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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08792/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6697-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] CANEVARI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Avversola sentenza n. 7801/2022 d ella Corte d’appello di Roma , depositata in data 01/12/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; Ritenuto: –che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 7801/22, del 1° Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinuncia al ricorso -Estinzione R.G.N.6697/2023 Cron.

Rep.

Ud.25/11/2024 Adunanza camerale dicembre 2022, della Corte d’appello di Roma, che – nel pronunciarsi sul gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 4030/22, del 15 marzo 2022, del Tribunale di Roma, di accoglimento solo parziale dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dalla stessa proposta avverso atto di precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA] –ha dichiarato l’appelloimprocedibile, ex art. 348 cod. proc. civ., non essendo la costituzione dell’appellante avvenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ.; –che riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essersi opposta al precetto notificatole dalla Lentini, con il quale le era stato intimato – nella qualità di erede del padre, [OSCURATO:PERSONA], il pagamento di € 154.837,78, oltre spese e interessi; –che l’opposizione, proposta sulla base di “svariati motivi” (e, in particolare: per essere stato il precetto nuovamente intimato, per avere essa opponente accettato con beneficio di inventario l’eredità del padre, nonché per erroneo computo degli interessi e per non debenza di alcune delle somme conteggiate), veniva solo parzialmente accolta, espungendosi dal dovuto l’importo di € 6.514,00; – che e sperito gravame dall’esecutata, notificato lo stesso nelle forme telematiche, il giorno successivo alla notifica (ovvero, il 27 aprile 2022), pervenivano al difensore dell’appellante i tre prescritti avvisi telematici con la conferma dell’avvenuto deposito dell’atto di appello; – che i l terzo avviso, tuttavia, recava la seguente testuale comunicazione: “Atto non conforme alle specifiche.

In attesa di conferma da parte della Cancelleria: l’atto verrà comunque accettato.

Non è necessario effettuare nuovamente il deposito”; – che, t uttavia, non essendo pervenuto al difensore dell’appellante né il quarto avviso, né alcun’altra comunicazione di cancelleria, nei giorni immediatamente successivi all’udienza del 30 settembre 2022, indicata nell’atto di appello, l’odierna ricorrente apprendeva che l’atto telematico non era reperibile; – che, d i conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA], oltre a provvedere al rinnovato deposito dell’atto d’appello, formulava istanza di rimessione in termini al Presidente della Corte d’appello; – che f issata udienza innanzi alla Corte territoriale per la discussione di tale istanza, la stessa veniva rigettata, con rinvio a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, adempimento espletato il quale il gravame veniva dichiarato improcedibile; – che a vverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto –di cinque motivi; –che è rimasta solo intimata la Lentini; –che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; – che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato: –che il nuovo difensore della ricorrente, costituitosi in data 11 ottobre 2024, ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA]; – che tale circostanza esime il Collegio dall’illustrazione dei motivi, dovendo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,dichiararsi estinto– per rinuncia al ricorso – il presente giudizio di legittimità, senza che occorra provvedere sulle spese dello stesso, essendo rimasta la Lentini solo intimata; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, all’esito dell’adun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6697-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] CANEVARI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Avversola sentenza n. 7801/2022 d ella Corte d’appello di Roma , depositata in data 01/12/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; Ritenuto: –che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 7801/22, del 1° Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinuncia al ricorso -Estinzione R.G.N.6697/2023 Cron. Rep. Ud.25/11/2024 Adunanza camerale dicembre 2022, della Corte d’appello di Roma, che – nel pronunciarsi sul gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 4030/22, del 15 marzo 2022, del Tribunale di Roma, di accoglimento solo parziale dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dalla stessa proposta avverso atto di precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA] –ha dichiarato l’appelloimprocedibile, ex art. 348 cod. proc. civ., non essendo la costituzione dell’appellante avvenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ.; –che riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essersi opposta al precetto notificatole dalla Lentini, con il quale le era stato intimato – nella qualità di erede del padre, [OSCURATO:PERSONA], il pagamento di € 154.837,78, oltre spese e interessi; –che l’opposizione, proposta sulla base di “svariati motivi” (e, in particolare: per essere stato il precetto nuovamente intimato, per avere essa opponente accettato con beneficio di inventario l’eredità del padre, nonché per erroneo computo degli interessi e per non debenza di alcune delle somme conteggiate), veniva solo parzialmente accolta, espungendosi dal dovuto l’importo di € 6.514,00; – che e sperito gravame dall’esecutata, notificato lo stesso nelle forme telematiche, il giorno successivo alla notifica (ovvero, il 27 aprile 2022), pervenivano al difensore dell’appellante i tre prescritti avvisi telematici con la conferma dell’avvenuto deposito dell’atto di appello; – che i l terzo avviso, tuttavia, recava la seguente testuale comunicazione: “Atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da parte della Cancelleria: l’atto verrà comunque accettato. Non è necessario effettuare nuovamente il deposito”; – che, t uttavia, non essendo pervenuto al difensore dell’appellante né il quarto avviso, né alcun’altra comunicazione di cancelleria, nei giorni immediatamente successivi all’udienza del 30 settembre 2022, indicata nell’atto di appello, l’odierna ricorrente apprendeva che l’atto telematico non era reperibile; – che, d i conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA], oltre a provvedere al rinnovato deposito dell’atto d’appello, formulava istanza di rimessione in termini al Presidente della Corte d’appello; – che f issata udienza innanzi alla Corte territoriale per la discussione di tale istanza, la stessa veniva rigettata, con rinvio a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, adempimento espletato il quale il gravame veniva dichiarato improcedibile; – che a vverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto –di cinque motivi; –che è rimasta solo intimata la Lentini; –che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; – che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato: –che il nuovo difensore della ricorrente, costituitosi in data 11 ottobre 2024, ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA]; – che tale circostanza esime il Collegio dall’illustrazione dei motivi, dovendo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,dichiararsi estinto– per rinuncia al ricorso – il presente giudizio di legittimità, senza che occorra provvedere sulle spese dello stesso, essendo rimasta la Lentini solo intimata; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, all’esito dell’adun
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