Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 marzo 2025

Cassazione n. 03749/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17098/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], n. q. di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],in virtù di procura speciale in atti e domiciliato “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, pec:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti e domiciliato “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, pec:[OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.811/2025 depositata il 24/03/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; - r itenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.

Così deciso in Roma,il 06/02/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17098/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], n. q. di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],in virtù di procura speciale in atti e domiciliato “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, pec:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti e domiciliato “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, pec:[OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.811/2025 depositata il 24/03/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; - r itenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00. Così deciso in Roma,il 06/02/2
Decreto Cassazione n. 03749/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris