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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1984

ECLI:EU:C:1984:339
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61983C0179

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

dell'8 novembre 1984 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, La direttiva n. 77/187 (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parte di stabilimenti ( GU 1977, L 61, pag. 26 ) è stata messa in atto nei [OSCURATO:PERSONA] mediante una legge del 15 maggio 1981, che ha inserito nel codice civile gli artt. 1639 aa) — 1639 dd).

Questa legge, come la direttiva, non si richiama espressamente ai trasferimenti di imprese dichiarate fallite o che hanno ottenuto la sospensione dei pagamenti (« surséance van betaling »).

In un primo tempo, il governo olandese riteneva che questa legge si applicasse a dette imprese, ed ai responsabili degli uffici regionali di collocamento, il cui assenso è necessario — a norma della legge olandese — per licenziare il personale in questi casi, venivano impartite istruzioni in questo senso.

In seguito sorgevano dei dubbi sulla correttezza di questa interpretazione della legge e della direttiva.

Questi dubbi hanno indotto il governo olandese a riesaminare il problema.

Le conclusioni governative, tratte da detto riesame, venivano esposte in un memorandum del 6 aprile 1983, inviato dal ministero della giustizia al presidente della seconda camera degli Stati generali.

In questo documento si dichiarava che né la direttiva, né gli artt. 1639 aa) — 1639 dd) del codice civile andavano applicati alle imprese dichiarate fallite o che avevano ottenuto la sospensione dei pagamenti.

Una circolare del ministero degli affari sociali del 17 maggio 1983 informava i direttori degli uffici regionali di collocamento, tra l'altro, del nuovo orientamento governativo, al quale erano invitati ad attenersi.

Le attrici, associazioni sindacali, a questo punto citarono in giudizio lo Stato olandese dinanzi all'Arrondissementsrechtbank (tribunale) dell'Aia chiedendo un provvedimento urgente che revocasse, privasse d'efficacia o dichiarasse che andava disapplicata la parte della circolare del 17 maggio 1983 che invitava i destinatari a « non tener conto degli artt. 1639 aa) e seguenti del codice civile olandese nell'esaminare le domande di autorizzazione di licenziamento in caso di fallimento o di sospensione dei pagamenti ».

Oltre a vari argomenti fondati sul diritto olandese, le attrici sostenevano che la circolare era incompatibile con la direttiva n. 77/187.

Di conseguenza, il tribunale dell'Aia effettuava il presente rinvio pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE.

La questione sollevata è in sostanza la stessa sollevata in primo luogo dal giudice nazionale nella causa 135/83, H.B.M.

Abels I Direzione della Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de [OSCURATO:PERSONA].

Tenuto conto di quanto ho esposto nelle conclusioni per la causa Abels (cui faccio richiamo), propongo di risolvere la questione in questo senso: La direttiva del Consiglio n. 77/187 non si applica al trasferimento di un'impresa, stabilimento o parte dello stesso qualora l'impresa o il titolare dello stabilimento o parte dello stesso sia stato dichiarato fallito o abbia ottenuto in via definitiva la sospensione dei pagamenti (« surséance van betaling »).

Sulle spese processuali spetta al giudice nazionale pronunciarsi; nessuna disposizione è necessaria per quanto riguarda le spese degli altri partecipanti a questo procedimento. ( *1 ) Traduzione dall'inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61983C0179 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] dell'8 novembre 1984 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, La direttiva n. 77/187 (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parte di stabilimenti ( GU 1977, L 61, pag. 26 ) è stata messa in atto nei [OSCURATO:PERSONA] mediante una legge del 15 maggio 1981, che ha inserito nel codice civile gli artt. 1639 aa) — 1639 dd). Questa legge, come la direttiva, non si richiama espressamente ai trasferimenti di imprese dichiarate fallite o che hanno ottenuto la sospensione dei pagamenti (« surséance van betaling »). In un primo tempo, il governo olandese riteneva che questa legge si applicasse a dette imprese, ed ai responsabili degli uffici regionali di collocamento, il cui assenso è necessario — a norma della legge olandese — per licenziare il personale in questi casi, venivano impartite istruzioni in questo senso. In seguito sorgevano dei dubbi sulla correttezza di questa interpretazione della legge e della direttiva. Questi dubbi hanno indotto il governo olandese a riesaminare il problema. Le conclusioni governative, tratte da detto riesame, venivano esposte in un memorandum del 6 aprile 1983, inviato dal ministero della giustizia al presidente della seconda camera degli Stati generali. In questo documento si dichiarava che né la direttiva, né gli artt. 1639 aa) — 1639 dd) del codice civile andavano applicati alle imprese dichiarate fallite o che avevano ottenuto la sospensione dei pagamenti. Una circolare del ministero degli affari sociali del 17 maggio 1983 informava i direttori degli uffici regionali di collocamento, tra l'altro, del nuovo orientamento governativo, al quale erano invitati ad attenersi. Le attrici, associazioni sindacali, a questo punto citarono in giudizio lo Stato olandese dinanzi all'Arrondissementsrechtbank (tribunale) dell'Aia chiedendo un provvedimento urgente che revocasse, privasse d'efficacia o dichiarasse che andava disapplicata la parte della circolare del 17 maggio 1983 che invitava i destinatari a « non tener conto degli artt. 1639 aa) e seguenti del codice civile olandese nell'esaminare le domande di autorizzazione di licenziamento in caso di fallimento o di sospensione dei pagamenti ». Oltre a vari argomenti fondati sul diritto olandese, le attrici sostenevano che la circolare era incompatibile con la direttiva n. 77/187. Di conseguenza, il tribunale dell'Aia effettuava il presente rinvio pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE. La questione sollevata è in sostanza la stessa sollevata in primo luogo dal giudice nazionale nella causa 135/83, H.B.M. Abels I Direzione della Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto di quanto ho esposto nelle conclusioni per la causa Abels (cui faccio richiamo), propongo di risolvere la questione in questo senso: La direttiva del Consiglio n. 77/187 non si applica al trasferimento di un'impresa, stabilimento o parte dello stesso qualora l'impresa o il titolare dello stabilimento o parte dello stesso sia stato dichiarato fallito o abbia ottenuto in via definitiva la sospensione dei pagamenti (« surséance van betaling »). Sulle spese processuali spetta al giudice nazionale pronunciarsi; nessuna disposizione è necessaria per quanto riguarda le spese degli altri partecipanti a questo procedimento. ( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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