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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 22589/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Enna, in data 22.10.2018, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati loro rispettivamente in rubrica ascritti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 660, c.p., ascrittogli nel capo a) dell'imputazione, perché estinto per prescrizione; assolveva entrambi gli imputati dal reato ex art. 635, co. 2, n. 1), c.p., di cui al capo b) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste; escludeva, infine, la circostanza aggravante di cui all'art. 612, co. 2, c.p., contestata nel capo c) dell'imputazione, con conseguente rideterminazione in senso favorevole agli imputati dell'entità del trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi comuni, con cui lamentano: 1) vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali; 2) violazione del disposto di cui all'art. 81, c. 3, c.p., in quanto la corte territoriale, in sede di conversione della pena detentiva, pari a cinque giorni di reclusione, irrogata con riferimento ai reati di minaccia non aggravata, separatamente addebitati ai due imputati in relazione al capo a) e al capo c) dell'imputazione, a titolo di aumento per la ritenuta continuazione dei suddetti reati con il reato di lesioni personali volontarie contestato a entrambi gli imputati nel capo b) dell'imputazione, ha irrogato a ciascuno dei predetti prevenuti la pena pecuniaria di euro 1250,00, superiore al massimo della pena pecuniaria (euro 1032,00), prevista per il reato ex art. 612, co. 1, c.p.

2.1. Con requisitoria scritta del 13.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

Con memoria del 13.1.2022 pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della costituita parte civile, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o rigettati, illustrandone le ragioni.

Richiesta ribadita attraverso le conclusioni scritte pervenute attraverso il medesimo mezzo il 26.1.2022, unitamente alla ulteriore richiesta di condanna degli imputati al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da nota spese allegata.

Con conclusioni del 19.1.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli imputati, insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

3. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione dei reati ex art. 612, co. 1, c.p., di cui ai capi a) e c) dell'imputazione, commessi, rispettivamente, il 9.7.2012 e il 27.6.2012, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi, e in presenza di cause di sospensione del relativo decorso, per complessivi 418 giorni, risulta a tutt'oggi perento.

Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 1.6.2020, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati, essendo incentrati, limitatamente al solo secondo motivo di ricorso, su questioni di diritto non manifestamente infondate (anzi, fondate: cfr. Cass., Sez. 6, n. 8667 del 12/02/2019, Rv. 275881).

Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761).

Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv. 253458).

Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, c.p.p.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata.

Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.).

In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere i reati di minaccia, di cui al capo a) e al capo c) dell'imputazione, estinti per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena di euro 1250,00 di multa, inflitta a ciascuno dei ricorrenti a titolo di aumento per la continuazione con il reato di cui al capo b) dell'imputazione.

4. Nel resto (vale a dire con riferimento agli effetti penali per il reato di cui al capo b) e agli effetti civili per tutti i reati), i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per due ordini di ragioni Da un lato, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto atomistica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Dall'altro, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta inadeguata ovvero omessa valutazione da parte della corte territoriale (dichiarazioni dei testi Biundo; Monastra; Scibona; Zammataro; Dell'Arte; tabulati telefonici acquisiti), non può non rilevarsi la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

Manifestamente infondata, infine, appare la censura relativa alla mancata risposta da parte del giudice di secondo grado al motivo di appello volto a contestare la credibilità personale della parte civile, in ragione anche della relazione sentimentale intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie del [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta dai giudici di merito il movente scatenante dell'aggressione fisica e delle minacce poste in essere dai fratelli Chiavetta in danno del [OSCURATO:PERSONA]).

Ed invero come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo, come nel caso che ci occupa, indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., che è quello denunciato dagli imputati nel primo motivo di ricorso (cfr. Cass., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019).

Orbene, la corte territoriale ha specificamente trattato il tema del valore da attribuire alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituita parte civile, risolvendolo in senso favorevole all'impostazione accusatoria, sulla base di una motivazione congrua ed esente dai denunciati vizi, in quanto sorrette da numerosi e significativi riscontri esterni (le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché il contenuto dei tabulati telefonici, attestante ben cinquanta comunicazioni telefoniche, in settantatre giorni, provenienti tutte in uscita dall'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] e unilateralmente indirizzate verso l'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA]).

La pregnanza dimostrativa di tali riscontri nel confermare la narrazione dei fatti fornita dalla parte civile, evidenziata dalla corte territoriale, testimonia un implicito, ma assolutamente chiaro, giudizio positivo da parte del giudice di secondo grado anche in ordine alla credibilità personale della parte civile e alla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni.

Se è vero, infatti, che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni della persona offesa, anche quando sia costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214), è altrettanto vero che quando il giudice ritenga, invece, opportuno non fermarsi alle sole dichiarazioni accusatorie della parte civile, andando alla ricerca di riscontri esterni a tali dichiarazioni, non vi è ragione di non applicare il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in sede di interpretazione del disposto dell'art. 192, co. 3, c.p.p., con riferimento alla chiamata in correità o in reità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676), secondo cui il percorso valutativo avente a oggetto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non rinvenendosi nell'ordinamento processuale penale in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi non consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa in favore della cassa delle ammende, non essendo essi completamente soccombenti agli effetti penali.

La completa soccombenza dei ricorrenti agli effetti civili, invece, comporta che gli stessi siano condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3042,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente al reato di minaccia, perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena inflitta a titolo di continuazione.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rapp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Enna, in data 22.10.2018, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati loro rispettivamente in rubrica ascritti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 660, c.p., ascrittogli nel capo a) dell'imputazione, perché estinto per prescrizione; assolveva entrambi gli imputati dal reato ex art. 635, co. 2, n. 1), c.p., di cui al capo b) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste; escludeva, infine, la circostanza aggravante di cui all'art. 612, co. 2, c.p., contestata nel capo c) dell'imputazione, con conseguente rideterminazione in senso favorevole agli imputati dell'entità del trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi comuni, con cui lamentano: 1) vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali; 2) violazione del disposto di cui all'art. 81, c. 3, c.p., in quanto la corte territoriale, in sede di conversione della pena detentiva, pari a cinque giorni di reclusione, irrogata con riferimento ai reati di minaccia non aggravata, separatamente addebitati ai due imputati in relazione al capo a) e al capo c) dell'imputazione, a titolo di aumento per la ritenuta continuazione dei suddetti reati con il reato di lesioni personali volontarie contestato a entrambi gli imputati nel capo b) dell'imputazione, ha irrogato a ciascuno dei predetti prevenuti la pena pecuniaria di euro 1250,00, superiore al massimo della pena pecuniaria (euro 1032,00), prevista per il reato ex art. 612, co. 1, c.p. 2.1. Con requisitoria scritta del 13.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. Con memoria del 13.1.2022 pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della costituita parte civile, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o rigettati, illustrandone le ragioni. Richiesta ribadita attraverso le conclusioni scritte pervenute attraverso il medesimo mezzo il 26.1.2022, unitamente alla ulteriore richiesta di condanna degli imputati al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da nota spese allegata. Con conclusioni del 19.1.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli imputati, insiste per l'accoglimento dei ricorsi. 3. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione dei reati ex art. 612, co. 1, c.p., di cui ai capi a) e c) dell'imputazione, commessi, rispettivamente, il 9.7.2012 e il 27.6.2012, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi, e in presenza di cause di sospensione del relativo decorso, per complessivi 418 giorni, risulta a tutt'oggi perento. Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 1.6.2020, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati, essendo incentrati, limitatamente al solo secondo motivo di ricorso, su questioni di diritto non manifestamente infondate (anzi, fondate: cfr. Cass., Sez. 6, n. 8667 del 12/02/2019, Rv. 275881). Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv. 253458). Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, c.p.p.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.). In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere i reati di minaccia, di cui al capo a) e al capo c) dell'imputazione, estinti per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena di euro 1250,00 di multa, inflitta a ciascuno dei ricorrenti a titolo di aumento per la continuazione con il reato di cui al capo b) dell'imputazione. 4. Nel resto (vale a dire con riferimento agli effetti penali per il reato di cui al capo b) e agli effetti civili per tutti i reati), i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per due ordini di ragioni Da un lato, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto atomistica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Dall'altro, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta inadeguata ovvero omessa valutazione da parte della corte territoriale (dichiarazioni dei testi Biundo; Monastra; Scibona; Zammataro; Dell'Arte; tabulati telefonici acquisiti), non può non rilevarsi la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Manifestamente infondata, infine, appare la censura relativa alla mancata risposta da parte del giudice di secondo grado al motivo di appello volto a contestare la credibilità personale della parte civile, in ragione anche della relazione sentimentale intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie del [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta dai giudici di merito il movente scatenante dell'aggressione fisica e delle minacce poste in essere dai fratelli Chiavetta in danno del [OSCURATO:PERSONA]). Ed invero come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo, come nel caso che ci occupa, indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., che è quello denunciato dagli imputati nel primo motivo di ricorso (cfr. Cass., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019). Orbene, la corte territoriale ha specificamente trattato il tema del valore da attribuire alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituita parte civile, risolvendolo in senso favorevole all'impostazione accusatoria, sulla base di una motivazione congrua ed esente dai denunciati vizi, in quanto sorrette da numerosi e significativi riscontri esterni (le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché il contenuto dei tabulati telefonici, attestante ben cinquanta comunicazioni telefoniche, in settantatre giorni, provenienti tutte in uscita dall'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] e unilateralmente indirizzate verso l'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA]). La pregnanza dimostrativa di tali riscontri nel confermare la narrazione dei fatti fornita dalla parte civile, evidenziata dalla corte territoriale, testimonia un implicito, ma assolutamente chiaro, giudizio positivo da parte del giudice di secondo grado anche in ordine alla credibilità personale della parte civile e alla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni. Se è vero, infatti, che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni della persona offesa, anche quando sia costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214), è altrettanto vero che quando il giudice ritenga, invece, opportuno non fermarsi alle sole dichiarazioni accusatorie della parte civile, andando alla ricerca di riscontri esterni a tali dichiarazioni, non vi è ragione di non applicare il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in sede di interpretazione del disposto dell'art. 192, co. 3, c.p.p., con riferimento alla chiamata in correità o in reità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676), secondo cui il percorso valutativo avente a oggetto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non rinvenendosi nell'ordinamento processuale penale in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi non consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa in favore della cassa delle ammende, non essendo essi completamente soccombenti agli effetti penali. La completa soccombenza dei ricorrenti agli effetti civili, invece, comporta che gli stessi siano condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3042,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente al reato di minaccia, perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena inflitta a titolo di continuazione. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rapp
Sentenza Cassazione n. 22589/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris