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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25475/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti il motivo di ricorso è generico e riproduttivo di identica censura con cui il ricorrente omette di confrontarsi, la cui rilevanza la Corte di appello ha adeguatamente confutato laddove ha rilevato che nessun effetto sulla falsa dichiarazione di impossidenza resa potesse assumere il fatto che il ricorrente fosse l'intestatario fittizio dei dodici veicoli, visto che la circostanza, comunque nota, non era opponibile nei confronti dei terzi estranei; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti il motivo di ricorso è generico e riproduttivo di identica censura con cui il ricorrente omette di confrontarsi, la cui rilevanza la Corte di appello ha adeguatamente confutato laddove ha rilevato che nessun effetto sulla falsa dichiarazione di impossidenza resa potesse assumere il fatto che il ricorrente fosse l'intestatario fittizio dei dodici veicoli, visto che la circostanza, comunque nota, non era opponibile nei confronti dei terzi estranei; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06
Sentenza Cassazione n. 25475/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris