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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09965/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12643-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 61-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - nonchè contro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore Numero sezionale 304/2022Numero di raccolta generale 9965/2022 speciale della Rappresentanza generale per l’Italia, rappresentata e Data pubblicazione 28/03/2022 difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - intimato - avverso la sentenza n. 1363/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Lodi, esponendo di aver acquistato dai convenuti un immobile, che era risultato soggetto ad allagamento in occasione di copiose precipitazioni ed invocando la condanna dei convenuti alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno in conseguenza dei vizi riscontrati nel bene venduto.

Nel costituirsi in giudizio, i convenuti spiegavano domanda di manleva nei confronti dell’impresa appaltatrice Pamovio e Ferrari, che aveva ristrutturato l’immobile oggetto di compravendita, e del progettista e direttore dei lavori di tale intervento, [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo, nel costituirsi resistendo alla manleva, chiamava a sua volta in garanzia la propria compagnia assicurativa, Lloyd’s of London.

Con sentenza n. 558/2012 il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti Melato e Comin, in solido con l’appaltatore, al pagamento in favore degli attori della somma di € 100.457,00, escludendo invece la responsabilità del progettista e direttore dei lavori.

Interponevano appello avverso detta decisione Melato e Comin, lamentando la tardività dell’azione svolta dagli originari attori; invocando il rigetto della domanda dai medesimi proposta; dolendosi F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Numero sezionale 304/2022 di esser stati condannati in solido con l’appaltatore, nei confronti del Numero di raccolta generale 9965/2022Data pubblicazione 28/03/2022 quale essi avevano esercitato la manleva, ed insistendo pertanto per l’accoglimento della domanda di cui anzidetto; lamentando, altresì, il mancato accoglimento della manleva nei confronti dell’Asti; e contestando, infine, l’eccessiva liquidazione del danno.

Si costituivano in secondo grado gli appellati, resistendo al gravame.

L’appaltatore spiegava altresì appello incidentale, in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’azione di manleva nei suoi confronti.

Con la sentenza impugnata, n. 1363/2017, la Corte di Appello di Milano accoglieva in parte il gravame principale, rigettando invece quello incidentale.

Riduceva dunque la somma riconosciuta agli attori, appellati, ad € 91.700 oltre iva; condannava l’Asti e l’impresa appaltatrice, in solido tra loro ed in accoglimento della domanda di manleva spiegata da Melato e Comin, a tenere indenni questi ultimi da quanto versato agli originari attori; rigettava la domanda di manleva spiegata dall’Asti verso la sua compagnia di assicurazione; regolava le spese del doppio grado di giudizio, tenendo conto dei diversi rapporti processuali e delle relative soccombenze.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resistono con autonomi controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la compagnia assicurativa Lloyd’s di Londra, dall’altro lato.

Le restanti parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Comin hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2236 e 2237 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Numero sezionale 304/2022 erroneamente valutato il comportamento del direttore dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9965/2022Data pubblicazione 28/03/2022 Corte territoriale aveva dato atto che l’Asti aveva espresso il suo dissenso dall’esecuzione di alcuni interventi voluti dai committenti Melato e Comin – in particolare, si trattava di uno scavo a profondità superiore a quella ritenuta compatibile con lo stato dei luoghi – ma aveva erroneamente ritenuto che ciò non fosse sufficiente ad escludere la sua responsabilità in relazione al danno conseguente all’esecuzione degli interventi di cui si discute.

Ad avviso del ricorrente, invece, la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che egli aveva inviato due missive ai committenti, segnalando - appunto - il suo dissenso alla posa in opera del parquet ed all’abbassamento della quota del pavimento del box, e dunque escludere la sua responsabilità, come del resto già aveva fatto il Tribunale.

Sempre secondo la tesi del ricorrente, il direttore dei lavori assume una obbligazione di mezzi, non di risultato, e dunque il suo dissenso all’esecuzione di determinate opere sarebbe sufficiente ad elidere il nesso causale tra la realizzazione di dette opere e l’eventuale danno dalle stesse derivante.

Né avrebbe potuto, la Corte di merito, configurare una responsabilità dell’Asti come progettista, posto che nel caso di specie non si discuteva di opere eseguite conformemente al progetto, risultato ex post erroneo, ma opere eseguite in difformità dal progetto, che in sé sarebbe stato corretto.

La censura è infondata, pur dovendosi in parte correggere il percorso motivazionale seguito dal giudice di merito.

Dopo aver ricostruito in fatto la vicenda, la Corte di Appello ha affermato che il direttore dei lavori sarebbe, in linea di principio, responsabile del danno oggetto di causa perché, dopo essersi accorto dell’intervenuta realizzazione di alcuni lavori con modalità difformi rispetto al progetto da lui redatto, si sarebbe limitato alla mera segnalazione, senza recedere dal contratto stipulato con la committenza.

Secondo la Corte territoriale, infatti, nell’ipotesi F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Numero sezionale 304/2022 descritta il direttore dei lavori avrebbe l’obbligo di recedere dal Numero di raccolta generale 9965/2022Data pubblicazione 28/03/2022 contratto per giusta causa, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2237 c.c. (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata).

L’affermazione è inesatta, perché la responsabilità del prestatore d’opera può sussistere, o meno, a prescindere dall’esercizio del diritto di recesso per giusta causa.

Quest’ultimo, infatti, costituisce un rimedio che consente alla parte di svincolarsi legittimamente dall’obbligo di rispettare gli impegni contrattualmente assunti, ma ciò non implica, in linea generale, l’automatico venir meno dell’eventuale responsabilità della parte recedente per fatti, attivi od omissivi, anteriori all’esercizio del recesso.

La Corte di Appello, tuttavia, prosegue affermando che l’Asti, “… resosi conto che una parte dei lavori, di estrema importanza per la buona riuscita dell’opera, si era svolta a sua insaputa, in sua assenza, e contro il proprio parere, avrebbe potuto e dovuto pretendere la rimozione di quanto così eseguito, al fine di verificare l’esecuzione a regola d’arte, ed avrebbe, così, scoperto il difetto poi rilevato dal CTU, ed alla base del danno occorso” (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata).

Con questa ulteriore affermazione, corretta e pienamente condivisibile, la Corte di merito ha individuato, nella condotta del direttore dei lavori, una duplice mancanza: da un lato, infatti, ha rilevato che il professionista non aveva richiesto la rimozione di quanto eseguito in difformità del progetto; richiesta, questa, tanto più necessaria, in quanto si trattava di lavori definiti dal giudice di merito come “di estrema importanza”, in relazione ai quali, dunque, incombeva sul direttore dei lavori uno specifico obbligo di verifica; dall’altro lato, ha ritenuto che, ove il predetto obbligo di controllo fosse stato assolto con la necessaria diligenza, l’Asti si sarebbe avveduto subito del vizio poi riscontrato dal CTU, ed avrebbe potuto e dovuto attivarsi richiedendo l’esecuzione, a cura del committente, degli interventi idonei a ricondurre l’opus alle previsioni del progetto approvato.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Sul punto, merita di essere ribadito il principio secondo cuiNumero sezionale 304/2022Numero di raccolta generale 9965/2022 “La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal Data pubblicazione 28/03/2022 committente o dell' appaltatore –da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile– per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall'esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo.

In relazione poi al direttore dei lavori dell'appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15789 del 22/10/2003, Rv. 567581).

Il direttore dei lavori quindi, per andare esente da colpa, non è tenuto soltanto a segnalare il proprio dissenso dall’esecuzione di interventi che egli ritiene non adeguati o pericolosi, ma deve anche attivarsi positivamente affinché l’appaltatore rispetti le sue indicazioni e, se ciò non accade, deve astenersi dal continuare a dirigere i lavori.

Nel caso di specie, Asti ha certamente segnalato il suo dissenso, ma si è arrestato a questo, e non ha dedotto, né documentato, né di essersi attivato positivamente affinché l’appaltatore non eseguisse le opere poi rivelatesi dannose.

Tanto meno ha dedotto, il ricorrente, di aver segnalato ai committenti la sua indisponibilità a proseguire l’incarico nel caso in cui le ridette opere fossero state eseguite, come poi è avvenuto, ovvero laddove esse, una volta eseguite, non fossero state rimosse.

In definitiva, dunque, il primo motive va rigettato.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Numero sezionale 304/2022 erroneamente valutato la portata dell’obbligo informativo posto a Numero di raccolta generale 9965/2022Data pubblicazione 28/03/2022 carico dell’assicurato nell’ambito del rapporto contrattuale con l’assicuratore.

L’Asti lamenta, in proposito, che la Corte di Appello abbia ritenuto non operativa la copertura assicurativa derivante dalla polizza di responsabilità professionale stipulata con i Lloyd’s di Londra (la quale prevedeva la copertura degli eventi dannosi compresi nel periodo 24.6.2008 – 24.6.2009, con garanzia retroattiva biennale).

Ad avviso della Corte distrettuale, il ricorrente aveva dichiarato, in occasione della stipulazione del predetto contratto assicurativo, che negli ultimi cinque anni non erano avvenuti sinistri o circostanze suscettibili di dar luogo a richieste di risarcimento, e tale dichiarazione non era veritiera, poiché l’Asti, all’atto della firma del questionario informative allegato alla polizza (compilato e firmato in data 25.6.2008) era già consapevole dell’esistenza di un evento suscettibile di dar luogo ad una richiesta di risarcimento.

In particolare, il ricorrente aveva già ricevuto la lettera del 4.4.2008, firmata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Melato, nella quale erano “richiamati tutti i temi della successiva lite giudiziaria”, e vi aveva dato riscontro mediante il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 30 della sentenza impugnata).

Il ricorrente riconosce sia di aver ricevuto la predetta missiva, sia che in essa era stata segnalata la presenza di richieste risarcitorie da parte degli acquirenti dell’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione di cui è causa (cfr. pagg. 24 e 25 del ricorso), ma afferma che si sarebbe trattato di una lettera a contenuto interlocutorio, nella quale non sarebbe stato indicato alcun profilo di responsabilità ascrivibile alla sua condotta, quale progettista e direttore dei lavori.

Inoltre, il ricorrente lamenta che il questionario informativo redatto in sede di stipulazione della polizza di responsabilità professionale sarebbe stato sottoscritto non da lui, ma dal suo socio di studio, il quale evidentemente aveva risposto alle domande F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La censura è, quanto al primo profilo, infondata.

La Corte di Appello –come già detto in relazione allo scrutinio del primo motivo di ricorso– ha ravvisato, in capo all’Asti, un profilo di responsabilità perché egli, nella sua veste di direttore dei lavori, si era limitato a segnalare il suo dissenso all’esecuzione di talune opere, senza tuttavia attivarsi in alcun modo, rispettivamente per impedirne la realizzazione da parte dell’appaltatore; ovvero, qualora esse fossero state già eseguite, senza pretenderne la rimozione e senza astenersi dal proseguire nella direzione dei lavori, ove dette opere non fossero state eliminate.

L’Asti, infatti, non si era attivato per impedire le opere né, dopo la loro esecuzione, aveva richiesto la loro rimozione o lasciato la direzione dei lavori.

Il ricorrente era pienamente consapevole della ricorrenza delle suindicate condizioni, e quindi sapeva –o quantomeno avrebbe potuto intuire, con il ricorso al criterio dell’ordinaria diligenza– che, in relazione ai danni derivati a carico di terzi per effetto delle opere di cui anzidetto, contestati nella missiva del 4.4.2008 a lui indirizzata, poteva configurarsi un profilo di responsabilità in relazione all’omissione dei doveri di controllo posti a suo carico dalla qualifica di direttore dei lavori che egli aveva rivestito.

La lettera di cui anzidetto, di conseguenza, avrebbe sicuramente dovuto essere menzionata, in sede precontrattuale, alla compagnia assicurativa, come evento potenzialmente foriero di responsabilità a carico dell’assicurando.

In relazione alla seconda parte –con la quale l’Asti lamenta che il questionario informativo allegato alla polizza assicurativa fosse stato firmato da un socio dello studio, e non da lui personalmente – la censura è inammissibile, tanto per carenza di specificità, che per F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Numero di raccolta generale 9965/2022Data pubblicazione 28/03/2022 Il ricorrente, infatti, non riporta il questionario al quale si riferisce, non consentendo così al collegio la verifica di quanto asserito (ossia, che lo stesso fosse stato firmato da altro socio dello studio tecnico).

Né tantomeno indica il momento del processo di merito in cui sarebbe stata sollevata la questione oggi prospettata, relativa alla circostanza che il documento in esame sarebbe stato firmato non dall’Asti, ma da altro socio dello studio.

La Corte di Appello si limita ad affermare, sul punto, che il questionario era stato sottoscritto ed allegato alla polizza per farne parte integrante (cfr. pag. 30 della sentenza): era dunque onere dell’Asti riprodurre nel motivo il documento, per documentare la circostanza lamentata, ossia che esso non fosse stato sottoscritto da lui, ma da terzi.

Peraltro, va evidenziato che la sentenza impugnata contiene la trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti all’esito del giudizio di appello, e che in quelle rassegnate dall’Asti (cfr. pagg. 8 e ss.) non si fa alcuno specifico cenno al profilo oggetto della censura in esame.

Il tema, dunque, è inammissibile anche per novità, poiché esso non risulta ritualmente proposto nel corso del giudizio di merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Comin, ed in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s di Londra; in ambedue i casi, oltre rimborso delle spese generali, nella F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 28/03/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 9 febbraio 2022.

Il Presidente (F.

Manna) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12643-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 61-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - nonchè contro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore Numero sezionale 304/2022Numero di raccolta generale 9965/2022 speciale della Rappresentanza generale per l’Italia, rappresentata e Data pubblicazione 28/03/2022 difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - intimato - avverso la sentenza n. 1363/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Lodi, esponendo di aver acquistato dai convenuti un immobile, che era risultato soggetto ad allagamento in occasione di copiose precipitazioni ed invocando la condanna dei convenuti alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno in conseguenza dei vizi riscontrati nel bene venduto. Nel costituirsi in giudizio, i convenuti spiegavano domanda di manleva nei confronti dell’impresa appaltatrice Pamovio e Ferrari, che aveva ristrutturato l’immobile oggetto di compravendita, e del progettista e direttore dei lavori di tale intervento, [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, nel costituirsi resistendo alla manleva, chiamava a sua volta in garanzia la propria compagnia assicurativa, Lloyd’s of London. Con sentenza n. 558/2012 il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti Melato e Comin, in solido con l’appaltatore, al pagamento in favore degli attori della somma di € 100.457,00, escludendo invece la responsabilità del progettista e direttore dei lavori. Interponevano appello avverso detta decisione Melato e Comin, lamentando la tardività dell’azione svolta dagli originari attori; invocando il rigetto della domanda dai medesimi proposta; dolendosi F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Numero sezionale 304/2022 di esser stati condannati in solido con l’appaltatore, nei confronti del Numero di raccolta generale 9965/2022Data pubblicazione 28/03/2022 quale essi avevano esercitato la manleva, ed insistendo pertanto per l’accoglimento della domanda di cui anzidetto; lamentando, altresì, il mancato accoglimento della manleva nei confronti dell’Asti; e contestando, infine, l’eccessiva liquidazione del danno. Si costituivano in secondo grado gli appellati, resistendo al gravame. L’appaltatore spiegava altresì appello incidentale, in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’azione di manleva nei suoi confronti. Con la sentenza impugnata, n. 1363/2017, la Corte di Appello di Milano accoglieva in parte il gravame principale, rigettando invece quello incidentale. Riduceva dunque la somma riconosciuta agli attori, appellati, ad € 91.700 oltre iva; condannava l’Asti e l’impresa appaltatrice, in solido tra loro ed in accoglimento della domanda di manleva spiegata da Melato e Comin, a tenere indenni questi ultimi da quanto versato agli originari attori; rigettava la domanda di manleva spiegata dall’Asti verso la sua compagnia di assicurazione; regolava le spese del doppio grado di giudizio, tenendo conto dei diversi rapporti processuali e delle relative soccombenze. Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con autonomi controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la compagnia assicurativa Lloyd’s di Londra, dall’altro lato. Le restanti parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Comin hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2236 e 2237 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Numero sezionale 304/2022 erroneamente valutato il comportamento del direttore dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9965/2022Data pubblicazione 28/03/2022 Corte territoriale aveva dato atto che l’Asti aveva espresso il suo dissenso dall’esecuzione di alcuni interventi voluti dai committenti Melato e Comin – in particolare, si trattava di uno scavo a profondità superiore a quella ritenuta compatibile con lo stato dei luoghi – ma aveva erroneamente ritenuto che ciò non fosse sufficiente ad escludere la sua responsabilità in relazione al danno conseguente all’esecuzione degli interventi di cui si discute. Ad avviso del ricorrente, invece, la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che egli aveva inviato due missive ai committenti, segnalando - appunto - il suo dissenso alla posa in opera del parquet ed all’abbassamento della quota del pavimento del box, e dunque escludere la sua responsabilità, come del resto già aveva fatto il Tribunale. Sempre secondo la tesi del ricorrente, il direttore dei lavori assume una obbligazione di mezzi, non di risultato, e dunque il suo dissenso all’esecuzione di determinate opere sarebbe sufficiente ad elidere il nesso causale tra la realizzazione di dette opere e l’eventuale danno dalle stesse derivante. Né avrebbe potuto, la Corte di merito, configurare una responsabilità dell’Asti come progettista, posto che nel caso di specie non si discuteva di opere eseguite conformemente al progetto, risultato ex post erroneo, ma opere eseguite in difformità dal progetto, che in sé sarebbe stato corretto. La censura è infondata, pur dovendosi in parte correggere il percorso motivazionale seguito dal giudice di merito. Dopo aver ricostruito in fatto la vicenda, la Corte di Appello ha affermato che il direttore dei lavori sarebbe, in linea di