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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 05104/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, è manifestamente infondato; che l'atto di gravame non presentava i crismi della specificità nei termini normativamente richiesti; che risultava omessa la specifica confutazione degli elementi di prova (esiti del controllo di polizia giudiziaria presso il locale dell'imputato ove era rinvenuto un tablet di provenienza delittuosa del cui possesso non era fornita alcuna plausibile giustificazione) puntualmente indicati e valutati a sostegno del giudizio di responsabilità (pagg. 1 e 2 della sentenza di primo grado) a cui era genericamente contrapposta la tesi (priva di elementi a sostegno) della riconducibilità al Caldaras del reato presupposto; che, in punto di trattamento sanzionatorio, l'atto di appello invocava la prevalenza di attenuanti generiche senza alcun confronto con la sentenza impugnata che, in assenza di contestate aggravanti, aveva riconosciuto attenuanti generiche nella massima estensione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, è manifestamente infondato; che l'atto di gravame non presentava i crismi della specificità nei termini normativamente richiesti; che risultava omessa la specifica confutazione degli elementi di prova (esiti del controllo di polizia giudiziaria presso il locale dell'imputato ove era rinvenuto un tablet di provenienza delittuosa del cui possesso non era fornita alcuna plausibile giustificazione) puntualmente indicati e valutati a sostegno del giudizio di responsabilità (pagg. 1 e 2 della sentenza di primo grado) a cui era genericamente contrapposta la tesi (priva di elementi a sostegno) della riconducibilità al Caldaras del reato presupposto; che, in punto di trattamento sanzionatorio, l'atto di appello invocava la prevalenza di attenuanti generiche senza alcun confronto con la sentenza impugnata che, in assenza di contestate aggravanti, aveva riconosciuto attenuanti generiche nella massima estensione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 05104/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris