CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18081/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla erronea applicazione della diminuzione ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. della sola pena base e non anche dei reati satellite, è manifestamente infondato perché denunzia asseriti difetti della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; che invero la Corte territoriale, nel confermare la correttezza del calcolo effettuato dal giudice di primo grado nell'ambito della determinazione del trattamento sanzionatorio (si veda pagina 7 della sentenza impugnata), hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, anche in presenza di attenuanti generiche di tipo soggettivo riconosciute in relazione al reato-base, può non far luogo alle relative diminuzioni con riguardo ai reati-satellite, dovendo fornire tuttavia, in tal caso, un'adeguata motivazione, mediante indicazione degli elementi posti a fondamento della decisione, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez. 3, n. 20912 del 11/12/2024, dep. 2025, Borsellino, Rv. 288287 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MAktiZt«