CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 24588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 6151/2016 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 22/03/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi amministratori di fatto di [OSCURATO:PERSONA] srl, in ordine ai delitti bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di beni e risorse finanziarie della società, e bancarotta documentale consistita nel tenere le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione dei movimenti del patrimonio aziendale, in concorso con l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]-Parmeggiani, per il quale si è proceduto separatamente. Con le aggravanti di aver commesso più fatti di bancarotta e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte ha dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta semplice e rideterminato la pena principale e le pene accessorie. Epoca del fallimento : Ottobre 2009. 1.Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore di fiducia che, con il primo motivo, ha lamentato la violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio, poiché i Giudici del merito non avevano dato dimostrazione delle asserite distrazioni di denaro, non essendo stata acquisita al processo alcuna prova specifica e certa di esse, essendo stata valorizzata solo la procura ad operare sui conti correnti bancari rilasciata dall'amministratore di diritto in favore del giudicabile. Sul punto nulla di preciso avrebbero riferito il curatore fallimentare e il teste, M.11o Raggi, che aveva effettuato le indagini. 2.Nel secondo motivo ci si è doluti della violazione delle norme incriminatrici sulla bancarotta fraudolenta distrattiva con riguardo a due macchinari della società. In proposito ha sostenuto la difesa che [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato al curatore ove si trovassero le macchine ma né il curatore fallimentare, né gli investigatori si erano recati sul cantiere indicato per verificarne la presenza. 3.Tramite il terzo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione, che avrebbe diversamente ponderato la testimonianza Cit attribuendole maggior valore rispetto alle altre testimonianze, come quella del sig [OSCURATO:PERSONA], che indicherebbero proprio Cit quale amministratore di fatto della fallita. Inoltre, sarebbe stata trascurata la prova documentale consistita in un fax inviato alla curatrice, dal quale emergerebbe che Cit si era presentato come rappresentante legale della società. 4.Col quarto motivo si sono lamentati vizi di manifesta illogicità e violazione di legge quanto alla ritenuta qualità di amministratore di fatto, omettendo di considerare i Giudici che l'imputato era inquadrato come dipendente mentre la procura in suo favore lo qualificherebbe come collaboratore dell'imprenditore con poteri di rappresentanza. 5.Nel quinto motivo ( indicato col numero 4 nell'atto di ricorso ) è stata censurata la sentenza per violazione dell'art 192/3 cpp, poiché i Giudici del merito avevano adoperato le dichiarazioni del curatore nella parte in cui questi riferiva di quanto dichiaratogli dall'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], coimputato, sul fatto che la società fosse in mano a [OSCURATO:PERSONA], senza procedere al controllo necessario nelle ipotesi di dichiarazioni rese da coimputato.1.1.Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore, che, con il primo motivo, ha lamentato la violazione delle norme incriminanti e degli artt 197 e 210 cpp. I Giudici del merito avevano ritenuto l'imputato amministratore di fatto, usando a tal fine le dichiarazioni rilasciate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] al curatore e le dichiarazioni spontanee dell'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] al dibattimento. Inoltre la Corte bolognese avrebbe dato valore decisivo al fatto che l'imputato era socio occulto al 90%,tramite fiduciaria, della società e che aveva fornito garanzie alle banche in suo favore. Il ricorrente,ribadendo la tesi secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era un consulente finanziario esterno ha, inoltre, lamentato - come già la difesa [OSCURATO:PERSONA] - l'illogicità di motivazione quanto alla testimonianza Cit, che sarebbe smentita da altre prove testimoniali, in parte riportate nel corpo dell'atto di ricorso, quali quelle di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato di ritenere che l'amministratore fosse proprio Cit, e quelle dei testi di accusa Raggi e della curatrice, che avrebbero evidenziato l'assoluta assenza di atti di gestione societaria da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Nel secondo motivo è stata censurata la motivazione sotto il profilo di violazione di legge, poiché la Corte aveva ritenuto la bancarotta distrattiva patrimoniale quanto ai due macchinari indicati nell'imputazione rispetto ai quali [OSCURATO:PERSONA], semplice consulente finanziario, nulla sapeva. Sono state ripetute le doglianze già formulate dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] circa l'inerzia degli organi fallimentari, ai quali era nota l'ubicazione degli strumenti oggetto di imputazione. 1.3.Tramite il terzo motivo si è censurata di nuovo la violazione delle norme incriminanti con riguardo alla distrazione di risorse finanziarie dai conti correnti societari mediate tre assegni, che - contrariamente a quanto opinato dai Giudici del merito - rappresenterebbero la restituzione di denari anticipati alla società, come la difesa aveva dimostrato. 1.4.Con il quarto motivo si è dedotta la violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio. 5.Con il quinto motivo ci si è doluti dell'illogicità di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta bancarotta documentale mentre l'imputazione si riferiva all'omesso aggiornamento delle scritture contabili, condotta sussumibile sotto la fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice. 6.Nel sesto motivo si è dedotta la violazione degli artt 69,70 e 118 cp. In data 11.9.2020 è stata depositata in cancelleria memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], con la quale si sono ribadite le ragioni per l'accoglimento del ricorso; in data 31/12/2020 è stata depositata telematicamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] richiesta di rinvio con allegato; in data 19/03/2022 è stata depositata memoria con la quale sono stati ribaditi gli argomenti a sostegno dell'accoglimento del ricorso e nota spese, nonché istanza di liquidazione per ammissione al gratuito patrocinio da parte dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il Pg, drssa Lori,ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi ed il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Deve osservarsi in linea generale che entrambi i ricorrenti presentano doglianze ripetitive, sviluppate sul merito del discorso argomentativo reso dai Giudici del merito e generiche, nel senso che non hanno relazione con la giustificazione argomentativa che intendono censurare. Le difese pongono questioni comuni, che per questa ragione sono esaminate congiuntamente. 1.11 terzo ed il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed il primo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], criticano la sentenza in relazione alla ritenuta qualità di amministratore di fatto, attribuita ad entrambi gli imputati, essendo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] l'amministratore di diritto. E' utile, allora, richiamare in breve i principi elaborati da questa Corte regolatrice sul tema, ricordando che si è più volte chiarito come allo scopo di ritenere la qualità di amministratore di fatto occorra aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 Ud. (dep. 22/02/2017 )Rv. 269101.5ez. 5, Sentenza 35346 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013 ) Rv. 256534. La motivazione resa dalla Corte territoriale, in coerenza con i suddetti principi, ha posto in luce adeguatamente e valutato logicamente gli elementi probatori per i quali i giudicabili sono stati ritenuti amministratori di fatto. 1.1.[OSCURATO:PERSONA] ci si è riferiti alla condizione di procuratore speciale per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione conferitagli dall'amministratore di diritto, delega che egli aveva effettivamente esercitato, firmando tutti gli assegni emessi sui conti correnti societari e sottoscrivendo i contratti con le imprese; l'imputato era, altresì, delegato ad operare sui conti societari anche in epoca anteriore al rilascio della procura speciale in suo favore, risalente al 2008, come riferito nel corso del giudizio dal curatore fallimentare e dal [OSCURATO:PERSONA], ed aveva delega dall'amministratore di diritto a concludere tutti i contratti. Inoltre, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] lo aveva descritto come il reale gestore della società e lo stesso teste della difesa, Cit, lo aveva indicato come amministratore finanziario della società. 1.2 Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] sono state razionalmente valorizzate le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al curatore, secondo le quali era l'amministratore reale della società; aveva curato gli adempimenti relativi all'apertura dei conti correnti, essendo ben visto dal sistema bancario; inoltre, dava disposizioni per emettere fatture false allo scopo di creare liquidità in favore della società; dalle dichiarazioni degli altri due testi, Cit e [OSCURATO:PERSONA], si è ricavato che ad entrambi gli imputati il primo si rivolgeva per qualsiasi necessità della società mentre [OSCURATO:PERSONA] curava le pratiche amministrative e bancarie fin dal 2006, oltre ad essere socio al 90% della società. La Corte, in coerenza logica con le suddette premesse fattuali ha opinato che [OSCURATO:PERSONA] fosse interessato direttamente all'andamento della gestione della società in quanto socio di larghissima maggioranza, curando in particolare i rapporti con le banche, prestando anche fidejussione personale ed incassando denaro della società senza alcuna ragione economica valida. 1.3 A fronte di tale congrua e corretta giustificazione delle ragioni della decisione le censure sviluppate dai ricorrenti risultano versate in fatto, tendenti a sollecitare una diversa interpretazione dei risultati di prova raggiunti, operazione estranea - come noto - al perimetro delle competenze di questa Corte. In particolare in entrambi gli atti di ricorso si ripropongono letture alternative delle prove orali costituite dalle testimonianze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e y del curatore Righetti, tentando di accreditare la tesi che Cit fosse l'amministratore di fatto, testimonianze che sono già state valutate dalla Corte felsinea - come espressamente argomentato alle pagine nove,quattordici e quindici del testo - disattendendo, così, la proposta della difesa e razionalmente osservando che anche se fosse risultata dimostrata la tesi della difesa, questo non avrebbe inciso sulle responsabilità degli imputati a causa del sicuro accertamento concordemente eseguito nelle pronunzie di merito circa il ruolo di amministratori di fatto. 2. Con le doglianze di cui al secondo motivo dei rispettivi atti di ricorso entrambe le difese criticano la ritenuta distrazione di macchinari appartenenti alla società, rappresentando che il curatore avrebbe ricevuto notizie circa il luogo, un cantiere, ove i beni si sarebbero trovati e sarebbe rimasto inerte, come del resto anche gli investigatori avrebbero fatto. 2.1.La tesi difensiva risulta smentita "in fatto", poiché nella sentenza impugnata, dopo la sottolineatura riguardante la sicura disponibilità dei macchinari in capo alla fallita, dato incontestato nei motivi di appello ed anche nella presente impugnazione, si è posto in luce - alla pagina 10 - che, a seguito della mancata consegna dei medesimi beni al curatore, questi erano spariti. Peraltro nello stesso atto di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - pagina 15 - si riporta in parte la dichiarazione della curatrice sul punto, secondo la quale il cantiere in parola non esisteva al momento del fallimento. La difesa nel medesimo atto - pagina 14 - afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito alla curatrice Righetti che i macchinari in parola si trovavano in un cantiere a Rimini, di cui è indicata l'ubicazione, e che forse quei beni erano stati presi dal sig [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. [OSCURATO:PERSONA] essendo il primo in rapporti di affari con [OSCURATO:PERSONA]. La difesa, quindi, nel tentativo di ribaltare la responsabilità del mancato reperimento dei beni strumentali dell'azienda sugli organi fallimentari, che dipinge come inerti, finisce per disarmare la sua stessa tesi, avendo posto in rilievo la genericità delle indicazioni che sarebbero state fornite al curatore dall'imputato. 2.2 Pur volendo accettare l'impostazione difensiva - che invero sembra smentita dalle dichiarazioni del curatore - va ricordata una recente pronunzia di questa stessa Sezione, che ha puntualizzato il consolidato orientamento di legittimità in tema di prova della distrazione dei beni di società fallita. Invero, Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 17/01/2020 Ud. (dep. 05/06/2020 ) Rv. 279204 ha ribadito il principio per il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, precisando che, tuttavia, il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e ne consentano il recupero ovvero l'individuazione della effettiva destinazione. Nella fattispecie richiamata, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto che non possa valere a superare l'inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobili a carico del fallito l'indicazione generica della loro ubicazione che non ne consenta l'esatta individuazione. Si è in tal modo ribadito l'obbligo del fallito di rendere alla curatela e, conseguentemente, al giudice, informazioni specifiche, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti e di assicurarne il recupero mentre informazioni generiche - come secondo la stessa difesa sarebbe avvenuto nella fattispecie in esame - e, a maggior ragione, l'assoluta mancanza di indicazioni al curatore, non possono certo valere a superare la prova della distrazione, derivante dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni non rinvenuti. In senso conforme:Sez. 5, Sentenza n. 19896 del 07/03/2014 Ud. (dep. 14/05/2014) Rv. 259848. 3.Altra doglianza comune ai due ricorrenti riguarda la dedotta violazione di legge - art 197 e 210 cpp secondo la difesa [OSCURATO:PERSONA] ( primo motivo) ed art 192/3 cpp per la difesa [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo) quanto alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al curatore, che sarebbero state impiegate al fine della conferma di responsabilicità in violazione delle predette disposizioni processuali. 3.1 Entrambe le censure non svolgono argomenti a sostegno delle ipotizzate violazioni di legge, riguardo alle quali è necessario e sufficiente, dunque, premettere che nessuno degli imputati o difensori ha dedotto di aver chiesto l'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA] i e ricordare quanto più volte già chiarito da questa Corte regolatrice in proposito. La testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato nel caso in cui l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato. Sez. 5, Sentenza n. 24781 del 08/03/2017 Ud. (dep. 18/05/2017 ) Rv. 270599. In senso conforme : Sez. 5, Sentenza n. 13060 del 08/02/2017 Ud. (dep. 17/03/2017 ) Rv. 270596. 3.2. Per quanto attiene la censura mossa da [OSCURATO:PERSONA] circa la mancanza di elementi di riscontro alle dichiarazioni del coimputato essa non si confronta con l'ampia motivazione resa dalla Corte territoriale, di cui si è dato già conto, nell'ambito della quale le dichiarazioni del coimputato sono state valutate insieme agli altri elementi di prova a conferma dell'attendibilità. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], col terzo motivo di ricorso ha nuovamente dedotto la violazione delle norme incriminanti per la ritenuta distrazione di risorse finanziarie dai conti correnti, operata tramite emissione di tre assegni per un totale di 35mila euro, che, secondo la visione difensiva, integrerebbe una restituzione di denari anticipati dall'imputato alla società. 4.1. La doglianza è pedissequamente reiterativa della deduzione svolta in appello, che la Corte bolognese ha congruamente disatteso, osservando che il ricorrente per nulla aveva chiarito la causale dell'ipotizzato versamento in favore della fallita e che la tesi difensiva appariva ancor meno verosimile, in considerazione della qualità di semplice consulente esterno che l'imputato aveva fatto valere nell'impugnazione di merito. Con il presente atto di ricorso ci si limita ad indicare il numero di un assegno che sarebbe stato versato alla società e la data dell'incasso, senza precisarne l'importo, dettaglio che sarebbe stato necessario in chiave difensiva per sostenere la versione della restituzione, ma soprattutto neppure si individua la causa della presunta dazione di denaro, né la veste per la quale sarebbe stata conferita. L'assoluta genericità del motivo, oltre che la evidente ripetitività, ne segna la sorte di inammissibilità. Deve aggiungersi, a fronte dei toni vibranti adoperati nell'impugnazione,che il percorso logico giuridico dei Giudici del merito è corretto per i principi già citati in tema di prova della distrazione di beni societari, avendo esattamente valorizzato l'accertamento circa i tre assegni tratti sui conti correnti della società fallita e versati sul conto corrente personale dell'imputato, in epoca prossima alla dichiarazione di o fallimento. 5. Anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso muove una critica alla conferma di responsabilità per quanto riguarda la distrazione di risorse societarie tramite assegni tratti sul conto corrente della fallita ed incassati presso la banca in [OSCURATO:PERSONA], ove era acceso il suo conto corrente personale, assumendo la mancanza di prove documentali o testimoniali circa la realizzazione di tali operazioni. 5.1.A riguardo non può che ripetersi quanto già innanzi annotato circa la prova delle distrazioni di beni che certamente sono in disponibilità della fallita e che risultano all'evidenza sottratti alla garanzia dei creditori, essendo certo nel caso in esame che il trasferimento di risorse finanziarie contestato al capo d) dell'imputazione avvenne nei modi ivi descritti, in quanto la stessa difesa ammette che gli assegni contestati al [OSCURATO:PERSONA] sono stati incassati dallo stesso nel 2007 prima dell'ipotetico dissesto finanziario collocato nel Dicembre 2008. 6. Il quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la bancarotta fraudolenta docunnentale,che secondo la difesa andrebbe derubricata in bancarotta semplice ex art 217 /2 LF, è ugualmente inammissibile. Nel caso in esame l'imputazione elevata a carico degli imputati e ritenuta nelle sentenze di merito è di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili, in modo da non render possibile agli organi del fallimento la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari societari, con particolare riferimento al mancato aggiornamento dal 1.1.2009 fino alla dichiarazione di fallimento. 6.1 In proposito è utile, allora, richiamare il solido orientamento di questa Corte, secondo il quale l'elemento psicologico distingue le due fattispecie di reato, essendosi affermato che ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., esso può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili; per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.(Sez. 5 , Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019 ) Rv. 274630. La presenza dell'uno o dell'altro profilo soggettivo va accertata con metodo logico- inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. Sez. 5 , Sentenza n. 26613 del 22/02/2019 Ud. (dep. 17/06/2019 ) Rv. 276910 6.2. Applicando tali principi - che il Collegio condivide - alla fattispecie al vaglio si osserva che nella sentenza impugnata - in risposta all'analogo motivo di appello - si dà conto dell'incompletezza e delle alterazioni delle scritture contabili, del prelievo da parte dell'imputato di risorse societarie e della presenza di versamenti del tutto incomprensibili; si dà atto, altresì, della speciale diligenza esercitata dal curatore, solo adoperando la quale questi è riuscito a ricostruire alcuni passaggi della vita sociale, concludendosi che in ogni caso la tenuta delle scritture contabili era stata tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e dei movimento degli affari della società e che, quindi, nel contesto probatorio ricostruito, caratterizzato da significative distrazioni di beni e risorse finanziarie ad opera degli imputati, il coefficiente psicologico del delitto era individuabile nel necessario dolo generico. 6.3 A fronte di tale congrua e corretta motivazione la censura difensiva si disinteressa delle complessive argomentazioni impiegate nella sentenza per appuntarsi esclusivamente ma vanamente verso il mancato aggiornamento delle scritture contabili,affermando che all'imputato potrebbe essere addebitata l'omessa tenute delle scritture contabili, in assenza dell'elemento materiale dell'impossibilità di ricostruire i movimenti degli affari della società, senza sviluppare alcuna critica relativamente all'elemento psicologico del delitto, che - come appena annotato - differenzia la bancarotta fraudolenta documentale dalla bancarotta semplice. 7.L'esame del quarto e sesto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi a rilevarne l'assolutél genericità,consistendo il primo in una dissertazione sul principio dell'oltre il ragionevole dubbio,senza ilerminimo riferimento alla motivazione della sentenza che si vorrebbe criticare- ed il secondo in una lagnanza sulla determinazione della pena, che peraltro non è dedottE, come eccessiva o errata nella determinazione. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarat inammissibili e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e dellz somma di euro tremila in favore della