principio, responsabile del danno oggetto di causa perché, dopo essersi accorto dell’intervenuta realizzazione di alcuni lavori con modalità difformi rispetto al progetto da lui redatto, si sarebbe limitato alla mera segnalazione, senza recedere dal contratto stipulato con la committenza. Secondo la Corte territoriale, infatti, nell’ipotesi F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Numero sezionale 304/2022 descritta il direttore dei lavori avrebbe l’obbligo di recedere dal Numero di raccolta generale 9965/2022Data pubblicazione 28/03/2022 contratto per giusta causa, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2237 c.c. (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata). L’affermazione è inesatta, perché la responsabilità del prestatore d’opera può sussistere, o meno, a prescindere dall’esercizio del diritto di recesso per giusta causa. Quest’ultimo, infatti, costituisce un rimedio che consente alla parte di svincolarsi legittimamente dall’obbligo di rispettare gli impegni contrattualmente assunti, ma ciò non implica, in linea generale, l’automatico venir meno dell’eventuale responsabilità della parte recedente per fatti, attivi od omissivi, anteriori all’esercizio del recesso. La Corte di Appello, tuttavia, prosegue affermando che l’Asti, “… resosi conto che una parte dei lavori, di estrema importanza per la buona riuscita dell’opera, si era svolta a sua insaputa, in sua assenza, e contro il proprio parere, avrebbe potuto e dovuto pretendere la rimozione di quanto così eseguito, al fine di verificare l’esecuzione a regola d’arte, ed avrebbe, così, scoperto il difetto poi rilevato dal CTU, ed alla base del danno occorso” (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata). Con questa ulteriore affermazione, corretta e pienamente condivisibile, la Corte di merito ha individuato, nella condotta del direttore dei lavori, una duplice mancanza: da un lato, infatti, ha rilevato che il professionista non aveva richiesto la rimozione di quanto eseguito in difformità del progetto; richiesta, questa, tanto più necessaria, in quanto si trattava di lavori definiti dal giudice di merito come “di estrema importanza”, in relazione ai quali, dunque, incombeva sul direttore dei lavori uno specifico obbligo di verifica; dall’altro lato, ha ritenuto che, ove il predetto obbligo di controllo fosse stato assolto con la necessaria diligenza, l’Asti si sarebbe avveduto subito del vizio poi riscontrato dal CTU, ed avrebbe potuto e dovuto attivarsi richiedendo l’esecuzione, a cura del committente, degli interventi idonei a ricondurre l’opus alle previsioni del progetto approvato. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Sul punto, merita di essere ribadito il principio secondo cuiNumero sezionale 304/2022Numero di raccolta generale 9965/2022 “La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal Data pubblicazione 28/03/2022 committente o dell' appaltatore –da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile– per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall'esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell'appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15789 del 22/10/2003, Rv. 567581). Il direttore dei lavori quindi, per andare esente da colpa, non è tenuto soltanto a segnalare il proprio dissenso dall’esecuzione di interventi che egli ritiene non adeguati o pericolosi, ma deve anche attivarsi positivamente affinché l’appaltatore rispetti le sue indicazioni e, se ciò non accade, deve astenersi dal continuare a dirigere i lavori. Nel caso di specie, Asti ha certamente segnalato il suo dissenso, ma si è arrestato a questo, e non ha dedotto, né documentato, né di essersi attivato positivamente affinché l’appaltatore non eseguisse le opere poi rivelatesi dannose. Tanto meno ha dedotto, il ricorrente, di aver segnalato ai committenti la sua indisponibilità a proseguire l’incarico nel caso in cui le ridette opere fossero state eseguite, come poi è avvenuto, ovvero laddove esse, una volta eseguite, non fossero state rimosse. In definitiva, dunque, il primo motive va rigettato. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Numero sezionale 304/2022 erroneamente valutato la portata dell’obbligo informativo posto a Numero di raccolta generale 9965/2022Data pubblicazione 28/03/2022 carico dell’assicurato nell’ambito del rapporto contrattuale con l’assicuratore. L’Asti lamenta, in proposito, che la Corte di Appello abbia ritenuto non operativa la copertura assicurativa derivante dalla polizza di responsabilità professionale stipulata con i Lloyd’s di Londra (la quale prevedeva la copertura degli eventi dannosi compresi nel periodo 24.6.2008 – 24.6.2009, con garanzia retroattiva biennale). Ad avviso della Corte distrettuale, il ricorrente aveva dichiarato, in occasione della stipulazione del predetto contratto assicurativo, che negli ultimi cinque anni non erano avvenuti sinistri o circostanze suscettibili di dar luogo a richieste di risarcimento, e tale dichiarazione non era veritiera, poiché l’Asti, all’atto della firma del questionario informative allegato alla polizza (compilato e firmato in data 25.6.2008) era già consapevole dell’esistenza di un evento suscettibile di dar luogo ad una richiesta di risarcimento. In particolare, il ricorrente aveva già ricevuto la lettera del 4.4.2008, firmata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Melato, nella quale erano “richiamati tutti i temi della successiva lite giudiziaria”, e vi aveva dato riscontro mediante il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 30 della sentenza impugnata). Il ricorrente riconosce sia di aver ricevuto la predetta missiva, sia che in essa era stata segnalata la presenza di richieste risarcitorie da parte degli acquirenti dell’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione di cui è causa (cfr. pagg. 24 e 25 del ricorso), ma afferma che si sarebbe trattato di una lettera a contenuto interlocutorio, nella quale non sarebbe stato indicato alcun profilo di responsabilità ascrivibile alla sua condotta, quale progettista e direttore dei lavori. Inoltre, il ricorrente lamenta che il questionario informativo redatto in sede di stipulazione della polizza di responsabilità professionale sarebbe stato sottoscritto non da lui, ma dal suo socio di studio, il quale evidentemente aveva risposto alle domande F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Numero sezionale 304/2022 contenute nel documento tenendo conto della sua posizione Numero di raccolta generale 9965/2022Data pubblicazione 28/03/2022 soggettiva, e non di quella dell’Asti, al quale nessuno aveva chiesto di sottoscrivere alcun questionario prima della stipula della polizza assicurativa di cui è causa. La censura è, quanto al primo profilo, infondata. La Corte di Appello –come già detto in relazione allo scrutinio del primo motivo di ricorso– ha ravvisato, in capo all’Asti, un profilo di responsabilità perché egli, nella sua veste di direttore dei lavori, si era limitato a segnalare il suo dissenso all’esecuzione di talune opere, senza tuttavia attivarsi in alcun modo, rispettivamente per impedirne la realizzazione da parte dell’appaltatore; ovvero, qualora esse fossero state già eseguite, senza pretenderne la rimozione e senza astenersi dal proseguire nella direzione dei lavori, ove dette opere non fossero state eliminate. L’Asti, infatti, non si era attivato per impedire le opere né, dopo la loro esecuzione, aveva richiesto la loro rimozione o lasciato la direzione dei lavori. Il ricorrente era pienamente consapevole della ricorrenza delle suindicate condizioni, e quindi sapeva –o quantomeno avrebbe potuto intuire, con il ricorso al criterio dell’ordinaria diligenza– che, in relazione ai danni derivati a carico di terzi per effetto delle opere di cui anzidetto, contestati nella missiva del 4.4.2008 a lui indirizzata, poteva configurarsi un profilo di responsabilità in relazione all’omissione dei doveri di controllo posti a suo carico dalla qualifica di direttore dei lavori che egli aveva rivestito. La lettera di cui anzidetto, di conseguenza, avrebbe sicuramente dovuto essere menzionata, in sede precontrattuale, alla compagnia assicurativa, come evento potenzialmente foriero di responsabilità a carico dell’assicurando. In relazione alla seconda parte –con la quale l’Asti lamenta che il questionario informativo allegato alla polizza assicurativa fosse stato firmato da un socio dello studio, e non da lui personalmente – la censura è inammissibile, tanto per carenza di specificità, che per F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Numero sezionale 304/2022 novità della questione prospettata. Numero di raccolta generale 9965/2022Data pubblicazione 28/03/2022 Il ricorrente, infatti, non riporta il questionario al quale si riferisce, non consentendo così al collegio la verifica di quanto asserito (ossia, che lo stesso fosse stato firmato da altro socio dello studio tecnico). Né tantomeno indica il momento del processo di merito in cui sarebbe stata sollevata la questione oggi prospettata, relativa alla circostanza che il documento in esame sarebbe stato firmato non dall’Asti, ma da altro socio dello studio. La Corte di Appello si limita ad affermare, sul punto, che il questionario era stato sottoscritto ed allegato alla polizza per farne parte integrante (cfr. pag. 30 della sentenza): era dunque onere dell’Asti riprodurre nel motivo il documento, per documentare la circostanza lamentata, ossia che esso non fosse stato sottoscritto da lui, ma da terzi. Peraltro, va evidenziato che la sentenza impugnata contiene la trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti all’esito del giudizio di appello, e che in quelle rassegnate dall’Asti (cfr. pagg. 8 e ss.) non si fa alcuno specifico cenno al profilo oggetto della censura in esame. Il tema, dunque, è inammissibile anche per novità, poiché esso non risulta ritualmente proposto nel corso del giudizio di merito. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Comin, ed in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s di Londra; in ambedue i casi, oltre rimborso delle spese generali, nella F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12643/2017 Numero sezionale 304/2022 misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per Numero di raccolta generale 9965/2022 legge. Data pubblicazione 28/03/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 9 febbraio 2022. Il Presidente (F. Manna) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f
Sentenza Cassazione n. 09965/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris