CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41898/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "Iks. n. 18979/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, unificati i delitti con il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione, sia con riguardo alla sussistenza della responsabilità -non essendo dimostrata la destinazione a terzi della sostanza rinvenuta- sia con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alle modalità di custodia della sostanza stupefacente, al frazionamento degli involucri trasportati, al dato ponderale e al numero delle dosi ricavabili; che -quanto alla seconda censura- si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]