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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 38216/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso., [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata dell'Il giugno' 2021, la Corte d'appello di Torino ha - per quanto di rilievo in questa sede - confermato la decisione del Tribunale di Asti del 19 luglio 2016, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di liquidatore di LIVERANI s.r.I., dichiarata fallita il 17 dicembre 2010, per il reato di bancarotta patrimoniale sub d), limitatamente alla distrazione del saldo di cassa al 31 dicembre 2009.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità fondata sulla ritenuta sussistenza del saldo di cassa di euro 9.150,73, non rinvenuto dal curatore, alla stregua del mero dato contabile, dal quale risulta l'azzeramento mediante giroconto al rapporto "soci c/c finanziamenti infruttiferi", rimanendo non contestata la tesi difensiva volta ad accreditare un errore di annotazione, con conseguente ritenuta sussistenza del dolo in via apodittica. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il fatto ascritto al ricorrete, qualificato ai sensi dell'art. 217

I. fall., estinto per prescrizione.

1. Le censure svolte dal ricorrente sono fondate.

1.1. La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede, invero, l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1

I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie.

È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione).

In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

Come anche di recente ribadito da Sez. 7, n. 27262 del 17/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc.

Baroni, Rv. 259245; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284).

Ed allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio, ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico.

Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430).

1.2. Nel quadro così delineato, la Corte territoriale non ha reputato credibile la tesi difensiva, volta ad accreditare un mero errore di annotazione contabile - e dunque a contrastare l'attendibilità delle scritture sulla quale è stata fondata la dimostrazione dell'esistenza del saldo di cassa - limitandosi a richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, tuttavia, respinge presunzioni ed automatismi (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181).

Siffatta argomentazione - oltre a postulare assertivamente un onere dimostrativo rafforzato a carico dell'imputato, ultroneo rispetto ai richiamati criteri - si rivela altresì logica, nella misura in cui pretende di asseverare il dato documentale, precostituito e contestato nell'intrinseca affidabilità, per il sol fatto della sua esistenza, finendo per sterilizzare la prova a discarico mediante argomentazioni meramente apodittiche.

1.3. Da siffatto vulnus discende come anche la dimostrazione del dolo risulti quantomeno assiomaticamente sostenuta poiché, rimasta irrisolta la questione dell'attendibilità delle scritture, l'elemento soggettivo resta affidato ad una consequenziale presunzione.

La condotta dell'imputato che non abbia proceduto alla regolare annotazione resta, allora, attratta nell'ambito della manifesta imprudenza, con conseguente qualificazione dei fatti entro l'alveo precettivo di cui all'art. 217

I. fall. (Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Oliviero, Rv. 279973; Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133), con conseguente rilievo della prescrizione, maturata nell'anno 2018.

2. A tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di bancarotta semplice, nei termini dell'operata riqualificazione, estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso., [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata dell'Il giugno' 2021, la Corte d'appello di Torino ha - per quanto di rilievo in questa sede - confermato la decisione del Tribunale di Asti del 19 luglio 2016, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di liquidatore di LIVERANI s.r.I., dichiarata fallita il 17 dicembre 2010, per il reato di bancarotta patrimoniale sub d), limitatamente alla distrazione del saldo di cassa al 31 dicembre 2009. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità fondata sulla ritenuta sussistenza del saldo di cassa di euro 9.150,73, non rinvenuto dal curatore, alla stregua del mero dato contabile, dal quale risulta l'azzeramento mediante giroconto al rapporto "soci c/c finanziamenti infruttiferi", rimanendo non contestata la tesi difensiva volta ad accreditare un errore di annotazione, con conseguente ritenuta sussistenza del dolo in via apodittica. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il fatto ascritto al ricorrete, qualificato ai sensi dell'art. 217 I. fall., estinto per prescrizione. 1. Le censure svolte dal ricorrente sono fondate. 1.1. La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede, invero, l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. Come anche di recente ribadito da Sez. 7, n. 27262 del 17/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284). Ed allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio, ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430). 1.2. Nel quadro così delineato, la Corte territoriale non ha reputato credibile la tesi difensiva, volta ad accreditare un mero errore di annotazione contabile - e dunque a contrastare l'attendibilità delle scritture sulla quale è stata fondata la dimostrazione dell'esistenza del saldo di cassa - limitandosi a richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, tuttavia, respinge presunzioni ed automatismi (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181). Siffatta argomentazione - oltre a postulare assertivamente un onere dimostrativo rafforzato a carico dell'imputato, ultroneo rispetto ai richiamati criteri - si rivela altresì logica, nella misura in cui pretende di asseverare il dato documentale, precostituito e contestato nell'intrinseca affidabilità, per il sol fatto della sua esistenza, finendo per sterilizzare la prova a discarico mediante argomentazioni meramente apodittiche. 1.3. Da siffatto vulnus discende come anche la dimostrazione del dolo risulti quantomeno assiomaticamente sostenuta poiché, rimasta irrisolta la questione dell'attendibilità delle scritture, l'elemento soggettivo resta affidato ad una consequenziale presunzione. La condotta dell'imputato che non abbia proceduto alla regolare annotazione resta, allora, attratta nell'ambito della manifesta imprudenza, con conseguente qualificazione dei fatti entro l'alveo precettivo di cui all'art. 217 I. fall. (Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Oliviero, Rv. 279973; Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133), con conseguente rilievo della prescrizione, maturata nell'anno 2018. 2. A tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di bancarotta semplice, nei termini dell'operata riqualificazione, estinto per prescrizione. P.Q.M. Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione
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