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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36045/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Messina con sentenza del 21 febbraio 2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 perché, coinvolto in un incidente stradale nel quale era rimasta ferita [OSCURATO:PERSONA], non si era arrestato, fuggendo dal luogo del sinistro, e non aveva prestato soccorso, abbandonando la propria autovettura sulla strada.

2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la erronea applicazione degli artt. 191, commi 1 e 2, 62, comma 1, 63 comma 2 e 195, comma 4 cod. proc. pen..

La difesa rileva che l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale conducente del veicolo abbandonato sul luogo del sinistro sarebbe avvenuta sulla base delle dichiarazioni autoindizianti che costui spontaneamente aveva reso agli agenti della polizia municipale, cui si era presentato per avere notizie in merito all'auto posta sotto sequestro, e che non erano state verbalizzate.

La Corte di Appello, nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità di tali dichiarazioni, aveva replicato che la prova era stata formata a dibattimento attraverso l'escussione del teste di polizia giudiziaria e non aveva considerato che quelle dichiarazioni erano state rilasciate da persona che avrebbe dovuto essere indagata.

La sentenza deve - secondo il ricorrente- essere annullata in quanto la Corte avrebbe fondato l'accertamento della responsabilità sulla base della testimonianza del teste di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto le dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla attribuzione della condotta di reato all'imputato.

La difesa lamenta che la Corte avrebbe fondato l'affermazione della responsabilità di Lo sulla base di un quadro probatorio incerto da cui era emerso solo che l'imputato era il proprietario dell'autovettura e non aveva la patente, ma non anche che egli fosse alla guida del mezzo coinvolto nell'incidente: secondo il ricorrente, la descrizione fornita dalla persona investita era generica e poteva attagliarsi ad una molteplicità di persone, sicchè non poteva valere ai fini della individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del reato.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di Appello, nel riepilogare le risultanze delle indagini, ha dato atto: - del rinvenimento in una via della città di Messina da parte della polizia municipale di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], intestata a [OSCURATO:PERSONA], abbandonata al centro strada dal conducente dopo che aveva causato un incidente in cui erano state coinvolte altre due autovetture; - della descrizione dell'uomo che aveva abbandonato l'auto, compatibile con le fattezze di Lo, resa dalla conducente di una di tali autovetture, [OSCURATO:PERSONA]; - della presentazione spontanea di Lo il giorno successivo presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA], ove si accertava che lo stesso non aveva milàcconseguito la patente di guida; - del rinvenimento all'interno dell'auto [OSCURATO:PERSONA] dei documenti del ricorrente.

I giudici, sulla scorta di tali elementi, hanno affermato che la condotta di reato era attribuibile all'imputato.

Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, dunque, la Corte ha fondato l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato non già sulle dichiarazioni dallo stesso rese alla polizia giudiziaria così come riferite dal teste Sturniolo, bensì sugli elementi raccolti nel corso delle indagini, del tutto indipendenti da tali dichiarazioni.

Il richiamo alla deposizione del teste Sturniolo è stato effettuato dai giudici con riferimento al contenuto dei verbali di contestazione delle contravvenzioni e agli accertamenti dallo stesso direttamente compiuti.

Ferma restando, dunque, l'inutilizzabilità della deposizione del teste Sturniolo nella parte in cui ha riferito quanto spontaneamente dichiarato dall'imputato, in violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., la motivazione della sentenza della Corte di Appello non si presta a censure, posto che l'attribuzione della condotta di reato all'imputato, con un percorso argomentativo logico e coerente, è stata fondata non già su tali dichiarazioni, bensì su elementi diversi ed ulteriori, così come sopra indicati, ovvero su un compendio probatorio pienamente utilizzabile.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Deve ricordarsi che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ( sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Ciò premesso il percorso argomentativo delle due sentenze di merito conformi, che possono essere lette congiuntamente, posto che la sentenza di appello si richiama alla sentenza di primo grado e adotta gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218), appare congruo, coerente con i dati di fatto esposti e esente da profili di illogicità.

Per contro il ricorrente, sotto l'apparente denuncia del vizio di motivazione, tende a sollecitare la Corte ad una valutazione di merito del compendio probatorio, inammissibile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese porcessualie della somma di euro 3000 in favore della cassa delle amnnnede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali processuali ev§-omma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Messina con sentenza del 21 febbraio 2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 perché, coinvolto in un incidente stradale nel quale era rimasta ferita [OSCURATO:PERSONA], non si era arrestato, fuggendo dal luogo del sinistro, e non aveva prestato soccorso, abbandonando la propria autovettura sulla strada. 2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la erronea applicazione degli artt. 191, commi 1 e 2, 62, comma 1, 63 comma 2 e 195, comma 4 cod. proc. pen.. La difesa rileva che l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale conducente del veicolo abbandonato sul luogo del sinistro sarebbe avvenuta sulla base delle dichiarazioni autoindizianti che costui spontaneamente aveva reso agli agenti della polizia municipale, cui si era presentato per avere notizie in merito all'auto posta sotto sequestro, e che non erano state verbalizzate. La Corte di Appello, nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità di tali dichiarazioni, aveva replicato che la prova era stata formata a dibattimento attraverso l'escussione del teste di polizia giudiziaria e non aveva considerato che quelle dichiarazioni erano state rilasciate da persona che avrebbe dovuto essere indagata. La sentenza deve - secondo il ricorrente- essere annullata in quanto la Corte avrebbe fondato l'accertamento della responsabilità sulla base della testimonianza del teste di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto le dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla attribuzione della condotta di reato all'imputato. La difesa lamenta che la Corte avrebbe fondato l'affermazione della responsabilità di Lo sulla base di un quadro probatorio incerto da cui era emerso solo che l'imputato era il proprietario dell'autovettura e non aveva la patente, ma non anche che egli fosse alla guida del mezzo coinvolto nell'incidente: secondo il ricorrente, la descrizione fornita dalla persona investita era generica e poteva attagliarsi ad una molteplicità di persone, sicchè non poteva valere ai fini della individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del reato. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di Appello, nel riepilogare le risultanze delle indagini, ha dato atto: - del rinvenimento in una via della città di Messina da parte della polizia municipale di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], intestata a [OSCURATO:PERSONA], abbandonata al centro strada dal conducente dopo che aveva causato un incidente in cui erano state coinvolte altre due autovetture; - della descrizione dell'uomo che aveva abbandonato l'auto, compatibile con le fattezze di Lo, resa dalla conducente di una di tali autovetture, [OSCURATO:PERSONA]; - della presentazione spontanea di Lo il giorno successivo presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA], ove si accertava che lo stesso non aveva milàcconseguito la patente di guida; - del rinvenimento all'interno dell'auto [OSCURATO:PERSONA] dei documenti del ricorrente. I giudici, sulla scorta di tali elementi, hanno affermato che la condotta di reato era attribuibile all'imputato. Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, dunque, la Corte ha fondato l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato non già sulle dichiarazioni dallo stesso rese alla polizia giudiziaria così come riferite dal teste Sturniolo, bensì sugli elementi raccolti nel corso delle indagini, del tutto indipendenti da tali dichiarazioni. Il richiamo alla deposizione del teste Sturniolo è stato effettuato dai giudici con riferimento al contenuto dei verbali di contestazione delle contravvenzioni e agli accertamenti dallo stesso direttamente compiuti. Ferma restando, dunque, l'inutilizzabilità della deposizione del teste Sturniolo nella parte in cui ha riferito quanto spontaneamente dichiarato dall'imputato, in violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., la motivazione della sentenza della Corte di Appello non si presta a censure, posto che l'attribuzione della condotta di reato all'imputato, con un percorso argomentativo logico e coerente, è stata fondata non già su tali dichiarazioni, bensì su elementi diversi ed ulteriori, così come sopra indicati, ovvero su un compendio probatorio pienamente utilizzabile. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Deve ricordarsi che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ( sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ciò premesso il percorso argomentativo delle due sentenze di merito conformi, che possono essere lette congiuntamente, posto che la sentenza di appello si richiama alla sentenza di primo grado e adotta gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218), appare congruo, coerente con i dati di fatto esposti e esente da profili di illogicità. Per contro il ricorrente, sotto l'apparente denuncia del vizio di motivazione, tende a sollecitare la Corte ad una valutazione di merito del compendio probatorio, inammissibile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese porcessualie della somma di euro 3000 in favore della cassa delle amnnnede. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali processuali ev§-omma di euro tremila in favore della c
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