Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25681/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricors i iscritt i al n. 24911/2022 R.G. nonché al n. 25060/2022 R.G., rispettivamente proposti da “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i d a ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti– contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – e contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. , rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. : pierfilippocoletti@ordineavvocati roma.org) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il lorostudio in Roma , Viale delle Milizie , n. 38 ; –controricorrente – e da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) e Luci o Nicastro ( p.e.c. : [OSCURATO:EMAIL]) , con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 38([OSCURATO:PERSONA] e Associati-[OSCURATO:PERSONA]); –ricorrente incidentale – contro “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i d a ll ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. : pierfilippocoletti@ordineavvocati roma.org) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il lorostudio in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie , n. 38 ; –controricorrente – nonché sul ricorso iscritto al n. 25060/2022 R.G. proposto da “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i d a ll ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti– contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) , con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 38([OSCURATO:PERSONA] e Associati-[OSCURATO:PERSONA]); –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. : pierfilippocoletti@ordineavvocati roma.org) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il lorostudio in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie , n. 38 ; –controricorrente – avversola sentenza non definitiva d ella Corte di Appello di Brescia n. 1736/2019, pubblicata in data 2 dicembre 2019 e la sentenza definitiva della stessa Corte d’appellon. 324/2022, pubblicata in data 11 marzo2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona dei titolari, Arch. [OSCURATO:PERSONA] e Arch. [OSCURATO:PERSONA] quest’ultimo anche in proprio hanno proposto ricorso, notificato a mezzo p.e.c. in data 11 ottobre 2022, alle ore 10,48, alle intimate [OSCURATO:SOCIETA]. e Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l., per la cassazione della sentenza non definitiva n. 1736/2019, pubblicata in data 2 dicembre 2019, per la quale aveva fatto riserva di impugnazione,e del la sentenza definitiva della stessa Corte d’appello n.324/2022, pubblicata in data 11 marzo 2022; nella stessa data, ma alcune ore dopo (18,30), la [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato a mezzo p.e.c. allo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e all’Arch. [OSCURATO:PERSONA], nonché alla Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. , ricorso per la cassazione della predetta sentenza definitiva della Corte di Appello di Brescia n. 324/2022 pubblicata in data 11 marzo2022; la [OSCURATO:SOCIETA] ha però pro vv eduto per prima, in data 27 ottobre 2022, al deposito (telematico) in cassazione del proprio ricorso, che è statoiscritto al n.

R.G. 24911/2022; il difensore dello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha invece deposit ato, telematicamente, i l proprio ricorso in data 28 ottobre 2022, alle ore 16,07, ed esso, accettato dalla cancelleria il 31 ottobre 2022, alle ore 11,44, è stato inserito all’interno del medesimo fascicolo telematico (n. 24911/2022)già creato a seguito del deposito del ricorso della controparte; ildeposito del medesimo ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato successivamente duplicato alle ore 16,35 dello stesso 28 ottobre 2022, ma tale secondo deposito, benché relativo allo stesso identico documento, accettato dalla Cancelleria in data 10 novembre 2022, ha dato luogo ad una nuova iscrizione ed alla formazione di un distinto fascicolo (n. 25060/2022 R.G.);lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’Arch. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato peraltro, nell’ambito del primo procedimento (n. 24911/2022 R.G.) separato controricorso per resistere al ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; quest’ultima, a propria volta, ha depositato nel secondo procedimento (n. 25060/2022 R.G.) controricorso per resistere al ricorso proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA]; la Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. ha depositato il medesimo controricorso in entrambi i procedimenti; per la trattazione di entrambi i procedimenti è stata fissata l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; come appresso sarà detto sono pervenute rinunce ai ricorsi e dichiarazioni di accettazione; la Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. ha depositato identica memoria in entrambi i procedimenti; considerato che: idue procedimenti , ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto relativi alla impugnazione dei medesim i provvediment i , vanno riuniti per essere trattati unitariamente; la riunione tanto più si impone nella specie dal momento che si è in presenza non già di distinti ricorsi, essendo come detto, quello che ha dato vita alla seconda iscrizione, il medesimo ricorso già depositato nel primo procedimento dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , versandosi dunque in ipotesi di mera duplice iscrizione a ruolo dello stesso atto; nel primo dei procedimenti così riuniti (n. 24911/2022 R.G.) è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 2 1 magg io 2024 , dichiarazione di rinuncia al ricorso successivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sottoscritta con firm a digitale dai suooi difensori, muniti nella procura speciale di espressa e specifica facoltà a tal fine; la Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. ha depositato dichiarazione di accettazione, sottoscritta, con firma digitale, dai propri difensori, all’uopo autorizzati nella procura speciale rilasciata per il controricorso; è successivamente pervenuta, nel secondo procedimento (n. 25060/2022 R.G.), a mezzo deposito telematico in data 22 maggio 2024, dichiarazione di rinuncia ─ sottoscritta con firma autografa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dal loro procuratore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con firma digitale ─ al ricorso da essi proposto; anche in tale secondo procedimento la Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. ha depositato la medesima dichiarazione di accettazione, sottoscritta, con firma digitale, dai propri difensori, e riferita ad entrambi i ricorsi ed alle rispettive rinunce; le dette rinunce soddisfa no i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; benché non sia pervenuta espressa adesione da parte dei contrapposti ricorrenti alle reciproche rinunce, tale reciprocità induce a compensare per intero tra le parti le spese processuali, siccome del resto espressamente richiestoda tutte; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dispone la riunione al presente procedimento iscritto al n. 24911/2022R.G. di quello iscritto al n. 25060/2022 R.G. ; dichiara estinto il giudizio di legittimità con riferimento ad entrambi i ricorsi riuniti.

Compensa per intero t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricors i iscritt i al n. 24911/2022 R.G. nonché al n. 25060/2022 R.G., rispettivamente proposti da “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i d a ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti– contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – e contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. , rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. : pierfilippocoletti@ordineavvocati roma.org) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il lorostudio in Roma , Viale delle Milizie , n. 38 ; –controricorrente – e da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) e Luci o Nicastro ( p.e.c. : [OSCURATO:EMAIL]) , con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 38([OSCURATO:PERSONA] e Associati-[OSCURATO:PERSONA]); –ricorrente incidentale – contro “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i d a ll ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. : pierfilippocoletti@ordineavvocati roma.org) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il lorostudio in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie , n. 38 ; –controricorrente – nonché sul ricorso iscritto al n. 25060/2022 R.G. proposto da “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i d a ll ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti– contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) , con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 38([OSCURATO:PERSONA] e Associati-[OSCURATO:PERSONA]); –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. : pierfilippocoletti@ordineavvocati roma.org) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il lorostudio in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie , n. 38 ; –controricorrente – avversola sentenza non definitiva d ella Corte di Appello di Brescia n. 1736/2019, pubblicata in data 2 dicembre 2019 e la sentenza definitiva della stessa Corte d’appellon. 324/2022, pubblicata in data 11 marzo2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona dei titolari, Arch. [OSCURATO:PERSONA] e Arch. [OSCURATO:PERSONA] quest’ultimo anche in proprio hanno proposto ricorso, notificato a mezzo p.e.c. in data 11 ottobre 2022, alle ore 10,48, alle intimate [OSCURATO:SOCIETA]. e Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l., per la cassazione della sentenza non definitiva n. 1736/2019, pubblicata in data 2 dicembre 2019, per la quale aveva fatto riserva di impugnazione,e del la sentenza definitiva della stessa Corte d’appello n.324/2022, pubblicata in data 11 marzo 2022; nella stessa data, ma alcune ore dopo (18,30), la [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato a mezzo p.e.c. allo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e all’Arch. [OSCURATO:PERSONA], nonché alla Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. , ricorso per la cassazione della predetta sentenza definitiva della Corte di Appello di Brescia n. 324/2022 pubblicata in data 11 marzo2022; la [OSCURATO:SOCIETA] ha però pro vv eduto per prima, in data 27 ottobre 2022, al deposito (telematico) in cassazione del proprio ricorso, che è statoiscritto al n. R.G. 24911/2022; il difensore dello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha invece deposit ato, telematicamente, i l proprio ricorso in data 28 ottobre 2022, alle ore 16,07, ed esso, accettato dalla cancelleria il 31 ottobre 2022, alle ore 11,44, è stato inserito all’interno del medesimo fascicolo telematico (n. 24911/2022)già creato a seguito del deposito del ricorso della controparte; ildeposito del medesimo ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato successivamente duplicato alle ore 16,35 dello stesso 28 ottobre 2022, ma tale secondo deposito, benché relativo allo stesso identico documento, accettato dalla Cancelleria in data 10 novembre 2022, ha dato luogo ad una nuova iscrizione ed alla formazione di un distinto fascicolo (n. 25060/2022 R.G.);lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’Arch. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato peraltro, nell’ambito del primo procedimento (n. 24911/2022 R.G.) separato controricorso per resistere al ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; quest’ultima, a propria volta, ha depositato nel secondo procedimento (n. 25060/2022 R.G.) controricorso per resistere al ricorso proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA]; la Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. ha depositato il medesimo controricorso in entrambi i procedimenti; per la trattazione di entrambi i procedimenti è stata fissata l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; come appresso sarà detto sono pervenute rinunce ai ricorsi e dichiarazioni di accettazione; la Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. ha depositato identica memoria in entrambi i procedimenti; considerato che: idue procedimenti , ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto relativi alla impugnazione dei medesim i provvediment i , vanno riuniti per essere trattati unitariamente; la riunione tanto più si impone nella specie dal momento che si è in presenza non già di distinti ricorsi, essendo come detto, quello che ha dato vita alla seconda iscrizione, il medesimo ricorso già depositato nel primo procedimento dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , versandosi dunque in ipotesi di mera duplice iscrizione a ruolo dello stesso atto; nel primo dei procedimenti così riuniti (n. 24911/2022 R.G.) è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 2 1 magg io 2024 , dichiarazione di rinuncia al ricorso successivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sottoscritta con firm a digitale dai suooi difensori, muniti nella procura speciale di espressa e specifica facoltà a tal fine; la Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. ha depositato dichiarazione di accettazione, sottoscritta, con firma digitale, dai propri difensori, all’uopo autorizzati nella procura speciale rilasciata per il controricorso; è successivamente pervenuta, nel secondo procedimento (n. 25060/2022 R.G.), a mezzo deposito telematico in data 22 maggio 2024, dichiarazione di rinuncia ─ sottoscritta con firma autografa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dal loro procuratore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con firma digitale ─ al ricorso da essi proposto; anche in tale secondo procedimento la Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. ha depositato la medesima dichiarazione di accettazione, sottoscritta, con firma digitale, dai propri difensori, e riferita ad entrambi i ricorsi ed alle rispettive rinunce; le dette rinunce soddisfa no i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; benché non sia pervenuta espressa adesione da parte dei contrapposti ricorrenti alle reciproche rinunce, tale reciprocità induce a compensare per intero tra le parti le spese processuali, siccome del resto espressamente richiestoda tutte; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dispone la riunione al presente procedimento iscritto al n. 24911/2022R.G. di quello iscritto al n. 25060/2022 R.G. ; dichiara estinto il giudizio di legittimità con riferimento ad entrambi i ricorsi riuniti. Compensa per intero t
Sentenza Cassazione n. 25681/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris