, la Corte di merito avrebbe mancato di valutare il fatto storico costituito dalla lettera della banca del 6 ottobre 2009, relativa all'intimazione concernente il finanziamento, la quale faceva riferimento alla rata del 30 giugno 2009, relativa ai soli interessi di preannmortamento per euro 10.564,00 e del capitale residuo di euro 500.000,00.

La Corte distrettuale avrebbe omesso inoltre di considerare la circostanza, pacifica in causa, della non intervenuta ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] del credito di euro 622.240,23.

In più, ad avviso degli istanti, la sentenza impugnata avrebbe violato: l'art. 112 c.p.c., avendo quantificato il credito della banca in una misura mai fatta valere in giudizio; l'art. 1186 c.c., il quale prevede ipotesi di decadenza dal beneficio del termine che nella fattispecie non poteva ritenersi sussistente; l'art. 1243 c.c., posto che il debito per il finanziamento oggetto della compensazione non poteva essere costituito dall'intero ammontare dei ratei di ammortamento; l'art. 115 c.p.c., non essendo stata posta a fondamento della decisione la pretesa della banca fatta valere con la lettera del 6 ottobre 2009; l'art. 116 c.p.c., non avendo il Giudice di appello adeguatamente apprezzato il documento che conteneva la detta missiva; l'art. 2735 c.c., posto che la banca aveva confessato stragiudizialmente di aver invocato la decadenza del beneficio del termine per l'importo complessivo di euro 500.000,00, dovuto «per capitale residuo a scadere».

2. — Coi due mezzi di censura i ricorrenti assumono, per un verso, che esisterebbe la possibilità di ricostruire il dare e avere tra le parti pur in mancanza di alcuni degli estratti conto e, per altro verso, che, per effetto di tale rielaborazione, il saldo attivo dei rapporti di Sez.

I - RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 6 conto corrente risulterebbe superiore all'esposizione debitoria nascente dal contratto di finanziamento: si deduce, infai:ti, che il primo valore «non si scosterebbe significativamente» dal saldo calcolato dal c.t.u. in base a una delle soluzioni oggetto di elaborazione (saldo che sarebbe pari a euro 517.921,32: cfr. pag. 38 del ricorso per cassazione), mentre l'ammontare dovuto alla banca per il rimborso del finanziamento ammonterebbe a euro 510.564,00 (importo, questo, che — come si è detto — sarebbe dato dalla somma della rata di preammortamento e del capitale mutuato: cfr. pag. 45 del ricorso).

I due motivi di impugnazione tendono, dunque, a sconfessare la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha escluso la spettanza del diritto di ripetizione: è questo, infatti, l'unico profilo della controversia in cui gli stessi ricorrenti possono dirsi soccombenti, dal momento che — lo si è rilevato — la Corte di appello ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto e negato che gli attori nei due giudizi fossero tenuti a corrispondere alcunché per i titoli fatti valere dalla banca.

I ricorrenti trascurano però di considerare che la domanda di ripetizione è stata disattesa non solo per la mancata acquisizione della serie completa degli estratti conti (in particolare: di quelli relativi alla prima parte dei rapporti di conto corrente), ma anche in ragione dell'assenza di riscontri quanto ai pagamenti che si assumo indebiti.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.

L'affermazione, formulata nel quadro della trattazione del problema relativo alla prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, muove dal rilievo, del tutto ovvio, per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del detto diritto se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come Sez.

I- RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 7 pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione (Cass. Sez.

U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione).

Nell'attribuire rilievo alla mancata prova dei pagamenti la Corte di merito mostra di valorizzare proprio tale elemento.

Gli odierni ricorrenti non aggrediscono detta ratio decidendí.

La strategia è del resto coerente col quadro processuale d'insieme.

Infatti, il contratto di conto corrente è intercorso tra la banca e un soggetto ([OSCURATO:PERSONA], nella cui posizione è subentrato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]): ebbene, gli odierni istanti hanno assunto la qualità di semplici fideiussori della società correntista e non hanno dedotto di aver operato versamenti indebiti sul conto in questione.

I due motivi risultano pertanto inammissibili: ciò in applicazione del principio per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmerte idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di dodianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

3. — Il ricorso è in conclusione inammissibile.

4. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre Sez.

I - RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 8 alle spese forfettarie, nella misura del 15 per cento, e agli esborsi, liquidati in euro 200,00.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
marzo 2010: decreto avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 321.445,23, pari al saldo debitore, alla data del 1 ottobre 2009, del conto corrente n. 92, nel quale erano confluiti i saldi di altri conti (nn. 6806, 280027, 6864 e 280259), già chiusi e girati a sofferenza dalla società sopra indicata, e garantiti con distinti contratti di fideiussione dagli altri attori. Nella citazione in opposizione sono stati dedotti la carenza di prova scritta idonea alla pronuncia del provvedimento monitorio, la nullità delle clausole che determinavano gli interessi ultralegali attraverso il rinvio agli usi di piazza, l'inapplicabilità delle commissioni di massimo scoperto, l'illegittimità della prassi bancaria quanto alla datazione delle operazioni a debito e a credito, la necessità di determinare il tasso d'interesse annuo globale al fine di verificare il rispetto delle norme antiusura, l'ingiustificato addebito di effetti scontati e la nullità o inefficacia delle fideiussioni prestate. Avendo riguardo a tali profili gli attori hanno Sez. I - RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 2 svolto domanda riconvenzionale per la ripetizione di tutte le somme illegittimamente riscosse. La banca si è costituita, resistendo all'opposizione. Il giudizio è stato riunito ad altro, introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano proposto opposizione al precetto con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro aveva loro intimato il pagamento di euro 46.448,57, oltre accessori, a causa del mancato versamento di una rata di rimborso del contratto di finanziamento concluso il 22 dicembre 2008. Con tale opposizione gli attori avevano dedotto che il contratto di finanziamento in questione era stato imposto dalla banca per ripianare l'esposizione debitoria in conto corrente ed avevano fatto valere gli argomenti addotti col primo giudizio; avevano domandato quindi l'accertamento dell'esatto ammontare del saldo del conto corrente n. 92 e la successiva compensazione del credito, da essi vantato con riferimento a tale rapporto, con quanto dalla banca preteso a titolo di rimborso del finanziamento. Anche in questo procedimento la banca aveva spiegato le proprie difese. I due giudizi sono stati riuniti e successivamente interrotti per il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale aveva in precedenza incorporato [OSCURATO:PERSONA]. La riassunzione di entrambi i giudizi è stata operata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sandro &metto e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 20 maggio 2014 il Tribunale di Napoli ha dichiarato il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel secondo giudizio ed accolto entrambe le opposizioni. 2. — [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ha impugnato detta pronuncia. Appello incidentale è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. I - RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 [OSCURATO:SOCIETA].. Con sentenza del 28 aprile 2016 la Corte di appello di Napoli ha respinto entrambi i gravami. Per quanto qui rileva, il Giudice dell'impugnazione, pronunciandosi sulla compensazione eccepita con l'opposizione a precetto, ha osservato che il diritto di credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro aveva ad oggetto «tutte le rate successive a quella di cui all'intimazione che non [erano] state pagate dalla debitrice (credito per il quale la BNL [era] stata ammessa al passivo della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per l'esatto ammontare di euro 622.240,23, secondo l'allegazione della stessa appellante non contestata dalle controparti, neppure dal fallimento della detta società)». In tal senso — ha aggiunto la Corte — il motivo di opposizione a precetto risultava essere fondato in ragione della compensazione del maggior credito della società correntista, risultante dal ricalcolo del saldo del conto corrente (indicato in euro 387.781,60: pag. 12 della sentenza qui impugnata), con il debito oggetto dell'intimazione di pagamento. La Corte di appello ha inoltre osservato che il giudice di primo grado aveva correttamente rigettato la pretesa restitutoria di quanto era stato assunto ingiustamente pagato «poiché è ripetibile (solo) la somma indebitamente corrisposta e non già il debito sostenuto come illegale», giacché «[u]n pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (Vaccipiens); e intanto può definirsi indebito, con conseguente diritto di ripetizione a norma dell'art. 2033 c.c., invocato nella fattispecie, in quanto difetti di una idonea causa giustificativa». La Corte di merito ha poi osservato non essere stata confutata, e nemmeno criticata, l'affermazione del Tribunale secondo cui mancava la prova di tali pagamenti. Ha aggiunto che, comunque, non risultava assolto «l'onere Sez. I- RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 4 degli appellanti incidentali di fornire l'estratto conto zero [...] ed altresì l'onere di conservazione, indispensabili al fine del calcolo dell'importo reclamato in ripetizione». 3. — La detta sentenza risulta impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso articolato in due motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. Sono state depositate memorie. Il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi inammissibile, e in subordine rigettarsi, il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo sono denunciati: l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Viene imputato alla Corte di appello di aver mancato di prendere in considerazione il fatto storico costituito dalla rituale acquisizione al giudizio degli estratti conto dall'origine del rapporto. Si deduce che gli opponenti avevano prodotto tutti i predetti estratti conto, con la sola eccezione di quelli relativi al periodo tra il 1 gennaio e il 30 settembre 1990 per il conto corrente n. 6806 e di quelli relativi al periodo tra il 1 gennaio al 31 dicembre 1990 per il conto corrente n. 68064-280018. Viene osservato che il saldo di apertura dell'estratto conto del 1 ottobre 1990 relativo al conto corrente n. 6806 recava un saldo a credito del correntista di lire 47.204.605, mentre il saldo di apertura al 1 gennaio 1991 del conto corrente n. 68064-280018 era a debito del correntista per lire 85.973.470. Deducono i ricorrenti che la ricostruzione dei rapporti di conto corrente avrebbe potuto prendere le mosse da tali dati contabili e che il risultato della rielaborazione non si sarebbe discostato significativamente dall'accertamento compiuto dal c.t.u., che aveva quantificato il saldo complessivo in euro 517.921,32. Col secondo mezzo la sentenza impugnata è censurata per Sez. I- RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, oltre che per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 167 c.p.c., nonché degli artt. 1186, 1243 e 2735 c.c.. Secondo gli istanti, la Corte di merito avrebbe mancato di valutare il fatto storico costituito dalla lettera della banca del 6 ottobre 2009, relativa all'intimazione concernente il finanziamento, la quale faceva riferimento alla rata del 30 giugno 2009, relativa ai soli interessi di preannmortamento per euro 10.564,00 e del capitale residuo di euro 500.000,00. La Corte distrettuale avrebbe omesso inoltre di considerare la circostanza, pacifica in causa, della non intervenuta ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] del credito di euro 622.240,23. In più, ad avviso degli istanti, la sentenza impugnata avrebbe violato: l'art. 112 c.p.c., avendo quantificato il credito della banca in una misura mai fatta valere in giudizio; l'art. 1186 c.c., il quale prevede ipotesi di decadenza dal beneficio del termine che nella fattispecie non poteva ritenersi sussistente; l'art. 1243 c.c., posto che il debito per il finanziamento oggetto della compensazione non poteva essere costituito dall'intero ammontare dei ratei di ammortamento; l'art. 115 c.p.c., non essendo stata posta a fondamento della decisione la pretesa della banca fatta valere con la lettera del 6 ottobre 2009; l'art. 116 c.p.c., non avendo il Giudice di appello adeguatamente apprezzato il documento che conteneva la detta missiva; l'art. 2735 c.c., posto che la banca aveva confessato stragiudizialmente di aver invocato la decadenza del beneficio del termine per l'importo complessivo di euro 500.000,00, dovuto «per capitale residuo a scadere». 2. — Coi due mezzi di censura i ricorrenti assumono, per un verso, che esisterebbe la possibilità di ricostruire il dare e avere tra le parti pur in mancanza di alcuni degli estratti conto e, per altro verso, che, per effetto di tale rielaborazione, il saldo attivo dei rapporti di Sez. I - RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 6 conto corrente risulterebbe superiore all'esposizione debitoria nascente dal contratto di finanziamento: si deduce, infai:ti, che il primo valore «non si scosterebbe significativamente» dal saldo calcolato dal c.t.u. in base a una delle soluzioni oggetto di elaborazione (saldo che sarebbe pari a euro 517.921,32: cfr. pag. 38 del ricorso per cassazione), mentre l'ammontare dovuto alla banca per il rimborso del finanziamento ammonterebbe a euro 510.564,00 (importo, questo, che — come si è detto — sarebbe dato dalla somma della rata di preammortamento e del capitale mutuato: cfr. pag. 45 del ricorso). I due motivi di impugnazione tendono, dunque, a sconfessare la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha escluso la spettanza del diritto di ripetizione: è questo, infatti, l'unico profilo della controversia in cui gli stessi ricorrenti possono dirsi soccombenti, dal momento che — lo si è rilevato — la Corte di appello ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto e negato che gli attori nei due giudizi fossero tenuti a corrispondere alcunché per i titoli fatti valere dalla banca. I ricorrenti trascurano però di considerare che la domanda di ripetizione è stata disattesa non solo per la mancata acquisizione della serie completa degli estratti conti (in particolare: di quelli relativi alla prima parte dei rapporti di conto corrente), ma anche in ragione dell'assenza di riscontri quanto ai pagamenti che si assumo indebiti. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. L'affermazione, formulata nel quadro della trattazione del problema relativo alla prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, muove dal rilievo, del tutto ovvio, per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del detto diritto se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come Sez. I- RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 7 pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione). Nell'attribuire rilievo alla mancata prova dei pagamenti la Corte di merito mostra di valorizzare proprio tale elemento. Gli odierni ricorrenti non aggrediscono detta ratio decidendí. La strategia è del resto coerente col quadro processuale d'insieme. Infatti, il contratto di conto corrente è intercorso tra la banca e un soggetto ([OSCURATO:PERSONA], nella cui posizione è subentrato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]): ebbene, gli odierni istanti hanno assunto la qualità di semplici fideiussori della società correntista e non hanno dedotto di aver operato versamenti indebiti sul conto in questione. I due motivi risultano pertanto inammissibili: ciò in applicazione del principio per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmerte idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di dodianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372). 3. — Il ricorso è in conclusione inammissibile. 4. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre Sez. I - RG 27484/2016 udienza pubblica 31.1.2022 8 alle spese forfettarie, nella misura del 15 per cento, e agli esborsi, liquidati in euro 200,00. Co
Decreto Cassazione n. 14317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris