CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha c:onfermato l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 12 settembre 2022 per i reati di cui agli artt. 416, 319, 476 cod. pen. ed altro nei confronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] inserito, attraverso le società a lui facenti capo nonché Presidente di [OSCURATO:PERSONA], in un sistema che mirava a conseguire provvedimenti favorevoli grazie all'appoggio garantito ai sindaci, succedutisi negli anni, Luciano e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di in accordo maturato in occasione della candidatura al Senato di [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle elezioni del 2018. 2.Con i motivi di ricorso depostati il 6 dicembre 2022, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge dell'ordinanza impugnata che, con motivazione apparente, ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e senza esaminare individualmente la posizione dell'indagato. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla idoneità e proporzionalità della misura adottata che non si confronta con le emergenze fattuali concrete allegate dalla difesa risolvendosi in una pseudo motivazione sui criteri di scelta della misura e conseguente omessa motivazione sul punto di adeguatezza di una misura alternativa. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, a seguito di dichiarazione in tal senso del difensore di fiducia già nominato procuratore speciale all'atto del conferimento del mandato difensivo. Il difensore ha evidenziato che con provvedimento del 24 dicembre 3022, la misura era sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 4. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Cos