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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27218/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nella memoria depositata e conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di inammissibilità del ricorso Trattazione in presenza Sentiti: - la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sostituto procurai:ore generale delp Repubblica presso questa Corte che ha concluso chiedendo jUnarnmissibilit‘ el ricorso; - i difensori di fiducia dell'imputato avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza, 26 ottobre 2020, con la quale il G.i.p. distrettuale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la contestazione cautelare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di vertici e reggenti della cosca mafiosa Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, avrebbero avuto il ruolo di mandanti dell'azione omicidiaria, mossi dall'intento di vendicare l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA]) e quella di [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]).

Esecutori materiali del delitto sarebbero stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato alla fase organizzativa dell'omicidio, studiando le abitudini di [OSCURATO:PERSONA], capo tra i più pericolosi della cosca avversa, all'epoca anche unitaria e nota come cosca [OSCURATO:PERSONA]-Cerra-Giampà.

1.1. L'adito Tribunale descriveva, in primo luogo, il contesto in cui si inscriveva il duplice omicidio, spiegando come, a partire dagli anni ottanta, vi era stata una vera faida tra le diverse famiglie 'ndranghetiste, che aveva portato la cosca Cerra-[OSCURATO:PERSONA]-Giampà a prevalere, attraverso la commissione di una serie di omicidi sino alla "strage di Sambiasen, del settembre 1995.

Contro la compagine indicata si era schierato il clan Iannazzo, già attivo negli anni novanta nell'area lametina, clan che aveva operato contendendosi il territorio con i Giampà e i [OSCURATO:PERSONA], dopo aver siglato un'alleanza con i Cannizzaro e i Daponte, con i quali aveva costituito un gruppo unitario, diversificando gli interessi criminali: il traffico di stupefacenti per i Cannizzaro-Daponte; la penetrazione nel settore edilizio per i Iannazzo.

Era seguito un periodo di relativa assenza di contrasti.

Uniche eccezioni erano state la uccisione, nel 1992, di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca, e, nel 1998, di [OSCURATO:PERSONA], evento verificatosi durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del processo c.d.

" Primi passi" alcuni collaboratori di giustizia avevano reso dichiarazioni sull'omicidio Iannazzo, indicando proprio in [OSCURATO:PERSONA] uno degli organizzatori. [OSCURATO:PERSONA]:asio era stato assolto dalle accuse elevategli in quel procedimento e scarcerato nel luglio del 2000.

Il Tribunale dava conto, poi, dei primi elementi raccolti sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 29 settembre 2000, verso le ore 10:15, mentre entrambi viaggiavano su una Fiat punto cabrio, guidata da quest'ultimo.

Erano stati inseguiti da una motocicletta, con a bordo due persone; raggiunta l'auto era stato aperto il fuoco.

I carabinieri, nutrendo più d'un sospetto sulla cosca Iannazzo, avevano eseguito una serie di controlli presso le abitazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nessuno era stato rinvenuto presso i rispettivi domicili, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] che era stato successivamente rintracciato alle 12:50. [OSCURATO:PERSONA], alle successive ore 17:00, aveva dichiarato di aver appreso, nel corso del processo "primi passi" che [OSCURATO:PERSONA] era stato implic:ato nell'omicidio del genitore e che, ciò nonostante, egli non serbava rancore verso l'anzidetto [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Il Tribunale osservava, quindi, che il provvedimento genetico, nella verifica del tema di accusa, aveva fatto leva sulle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riscontrate -quanto al contesto in cui era maturato il delitto- dalle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], associato alla cosca Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, aveva ammesso la sua partecipazione alla fase preparatoria dell'omicidio.

Aveva riferito di aver pedinato la vittima e di averne studiato le abitudini, avvalendosi del contributo anche di altri soggetti, utilizzati per carpire notizie all'interno del gruppo avversario e segnatamente, di [OSCURATO:PERSONA], che aveva intrapreso una relazione sentimentale con la sorella di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], poi rimasto vittima dell'agguato.

La programmazione ed esecuzione dell'omicidio, secondo il racconto di [OSCURATO:PERSONA], erano scaturite innanzitutto dalla convinzione che egli fosse stato il mandante degli agguati eseguiti contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che per ragioni di egemonia mafiosa sul contesto territoriale di riferimento.

Ne avevano, pertanto, decretato la morte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in occasione di una serie di incontri che si erano tenuti a casa di quest'ultimo prima e dopo la scarcerazione dell'avversario, incontri a cui aveva preso parte anche [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere stato informato da [OSCURATO:PERSONA].

L'omicidio si sarebbe dovuto commettere entro il 30 settembre 2000, poiché, di lì a breve, uno degli esecutori sarebbe stato sottoposto alla misura di prevenzione (provvedimento realmente adottato, il 30 settembre 2000, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva, altresì, messo a disposizione un'area di parcheggio in un suo stabile ove era stata collocata una [OSCURATO:PERSONA], targata Varese, auto pulita e che sarebbe servita, in caso di problemi, per la fuga dei killers (veicolo poi risultato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], gregario stretto di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] gli aveva, poi, riferito che esecutori materiali del delitto erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si trovava alla guida della motocicletta. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato a [OSCURATO:PERSONA] di aver "fatto l'omicidio" e che la moto era guidata da Pietro. [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni che riscontravano il narrato di [OSCURATO:PERSONA].

Esponente della cosca Giampà dal 2003, addetto al gruppo di fuoco del sodalizio, aveva intrapreso la collaborazione il 29 luglio 2011; aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una riunione per la divisione delle attività illecite nell'area lametina.

In quella occasione Iannazzo aveva rivendicato gli omicidi eccellenti, eseguiti a partire da quello [OSCURATO:PERSONA].

Avevano fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA], come mandante dell'omicidio, anche [OSCURATO:PERSONA] fre [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi ne avevano contezza, poiché il primo apparteneva alla cosca Iannazzo e il secondo era stato parte dei [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, era transitato nel clan Giampà.

Bonaddio aveva riferito che gli esecutori del duplice omicidio erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Confidenze analoghe gli erano state fatte dal fratello, Anl:onio [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, ma che all'epoca della delazione era intraneo alla cosca [OSCURATO:PERSONA], componente del gruppo di fuoco e uomo di fiducia di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA].

In tale veste egli aveva partecipato a diverse riunioni ed era al corrente, e lo aveva riferito al propalante, che [OSCURATO:PERSONA] dopo la scarcerazione aveva esternato la volontà di eliminare [OSCURATO:PERSONA], consapevole dei propositi di vendetta che avevano le famiglie di costui e di Cannizzaro per le morti subite.

Dopo la morte di Giovanni, il fratello, [OSCURATO:PERSONA], aveva a sua volta deciso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esecutori materiali dell'agguato in danno del germano.

1.3. Il Tribunale del riesame, pur non dubitando della credibilità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA] e dell'attendibilità intrinseca delle sue propalazioni, le ha ritenete non riscontrate quanto al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del duplice omicidio e ciò pur avuto riguardo alla chiamata in reità de relato del [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva, invero, spiegato da chi [OSCURATO:PERSONA] avesse attinto le indicazioni sui mandanti ed esecutori dell'agguato, aspetto che rendeva quel contributo inidoneo a riscontrare ab extrinseco quanto aveva riferito [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. 2.

Avverso la precisata decisione ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro, articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Premessi i criteri di valutazione della fonte collaborativa, osserva il ricorrente che il Tribunale, facendo malgoverno dei principi enunciati in materia, non aveva considerato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] provenivano da un soggetto di particolare attendibilità, essendosi egli autoaccusato del delitto prima di operare una chiamata di correo sul conto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] come esecutori e su quello di Cannizzaro e [OSCURATO:PERSONA] come mandanti.

Aveva, dunque, l'anzidetto Tribunale, ritenuto il difetto di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], senza operarne alcuna verifica, così pretermettendo ogni valutazione sulla posizione di vertice che all'interno del gruppo rivestiva il collaboratore e sui rapporti che lo legavano alle fonti primarie, avendo appreso anche dal fratello Antonio i fatti e i nomi dei soggetti coinvolti.

Costui lo aveva informato sul delitto, veicolandogli particolari rilevanti, proprio perché, a sua volta, era in contatto con i capi della struttura, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA].

Non si sarebbe potuto ammettere, alla luce di dichiarazioni siffatte, un incedere logico come quello seguito dal Tribunale della libertà, poiché si sarebbe giunti al paradosso di dover ammettere che la dichiarazione, valevole per il riscontro, avrebbe avuto valenza solo nel caso in cui il soggetto da cui pronnanava la conoscenza di primo grado avesse cognizione diretta del fatto, là dove, al contrario, in materia di criminalità organizzata è usuale conoscere determinate notizie, proprio in ragione della posizione associativa rivestita e dei rapporti che si istituiscono tra i partecipi.

Non si era considerata, poi, la convergenza del dato dichiarativo sul movente del delitto, il contesto in cui il duplice omicidio era stato eseguito, né il fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva legato il delitto a quel contesto e, dunque, anche alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso appare fondato.

1. Giova richiamare, innanzitutto, gli snodi essenziali del ragionamento sviluppato nell'ordinanza in verifica.Il Tribunale ha espresso un giudizio di credibilità ed attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome «provenienti da fonte dotata di particolare affidabilità in quanto trattasi di soggetto intraneo, all'epoca dei fatti, alla cosca Iannazzo, che era a conoscenza diretta delle decisioni assunte all'interno della consorteria di appartenenza.

Conclusione questa che esce rafforzata nel contesto dell'odierno procedimento, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] si autoaccusa di aver materialmente partecipato alla fase preparatoria dell'omicidio».

Ha, quindi, evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] sia stato un esponente di spicco della cosca Giampà, per lo meno a far data dal 2003, abbia ammesso la sua partecipazione a varie azioni del gruppo di fuoco dell'associazione che, dal 2004, nella sua attuale composizione, ha portato ad esecuzione numerosi omicidi e attentati.

Ha rimarcato come la sua scelta collaborativa abbia consentito la ricostruzione degli assetti interni delle cosche lametine e i loro rapporti reciproci e che sia stato ritenuto soggetto credibile e meritevole delle attenuanti speciali previste per la collaborazione nei procedimenti Dejavu, Medusa, Perseo, Pegaso, Chimera 1 e 2 (questi ultimi, relativi alla cosca Cerra-[OSCURATO:PERSONA]-Gualtieri) e Andromeda (relativo alla cosca Iannazzo-Cannizzaro-Daponte).

Ha ritenuto, nondimeno, di non poter esprimere «un giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla responsabilità del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]), difettando il requisito dell'attendibilità ed autonomia della fonte primaria delle notizie..

Con riferimento alle notizie che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver ricevuto dal fratello deceduto, che a sua volta le aveva apprese da [OSCURATO:PERSONA], entrambi intranei alla cosca [OSCURATO:PERSONA], ovvero all'organizzazione criminale che ha subito l'agguato mortale, non viene spiegato da chi lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse saputo chi fossero stati gli ideatori e i partecipanti all'agguato.

Non risultano, cioè, dalle dichiarazioni del collaborante elementi da cui inferire che la conoscenza dei responsabili dell'omicidio fosse stata oggetto di apprensione diretta da parti delle fonti primarie».

2. Siffatto iter argomentativo è meramente apparente e non risponde ai criteri tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte.

L'osservazione del ricorrente che il Tribunale non si sarebbe fatto carico scrupoloso del tenore oggettivo delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo di non poter esprime un giudizio di attendibilità intrinseca della sua narrazione, appare, invero, fondata.

Come statuito da questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013 ), Aquilina) la valutazione dell'efficacia dimostrativa di plurime chiamate in correità o in reità de relato richiede: a) la valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) l'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; e) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese; e) l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti d'inlsormazione diverse".

Regole certamente non derogabili anche evocandosi la peculiarità della materia cautelare, cui basta un quadro indiziario sufficientemente grave, non la ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta„ giacché i gravi indizi null'altro sono che "una prova allo stato degli atti", valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è di norma ancora in itinere.

È così soltanto l'aspetto di una possibile evoluzione "dinamica", non la differente intrinseca capacità dimostrativa, a contraddistinguere la valutazione della prova in sede cautelare rispetto alla valutazione nel giudizio di cognizione.

Ora, non è indubbio che differenziato è l'approccio circa il grado di attendibilità della chiamata de relato e di quella diretta.

La struttura della prima è certamente complessa, poiché si tratta di prova rappresentativa rispetto all'accadimento della narrazione resa al dichiarante dalla fonte originaria e, quanto alla valenza da allegare al narrato di quest'ultima, si rappresenta come prova critica, assumendo I valore e la morfologia dell'indizio.

Ne consegue che il giudizio di attendibilità del chiamante (attendibilità intrinseca soggettiva) e della dichiarazione resa (attendibilità intrinseca oggettiva) comporta anche un'indagine sulla causa scientiae del dichiarante, e, presentando la chiamata una struttura analoga alla testimonianza indiretta, impone un metodo di verifica implicante uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che oggetto di verifica deve essere «non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice» (S.U.

Aquilina).

Epperò, se la fonte dichiarativa de relato, «pur non avendo avuto un ruolo diretto nei fatti delittuosi, fornisce, in ordine a questi, particolari precisi, compatibili col quadro probatorio già acquisito e non contraddetti da questo, per averli appresi dalla fonte primaria, con la quale intratteneva rapporti di frequentazione e di confidenza, e se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base ad una consolidata massima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extra processuale proveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in sede processuale» (S.U. citata).

Va, poi, rammentato il principio secondo il quale quando, in relazione all'attività di associazioni di tipo mafioso o comunque di associazioni per delinquere fortemente strutturate, quelle riferite sono notizie di conoscenza comune nell'ambiente, non possono essere considerate come narrate de relato dal dichiarante, ma riferite da lui come di sua diretta conoscenza.

Sul punto questa Corte ha infatti affermato che occorre tenere distinte le informazioni che l'associato sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni "de relato"; anche le prime possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati (tra le molte, e da ultimo, Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirippa, Rv. 279185).

Principio applicabile anche al caso in cui il propalante appartenga ad altro gruppo criminoso insediato sul medesimo territorio, quando si tratti di informazioni costituenti patrimonio comune di conoscenza funzionale alla sopravvivenza stessa del gruppo di appartenenza (Sez. 4, n. 1097 del 22/10/2020, dep. 13/01/2021, Donnicoli, Rv. 280241).

3. Tanto posto, l'apparato argomentativo su cui riposa il provvedimento in verifica non è in linea con i principi di diritto sopra richiamati ed incorre altresì nel denunciato vizio di motivazione.

Il principale elemento di prova a carico dell'indagato è stato individuato nella chiamata in correità, diretta (per quanto concerne i mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e de relato da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (per quanto concerne gli esecutori materiali del duplice omicidio), operata da [OSCURATO:PERSONA].

Tale dato dichiarativo è stato ritenuto dai giudici del riesame di assoluta attendibilità, sia per la comprovata intraneità del dichiarante alla medesima struttura associativa degli altri protagonisti del fatto delittuoso, sia per il contenuto confessorio della sua propalazione.

La chiamata in reità de relato operata da [OSCURATO:PERSONA], pur essendo pienamente concordante sul nucleo centrale e più significativo del tema di accusa, è stata valutata inidonea ad integrare un valido riscontro individualizzante sulla base della perentoria quanto liquidatoria affermazione, secondo cui difetterebbe "il requisito della attendibilità e della autonomia della fonte primaria delle notizie", non potendosi escludere che l'attribuzione del fatto omicidiario "agli appartenenti alle famiglie Iannazzo e ,:.Tannizzaro" fosse il portato "di una supposizione fondata sugli assetti di potere e sulle ragioni di ostilità presenti tra le opposte fazioni in quel determinato momento storico".

Si è, pertanto, completamente prescisso dalla verifica della credibilità soggettiva del dichiarante de relato e dell'attendibilità intrinseca del suo propalato, dei rapporti tra il medesimo e le fonti dirette, dell'indipendenza dichiarativa e dell'autonomia genetica della sua chiamata.

Né è stata ponderatamente valutata la piena convergenza delle chiamate di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto all'indicazione dei mandanti e degli esecutori dell'agguato, al contesto in cui esso era maturato e alle ragioni che lo avevano determinato.

Eppure il Tribunale giunge all'epilogo censurato, dopo aver evidenziato: - il concorde narrato dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla "riconducibilità dell'omicidio al clan Iannazzo-[OSCURATO:PERSONA]", sulla "causale dell'omicidio, scaturito dal sospetto che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto un ruolo nell'agguato mortale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", sulla "volontà di [OSCURATO:PERSONA] di programmare l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della guerra tra clan, pianificando riunioni a tal fine subito dopo la sua scarcerazione nel 2000" e sulla circostanza che, dopo l'omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], il fratello della vittima Nino aveva programmato ed eseguito diversi omicidi per vendicarsi; - la conoscenza, da parte dei Cannizzaro-Iannazzo, delle dichiarazioni collaborative rese nel processo "[OSCURATO:PERSONA]" che avevano attribuito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] nelle s.i.t. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], richiamate a p. 10 dell'ordinanza impugnata a riscontro delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], circa la falsa notizia artatamente e concordemente fatta circolare allo scopo di "aprire una faida" fra i [OSCURATO:PERSONA] e i Giampà, ossia che questi ultimi avevano dato appoggio ai Iannazzo nell'azione omicidiaria, dichiarazioni che mal si conciliano con "i generici riferimenti e le mere supposizioni" che, ad avviso dei giudici della cautela, tutti gli altri collaboranti, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA], avrebbero formulato nell'indicare i mandanti dell'omicidio; - le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sul coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], sia pure collocato tra i mandanti e non tra gli esecutori dell'omicidio; - la pluralità delle fonti di riferimento di [OSCURATO:PERSONA]: accompagnatore del fratello Nino (v. dichiarazioni riportate in nota a pp. 14 e s.) alle riunioni nel corso delle quali, come dallo stesso riferitogli nell'immediatezza, [OSCURATO:PERSONA], subito dopo la sua scarcerazione, aveva messo in guardia i propri sodali sulla sete di vendetta dei vertici delle contrapposte consorterie confederate, programmando l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA]:enzo, e alle riunioni tenutesi dopo il duplice omicidio, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva decretato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto esecutori materiali dell'agguato mortale; diretto destinatario -quale elemento di vertice del gruppo Giampà dopo il suo passaggio nella confederazione contrapposta- della confessione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rivendicato il ruolo di mandante degli "omicidi eccellenti" (primo tra tutti quello di [OSCURATO:PERSONA]) che avevano dato un nuovo volto agli equilibri criminali, e, sempre in tale veste„ destinatario anche delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla cosca Iannazzo e assolutamente preciso nell'indicazione di mandanti ed esecutori.

Nessuna propalazione contraddice la causale del delitto; le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] convergono con quelle di [OSCURATO:PERSONA], stimate massimamente affidabili, sulla identità e sui ruoli svolti dai soggetti coinvolti, né può sottacersi che le fonti primarie di riferimento della chiamata in reità del primo, geneticamente autonome, sono rappresentate da un intraneo alla consorteria cui apparterrebbero i mandanti e gli esecutori dell —omicidio eccellente" e dal capo del sodalizio destinatario dell'azione delittuosa eclatante.

4. Alla luce dei dati di fatto evidenziati nel provvedimento in disamina appaiono, dunque, solo enunciate, ma niente affatto giustificate, le ragioni per le quali è stato ritenuto che il giudizio di attendibilità intrinseca della narrazione del propalante de relato fosse precluso dal difetto di "attendibilità e autonomia delle fonti primarie", "non apparendo sufficientemente determinata la fonte di conoscenza di coloro che hanno riferito ...le informazioni relative alla responsabilità di Da voli Antonio nell'omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]".

Sulla asserita mancanza di autonomia delle fonti primarie nulla si dice né si argomenta; nemmeno sono esplicitate le ragioni per le quali, a fronte di un fatto delittuoso di tale consistenza, perpetrato in danno di un elemento di vertice, le notizie sui mandanti ed esecutori del crimine non potessero essere patrimonio conoscitivo comune degli appartenenti alla consorteria che lo aveva organizzato ed eseguito e a quella che lo aveva subito, tanto da indurre il capo mafioso superstite a programmare l'eliminazione proprio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per vendicare la perdita subita.

5. La decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nella memoria depositata e conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di inammissibilità del ricorso Trattazione in presenza Sentiti: - la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sostituto procurai:ore generale delp Repubblica presso questa Corte che ha concluso chiedendo jUnarnmissibilit‘ el ricorso; - i difensori di fiducia dell'imputato avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza, 26 ottobre 2020, con la quale il G.i.p. distrettuale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la contestazione cautelare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di vertici e reggenti della cosca mafiosa Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, avrebbero avuto il ruolo di mandanti dell'azione omicidiaria, mossi dall'intento di vendicare l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA]) e quella di [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]). Esecutori materiali del delitto sarebbero stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato alla fase organizzativa dell'omicidio, studiando le abitudini di [OSCURATO:PERSONA], capo tra i più pericolosi della cosca avversa, all'epoca anche unitaria e nota come cosca [OSCURATO:PERSONA]-Cerra-Giampà. 1.1. L'adito Tribunale descriveva, in primo luogo, il contesto in cui si inscriveva il duplice omicidio, spiegando come, a partire dagli anni ottanta, vi era stata una vera faida tra le diverse famiglie 'ndranghetiste, che aveva portato la cosca Cerra-[OSCURATO:PERSONA]-Giampà a prevalere, attraverso la commissione di una serie di omicidi sino alla "strage di Sambiasen, del settembre 1995. Contro la compagine indicata si era schierato il clan Iannazzo, già attivo negli anni novanta nell'area lametina, clan che aveva operato contendendosi il territorio con i Giampà e i [OSCURATO:PERSONA], dopo aver siglato un'alleanza con i Cannizzaro e i Daponte, con i quali aveva costituito un gruppo unitario, diversificando gli interessi criminali: il traffico di stupefacenti per i Cannizzaro-Daponte; la penetrazione nel settore edilizio per i Iannazzo. Era seguito un periodo di relativa assenza di contrasti. Uniche eccezioni erano state la uccisione, nel 1992, di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca, e, nel 1998, di [OSCURATO:PERSONA], evento verificatosi durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del processo c.d. " Primi passi" alcuni collaboratori di giustizia avevano reso dichiarazioni sull'omicidio Iannazzo, indicando proprio in [OSCURATO:PERSONA] uno degli organizzatori. [OSCURATO:PERSONA]:asio era stato assolto dalle accuse elevategli in quel procedimento e scarcerato nel luglio del 2000. Il Tribunale dava conto, poi, dei primi elementi raccolti sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 29 settembre 2000, verso le ore 10:15, mentre entrambi viaggiavano su una Fiat punto cabrio, guidata da quest'ultimo. Erano stati inseguiti da una motocicletta, con a bordo due persone; raggiunta l'auto era stato aperto il fuoco. I carabinieri, nutrendo più d'un sospetto sulla cosca Iannazzo, avevano eseguito una serie di controlli presso le abitazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nessuno era stato rinvenuto presso i rispettivi domicili, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] che era stato successivamente rintracciato alle 12:50. [OSCURATO:PERSONA], alle successive ore 17:00, aveva dichiarato di aver appreso, nel corso del processo "primi passi" che [OSCURATO:PERSONA] era stato implic:ato nell'omicidio del genitore e che, ciò nonostante, egli non serbava rancore verso l'anzidetto [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il Tribunale osservava, quindi, che il provvedimento genetico, nella verifica del tema di accusa, aveva fatto leva sulle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riscontrate -quanto al contesto in cui era maturato il delitto- dalle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], associato alla cosca Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, aveva ammesso la sua partecipazione alla fase preparatoria dell'omicidio. Aveva riferito di aver pedinato la vittima e di averne studiato le abitudini, avvalendosi del contributo anche di altri soggetti, utilizzati per carpire notizie all'interno del gruppo avversario e segnatamente, di [OSCURATO:PERSONA], che aveva intrapreso una relazione sentimentale con la sorella di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], poi rimasto vittima dell'agguato. La programmazione ed esecuzione dell'omicidio, secondo il racconto di [OSCURATO:PERSONA], erano scaturite innanzitutto dalla convinzione che egli fosse stato il mandante degli agguati eseguiti contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che per ragioni di egemonia mafiosa sul contesto territoriale di riferimento. Ne avevano, pertanto, decretato la morte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in occasione di una serie di incontri che si erano tenuti a casa di quest'ultimo prima e dopo la scarcerazione dell'avversario, incontri a cui aveva preso parte anche [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere stato informato da [OSCURATO:PERSONA]. L'omicidio si sarebbe dovuto commettere entro il 30 settembre 2000, poiché, di lì a breve, uno degli esecutori sarebbe stato sottoposto alla misura di prevenzione (provvedimento realmente adottato, il 30 settembre 2000, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva, altresì, messo a disposizione un'area di parcheggio in un suo stabile ove era stata collocata una [OSCURATO:PERSONA], targata Varese, auto pulita e che sarebbe servita, in caso di problemi, per la fuga dei killers (veicolo poi risultato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], gregario stretto di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] gli aveva, poi, riferito che esecutori materiali del delitto erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si trovava alla guida della motocicletta. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato a [OSCURATO:PERSONA] di aver "fatto l'omicidio" e che la moto era guidata da Pietro. [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni che riscontravano il narrato di [OSCURATO:PERSONA]. Esponente della cosca Giampà dal 2003, addetto al gruppo di fuoco del sodalizio, aveva intrapreso la collaborazione il 29 luglio 2011; aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una riunione per la divisione delle attività illecite nell'area lametina. In quella occasione Iannazzo aveva rivendicato gli omicidi eccellenti, eseguiti a partire da quello [OSCURATO:PERSONA]. Avevano fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA], come mandante dell'omicidio, anche [OSCURATO:PERSONA] fre [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi ne avevano contezza, poiché il primo apparteneva alla cosca Iannazzo e il secondo era stato parte dei [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, era transitato nel clan Giampà. Bonaddio aveva riferito che gli esecutori del duplice omicidio erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Confidenze analoghe gli erano state fatte dal fratello, Anl:onio [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, ma che all'epoca della delazione era intraneo alla cosca [OSCURATO:PERSONA], componente del gruppo di fuoco e uomo di fiducia di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]. In tale veste egli aveva partecipato a diverse riunioni ed era al corrente, e lo aveva riferito al propalante, che [OSCURATO:PERSONA] dopo la scarcerazione aveva esternato la volontà di eliminare [OSCURATO:PERSONA], consapevole dei propositi di vendetta che avevano le famiglie di costui e di Cannizzaro per le morti subite. Dopo la morte di Giovanni, il fratello, [OSCURATO:PERSONA], aveva a sua volta deciso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esecutori materiali dell'agguato in danno del germano. 1.3. Il Tribunale del riesame, pur non dubitando della credibilità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA] e dell'attendibilità intrinseca delle sue propalazioni, le ha ritenete non riscontrate quanto al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del duplice omicidio e ciò pur avuto riguardo alla chiamata in reità de relato del [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva, invero, spiegato da chi [OSCURATO:PERSONA] avesse attinto le indicazioni sui mandanti ed esecutori dell'agguato, aspetto che rendeva quel contributo inidoneo a riscontrare ab extrinseco quanto aveva riferito [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. 2. Avverso la precisata decisione ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro, articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Premessi i criteri di valutazione della fonte collaborativa, osserva il ricorrente che il Tribunale, facendo malgoverno dei principi enunciati in materia, non aveva considerato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] provenivano da un soggetto di particolare attendibilità, essendosi egli autoaccusato del delitto prima di operare una chiamata di correo sul conto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] come esecutori e su quello di Cannizzaro e [OSCURATO:PERSONA] come mandanti. Aveva, dunque, l'anzidetto Tribunale, ritenuto il difetto di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], senza operarne alcuna verifica, così pretermettendo ogni valutazione sulla posizione di vertice che all'interno del gruppo rivestiva il collaboratore e sui rapporti che lo legavano alle fonti primarie, avendo appreso anche dal fratello Antonio i fatti e i nomi dei soggetti coinvolti. Costui lo aveva informato sul delitto, veicolandogli particolari rilevanti, proprio perché, a sua volta, era in contatto con i capi della struttura, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]. Non si sarebbe potuto ammettere, alla luce di dichiarazioni siffatte, un incedere logico come quello seguito dal Tribunale della libertà, poiché si sarebbe giunti al paradosso di dover ammettere che la dichiarazione, valevole per il riscontro, avrebbe avuto valenza solo nel caso in cui il soggetto da cui pronnanava la conoscenza di primo grado avesse cognizione diretta del fatto, là dove, al contrario, in materia di criminalità organizzata è usuale conoscere determinate notizie, proprio in ragione della posizione associativa rivestita e dei rapporti che si istituiscono tra i partecipi. Non si era considerata, poi, la convergenza del dato dichiarativo sul movente del delitto, il contesto in cui il duplice omicidio era stato eseguito, né il fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva legato il delitto a quel contesto e, dunque, anche alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso appare fondato. 1. Giova richiamare, innanzitutto, gli snodi essenziali del ragionamento sviluppato nell'ordinanza in verifica.Il Tribunale ha espresso un giudizio di credibilità ed attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome «provenienti da fonte dotata di particolare affidabilità in quanto trattasi di soggetto intraneo, all'epoca dei fatti, alla cosca Iannazzo, che era a conoscenza diretta delle decisioni assunte all'interno della consorteria di appartenenza. Conclusione questa che esce rafforzata nel contesto dell'odierno procedimento, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] si autoaccusa di aver materialmente partecipato alla fase preparatoria dell'omicidio». Ha, quindi, evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] sia stato un esponente di spicco della cosca Giampà, per lo meno a far data dal 2003, abbia ammesso la sua partecipazione a varie azioni del gruppo di fuoco dell'associazione che, dal 2004, nella sua attuale composizione, ha portato ad esecuzione numerosi omicidi e attentati. Ha rimarcato come la sua scelta collaborativa abbia consentito la ricostruzione degli assetti interni delle cosche lametine e i loro rapporti reciproci e che sia stato ritenuto soggetto credibile e meritevole delle attenuanti speciali previste per la collaborazione nei procedimenti Dejavu, Medusa, Perseo, Pegaso, Chimera 1 e 2 (questi ultimi, relativi alla cosca Cerra-[OSCURATO:PERSONA]-Gualtieri) e Andromeda (relativo alla cosca Iannazzo-Cannizzaro-Daponte). Ha ritenuto, nondimeno, di non poter esprimere «un giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla responsabilità del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]), difettando il requisito dell'attendibilità ed autonomia della fonte primaria delle notizie.. Con riferimento alle notizie che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver ricevuto dal fratello deceduto, che a sua volta le aveva apprese da [OSCURATO:PERSONA], entrambi intranei alla cosca [OSCURATO:PERSONA], ovvero all'organizzazione criminale che ha subito l'agguato mortale, non viene spiegato da chi lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse saputo chi fossero stati gli ideatori e i partecipanti all'agguato. Non risultano, cioè, dalle dichiarazioni del collaborante elementi da cui inferire che la conoscenza dei responsabili dell'omicidio fosse stata oggetto di apprensione diretta da parti delle fonti primarie». 2. Siffatto iter argomentativo è meramente apparente e non risponde ai criteri tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte. L'osservazione del ricorrente che il Tribunale non si sarebbe fatto carico scrupoloso del tenore oggettivo delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo di non poter esprime un giudizio di attendibilità intrinseca della sua narrazione, appare, invero, fondata. Come statuito da questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013 ), Aquilina) la valutazione dell'efficacia dimostrativa di plurime chiamate in correità o in reità de relato richiede: a) la valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) l'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; e) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese; e) l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti d'inlsormazione diverse". Regole certamente non derogabili anche evocandosi la peculiarità della materia cautelare, cui basta un quadro indiziario sufficientemente grave, non la ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta„ giacché i gravi indizi null'altro sono che "una prova allo stato degli atti", valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è di norma ancora in itinere. È così soltanto l'aspetto di una possibile evoluzione "dinamica", non la differente intrinseca capacità dimostrativa, a contraddistinguere la valutazione della prova in sede cautelare rispetto alla valutazione nel giudizio di cognizione. Ora, non è indubbio che differenziato è l'approccio circa il grado di attendibilità della chiamata de relato e di quella diretta. La struttura della prima è certamente complessa, poiché si tratta di prova rappresentativa rispetto all'accadimento della narrazione resa al dichiarante dalla fonte originaria e, quanto alla valenza da allegare al narrato di quest'ultima, si rappresenta come prova critica, assumendo I valore e la morfologia dell'indizio. Ne consegue che il giudizio di attendibilità del chiamante (attendibilità intrinseca soggettiva) e della dichiarazione resa (attendibilità intrinseca oggettiva) comporta anche un'indagine sulla causa scientiae del dichiarante, e, presentando la chiamata una struttura analoga alla testimonianza indiretta, impone un metodo di verifica implicante uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che oggetto di verifica deve essere «non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice» (S.U. Aquilina). Epperò, se la fonte dichiarativa de relato, «pur non avendo avuto un ruolo diretto nei fatti delittuosi, fornisce, in ordine a questi, particolari precisi, compatibili col quadro probatorio già acquisito e non contraddetti da questo, per averli appresi dalla fonte primaria, con la quale intratteneva rapporti di frequentazione e di confidenza, e se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base ad una consolidata massima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extra processuale proveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in sede processuale» (S.U. citata). Va, poi, rammentato il principio secondo il quale quando, in relazione all'attività di associazioni di tipo mafioso o comunque di associazioni per delinquere fortemente strutturate, quelle riferite sono notizie di conoscenza comune nell'ambiente, non possono essere considerate come narrate de relato dal dichiarante, ma riferite da lui come di sua diretta conoscenza. Sul punto questa Corte ha infatti affermato che occorre tenere distinte le informazioni che l'associato sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni "de relato"; anche le prime possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati (tra le molte, e da ultimo, Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirippa, Rv. 279185). Principio applicabile anche al caso in cui il propalante appartenga ad altro gruppo criminoso insediato sul medesimo territorio, quando si tratti di informazioni costituenti patrimonio comune di conoscenza funzionale alla sopravvivenza stessa del gruppo di appartenenza (Sez. 4, n. 1097 del 22/10/2020, dep. 13/01/2021, Donnicoli, Rv. 280241). 3. Tanto posto, l'apparato argomentativo su cui riposa il provvedimento in verifica non è in linea con i principi di diritto sopra richiamati ed incorre altresì nel denunciato vizio di motivazione. Il principale elemento di prova a carico dell'indagato è stato individuato nella chiamata in correità, diretta (per quanto concerne i mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e de relato da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (per quanto concerne gli esecutori materiali del duplice omicidio), operata da [OSCURATO:PERSONA]. Tale dato dichiarativo è stato ritenuto dai giudici del riesame di assoluta attendibilità, sia per la comprovata intraneità del dichiarante alla medesima struttura associativa degli altri protagonisti del fatto delittuoso, sia per il contenuto confessorio della sua propalazione. La chiamata in reità de relato operata da [OSCURATO:PERSONA], pur essendo pienamente concordante sul nucleo centrale e più significativo del tema di accusa, è stata valutata inidonea ad integrare un valido riscontro individualizzante sulla base della perentoria quanto liquidatoria affermazione, secondo cui difetterebbe "il requisito della attendibilità e della autonomia della fonte primaria delle notizie", non potendosi escludere che l'attribuzione del fatto omicidiario "agli appartenenti alle famiglie Iannazzo e ,:.Tannizzaro" fosse il portato "di una supposizione fondata sugli assetti di potere e sulle ragioni di ostilità presenti tra le opposte fazioni in quel determinato momento storico". Si è, pertanto, completamente prescisso dalla verifica della credibilità soggettiva del dichiarante de relato e dell'attendibilità intrinseca del suo propalato, dei rapporti tra il medesimo e le fonti dirette, dell'indipendenza dichiarativa e dell'autonomia genetica della sua chiamata. Né è stata ponderatamente valutata la piena convergenza delle chiamate di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto all'indicazione dei mandanti e degli esecutori dell'agguato, al contesto in cui esso era maturato e alle ragioni che lo avevano determinato. Eppure il Tribunale giunge all'epilogo censurato, dopo aver evidenziato: - il concorde narrato dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla "riconducibilità dell'omicidio al clan Iannazzo-[OSCURATO:PERSONA]", sulla "causale dell'omicidio, scaturito dal sospetto che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto un ruolo nell'agguato mortale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", sulla "volontà di [OSCURATO:PERSONA] di programmare l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della guerra tra clan, pianificando riunioni a tal fine subito dopo la sua scarcerazione nel 2000" e sulla circostanza che, dopo l'omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], il fratello della vittima Nino aveva programmato ed eseguito diversi omicidi per vendicarsi; - la conoscenza, da parte dei Cannizzaro-Iannazzo, delle dichiarazioni collaborative rese nel processo "[OSCURATO:PERSONA]" che avevano attribuito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] nelle s.i.t. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], richiamate a p. 10 dell'ordinanza impugnata a riscontro delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], circa la falsa notizia artatamente e concordemente fatta circolare allo scopo di "aprire una faida" fra i [OSCURATO:PERSONA] e i Giampà, ossia che questi ultimi avevano dato appoggio ai Iannazzo nell'azione omicidiaria, dichiarazioni che mal si conciliano con "i generici riferimenti e le mere supposizioni" che, ad avviso dei giudici della cautela, tutti gli altri collaboranti, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA], avrebbero formulato nell'indicare i mandanti dell'omicidio; - le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sul coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], sia pure collocato tra i mandanti e non tra gli esecutori dell'omicidio; - la pluralità delle fonti di riferimento di [OSCURATO:PERSONA]: accompagnatore del fratello Nino (v. dichiarazioni riportate in nota a pp. 14 e s.) alle riunioni nel corso delle quali, come dallo stesso riferitogli nell'immediatezza, [OSCURATO:PERSONA], subito dopo la sua scarcerazione, aveva messo in guardia i propri sodali sulla sete di vendetta dei vertici delle contrapposte consorterie confederate, programmando l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA]:enzo, e alle riunioni tenutesi dopo il duplice omicidio, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva decretato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto esecutori materiali dell'agguato mortale; diretto destinatario -quale elemento di vertice del gruppo Giampà dopo il suo passaggio nella confederazione contrapposta- della confessione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rivendicato il ruolo di mandante degli "omicidi eccellenti" (primo tra tutti quello di [OSCURATO:PERSONA]) che avevano dato un nuovo volto agli equilibri criminali, e, sempre in tale veste„ destinatario anche delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla cosca Iannazzo e assolutamente preciso nell'indicazione di mandanti ed esecutori. Nessuna propalazione contraddice la causale del delitto; le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] convergono con quelle di [OSCURATO:PERSONA], stimate massimamente affidabili, sulla identità e sui ruoli svolti dai soggetti coinvolti, né può sottacersi che le fonti primarie di riferimento della chiamata in reità del primo, geneticamente autonome, sono rappresentate da un intraneo alla consorteria cui apparterrebbero i mandanti e gli esecutori dell —omicidio eccellente" e dal capo del sodalizio destinatario dell'azione delittuosa eclatante. 4. Alla luce dei dati di fatto evidenziati nel provvedimento in disamina appaiono, dunque, solo enunciate, ma niente affatto giustificate, le ragioni per le quali è stato ritenuto che il giudizio di attendibilità intrinseca della narrazione del propalante de relato fosse precluso dal difetto di "attendibilità e autonomia delle fonti primarie", "non apparendo sufficientemente determinata la fonte di conoscenza di coloro che hanno riferito ...le informazioni relative alla responsabilità di Da voli Antonio nell'omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]". Sulla asserita mancanza di autonomia delle fonti primarie nulla si dice né si argomenta; nemmeno sono esplicitate le ragioni per le quali, a fronte di un fatto delittuoso di tale consistenza, perpetrato in danno di un elemento di vertice, le notizie sui mandanti ed esecutori del crimine non potessero essere patrimonio conoscitivo comune degli appartenenti alla consorteria che lo aveva organizzato ed eseguito e a quella che lo aveva subito, tanto da indurre il capo mafioso superstite a programmare l'eliminazione proprio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per vendicare la perdita subita. 5. La decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvi
Sentenza Cassazione n. 27218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris