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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 16617/2025

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20072/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 20072sez.

S2 - ud. 04/06/2025 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 3461/2021 depositata il 10/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con ordinanza n.34601/2024 analoga questione è stata rimessa all’udienza pubblica; nella suddetta ordinanza, infatti, si legge che all’esito della discussione nella camera di consiglio il Collegio,ha ritenuto che la questione sollevata dai ricorrenti con i primi due motivi attinente all’interpretazione della l. n. n. 16/1974in relazione ai presupposti per l’estinzione dei canoni sui fondi concessi in enfiteusi in epoca antecedente al 28 ottobre 1941 ha rilievo nomofilattico e non vi sono precedenti specifici salvo la sua non applicabilità ai canoni delle amministrazioni diverse da quelle statali(Sez. 2, Sentenza n. 4201 del 21/02/2014, Rv. 629625 -01).

Il ricorso, seppure a parti invertite stante il contrasto di giurisprudenza che si è verificato presso la Corte d’Appello di Roma, investe la medesima questione e s i rende necessario, pertanto, rinviarne la trattazione in attesa dell’esito dell’udienza pubblica che è stata fissata per il 26 giugno 2025.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20072/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 20072sez. S2 - ud. 04/06/2025 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 3461/2021 depositata il 10/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con ordinanza n.34601/2024 analoga questione è stata rimessa all’udienza pubblica; nella suddetta ordinanza, infatti, si legge che all’esito della discussione nella camera di consiglio il Collegio,ha ritenuto che la questione sollevata dai ricorrenti con i primi due motivi attinente all’interpretazione della l. n. n. 16/1974in relazione ai presupposti per l’estinzione dei canoni sui fondi concessi in enfiteusi in epoca antecedente al 28 ottobre 1941 ha rilievo nomofilattico e non vi sono precedenti specifici salvo la sua non applicabilità ai canoni delle amministrazioni diverse da quelle statali(Sez. 2, Sentenza n. 4201 del 21/02/2014, Rv. 629625 -01). Il ricorso, seppure a parti invertite stante il contrasto di giurisprudenza che si è verificato presso la Corte d’Appello di Roma, investe la medesima questione e s i rende necessario, pertanto, rinviarne la trattazione in attesa dell’esito dell’udienza pubblica che è stata fissata per il 26 giugno 2025. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
Sentenza Cassazione n. 16617/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris