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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 05972/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ROMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 9 giugno 2023, nell'ambito dell'udienza preliminare concernente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamati a rispondere di vari fatti di bancarotta fraudolenta.

L'ordinanza impugnata così recita: «[OSCURATO:PERSONA] ritiene indispensabili, ai fini del decidere, lo svolgimento di un elaborato tecnico che tenga conto anche delle articolate argomentazioni difensive illustrate nelle memorie molte delle quali già depositate in fase di indagini.

Ritenuto che tali argomentazioni necessitino di un ulteriore approfondimento tecnico, invita il PM all'espletamento di una consulenza tecnica che tenga conto, dunque, di tutti i contributi offerti dalle parti.

Indica in 180 giorni per l'espletamento di detta attività e dispone la restituzione degli atti al PM. [OSCURATO:PERSONA] rinvia il procedimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [....]». 2 Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, lamentandone l'abnormità.

Sostiene il pubblico ministero ricorrente che il provvedimento impugnato avrebbe determinato un'indebita regressione del procedimento e che esso si colloca fuori dall'ordinamento processuale (citando, a sostegno, Sez. 5, n. 816 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], RV 196574).

La parte pubblica ricorrente esclude, invece, che il provvedimento sia inquadrabile nell'ambito dello strumento di cui all'art. 421-bis cod. proc. pen., in quanto manca il riferimento a quest'ultima disposizione o alla incompletezza delle indagini che ne legittimerebbe l'utilizzo e neanche sono indicate le ulteriori indagini da svolgere, ma vi è soltanto il generico riferimento ad una consulenza tecnica.

Piuttosto, il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe potuto completare il quadro probatorio ricorrendo allo strumento di cui all'art. 422 cod. proc. pen., ordinando l'espletamento di una perizia.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento non è abnorme ed è inquadrabile nello schema di cui all'art. 421-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Si conviene, infatti, con le conclusioni del Procuratore generale, giacché effettivamente il provvedimento impugnato, pur non menzionando l'art. 421-bis cod. proc. pen., ne ha fatto concreta applicazione, individuando un profilo di incompletezza delle indagini e indicando quelle da svolgere, fissando un termine per il loro espletamento e rinviando a udienza fissa per la prosecuzione dell'udienza preliminare.

Si tratta esattamente dello schema individuato dal legislatore nella disposizione di cui sopra, sicché a nulla rileva che essa non sia stata richiamata giacché quel che conta, per escludere la pretesa abnormità, è che il provvedimento non sia né strutturalmente, né funzionalmente anomalo.

In questo senso non può non rilevarsi — come segnalato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni — che il precedente citato dal pubblico ministero ricorrente a sostegno della tesi dell'abnormità è del 1994, quindi anteriore all'entrata in vigore dell'art. 21

I. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha inserii:o l'art. 421-bis nel codice di rito, consentendo al Giudice per le indagini preliminari, che le stimi incomplete, di indicare al pubblico ministero nuove indagini da svolgere.

Se, poi, il problema è il contenuto del provvedimento (che mancherebbe dell'individuazione del tema da approfondire ovvero delle ulteriori indagini da svolgere), le eventuali carenze esplicative non lo collocano di certo al di fuori dello schema dell'art. 421-bis cod. proc. pen. — e, quindi, come pretenderebbe il pubblico ministero ricorrente, sul crinale dell'abnormità — ma costituiscono, al più, un difetto dell'ordinanza che, tuttavia, non può essere fatto valere perché manca un rimedio impugnatorio ad hoc.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ROMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 9 giugno 2023, nell'ambito dell'udienza preliminare concernente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamati a rispondere di vari fatti di bancarotta fraudolenta. L'ordinanza impugnata così recita: «[OSCURATO:PERSONA] ritiene indispensabili, ai fini del decidere, lo svolgimento di un elaborato tecnico che tenga conto anche delle articolate argomentazioni difensive illustrate nelle memorie molte delle quali già depositate in fase di indagini. Ritenuto che tali argomentazioni necessitino di un ulteriore approfondimento tecnico, invita il PM all'espletamento di una consulenza tecnica che tenga conto, dunque, di tutti i contributi offerti dalle parti. Indica in 180 giorni per l'espletamento di detta attività e dispone la restituzione degli atti al PM. [OSCURATO:PERSONA] rinvia il procedimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [....]». 2 Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, lamentandone l'abnormità. Sostiene il pubblico ministero ricorrente che il provvedimento impugnato avrebbe determinato un'indebita regressione del procedimento e che esso si colloca fuori dall'ordinamento processuale (citando, a sostegno, Sez. 5, n. 816 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], RV 196574). La parte pubblica ricorrente esclude, invece, che il provvedimento sia inquadrabile nell'ambito dello strumento di cui all'art. 421-bis cod. proc. pen., in quanto manca il riferimento a quest'ultima disposizione o alla incompletezza delle indagini che ne legittimerebbe l'utilizzo e neanche sono indicate le ulteriori indagini da svolgere, ma vi è soltanto il generico riferimento ad una consulenza tecnica. Piuttosto, il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe potuto completare il quadro probatorio ricorrendo allo strumento di cui all'art. 422 cod. proc. pen., ordinando l'espletamento di una perizia. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento non è abnorme ed è inquadrabile nello schema di cui all'art. 421-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Si conviene, infatti, con le conclusioni del Procuratore generale, giacché effettivamente il provvedimento impugnato, pur non menzionando l'art. 421-bis cod. proc. pen., ne ha fatto concreta applicazione, individuando un profilo di incompletezza delle indagini e indicando quelle da svolgere, fissando un termine per il loro espletamento e rinviando a udienza fissa per la prosecuzione dell'udienza preliminare. Si tratta esattamente dello schema individuato dal legislatore nella disposizione di cui sopra, sicché a nulla rileva che essa non sia stata richiamata giacché quel che conta, per escludere la pretesa abnormità, è che il provvedimento non sia né strutturalmente, né funzionalmente anomalo. In questo senso non può non rilevarsi — come segnalato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni — che il precedente citato dal pubblico ministero ricorrente a sostegno della tesi dell'abnormità è del 1994, quindi anteriore all'entrata in vigore dell'art. 21 I. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha inserii:o l'art. 421-bis nel codice di rito, consentendo al Giudice per le indagini preliminari, che le stimi incomplete, di indicare al pubblico ministero nuove indagini da svolgere. Se, poi, il problema è il contenuto del provvedimento (che mancherebbe dell'individuazione del tema da approfondire ovvero delle ulteriori indagini da svolgere), le eventuali carenze esplicative non lo collocano di certo al di fuori dello schema dell'art. 421-bis cod. proc. pen. — e, quindi, come pretenderebbe il pubblico ministero ricorrente, sul crinale dell'abnormità — ma costituiscono, al più, un difetto dell'ordinanza che, tuttavia, non può essere fatto valere perché manca un rimedio impugnatorio ad hoc. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri
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