Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2025
ECLI:EU:T:2025:837
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0642_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 settembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑642/22)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Restrizioni all’ingresso nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che sono soggetti a restrizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri – Iscrizione e mantenimento del nome del richiedente nell’elenco – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Errore di valutazione»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone responsabili di azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità o l’indipendenza dell’Ucraina o che le sostengono, nonché delle persone, entità o organismi ad esse associati – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Prove non contenute nel fascicolo delle prove del procedimento amministrativo prodotte dal Consiglio nell’ambito del procedimento giurisdizionale – Ammissibilità – Presupposti
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1355, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1354, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 29, 30)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1355, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1354, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 38‑40, 76‑88, 92, 111, 113‑117, 123‑128)
3.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1355, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 et(PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1354, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 41, 42, 107‑109)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione del suo sostegno o della sua attuazione di azioni o di politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1355, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1354, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 53‑58, 112)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Persone responsabili di azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e persone fisiche o giuridiche, entità od organismi loro associati. – Nozione – Persone che hanno esercitato tale attività in passato – Inclusione – Presupposti
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/1355 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, a); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, a), 2022/330, 2022/1354 e 2023/571]
(v. punti 62, 63, 90, 91)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.