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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 giugno 2022

Cassazione n. 36522/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricors i iscritt i a i n. 2581/2023 R.G. , n.4283/2023 R.G. e n.6737/2023 R.G.proposti da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procure in calce ai ricorsi -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e contro MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO R.G. n. 11366/2022 depositato i l 29/06/2022 , avverso il decreto del Tribunale di Torino R.G. 11366/2022 depositato il 21/07/2022, nonché avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino depositato il 22 agosto 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del 29 giugno 2022, comunicato nella stessa data, il Tribunale di Torino ha rigettato l’istanza di riesame presentata, ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2013/33/UE,da OMOFONG Bright, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 agosto 1990, avente ad oggetto la convalida del trattenimentodisposto ex art. 6, comma 3, d.lgs.142/2015 in data 26-5-2022 dal Tribunale di Torino.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha propo sto ricorso per cassazione,iscritto al n.2581/2023 R.G. e affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino, che è rimasta intimata, e del Ministero dell’Interno, che si è costituit o tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza. 3.Con decreto del 21 luglio 2022, comunicato nella stessa data, il Tribunale di Torino ha prorogato il trattenimento presso il C.P.R.

“Brunelleschi” di Torino di OMOFONG Bright, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 agosto 1990, disposto dal Questore di Torino il 24-5-2022 ai sensi dell’art.6, comma 5 , d.lgs. n.142/2015 e convalidato dal Tribunale di Torino il 26-5-2022.

4. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 4283/2023R.G. e affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati. 5.Con decreto del 22 agosto 2022, comunicato nella stessa data, il Giudice di pace di Torino ha prorogato di ulteriori trenta giorni il trattenimento presso di C.P.R.

“Brunelleschi” di Torino di OMOFONG Bright, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 agosto 1990, disposto dal Questore di Torino il 18-5-2022 e convalidato dal Giudice di Pace di Torino il 20- 5-2022, ai sensi dell’art. 14, comma5, D. Lgs. 286/98, in esecuzione del decreto di espulsione dal territorio nazionale disposto dal Prefetto di Torino in data 31.7.2019.

6. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 6737/2023 e affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati. 7.I ricorsi sono stati fissati per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la riunione dei ricorsi, benché proposti avverso provvedimenti diversi, essendo configurabili profili di unitarietà sostanziale delle controversie.

Infatti, secondo costante orientamento di questa Corte, la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (Cass.

S.U. n.1521/2013; Cass. 27550/2018), ricorrendo senz’altro nella specie i suddetti profili, in base alle considerazioni che si vanno ad illustrare.

2. C on l’unico motivo del ricorso iscritto al n.2581/202 3 R.G. il ricorrente denuncia la « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, D. Lgs. 142/15, 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08 – superamento dei termini stabiliti per la cd. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale – violazione dell’onere di trasmissione “senza ritardo” del fascicolo dalla Questura alla Commissione territoriale – cessazione del trattenimento del richiedente asilo».

Il ricorrente espone di essere stato trattenuto presso il C.P.R. con decreto del Questore di Torino in data 18.5.2022, in esecuzione del decreto di espulsione dal territorio nazionale disposto dal Prefetto di Torino in data 31.7.2019, decreto che veniva convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 20.5.2022.

In occasione dell’udienza di convalida avanti al Giudice di Pace il ricorrente manifestava la volontà di richiedere la protezione internazionale e in data 24 maggio 2022 la domanda veniva formalizzata e registrata dalla Questura di Torino, che nella stessa data adottava un ordine di trattenimento ex art. 6, comma3, D. Lgs. 142/15, in cui si attestava che “in data odierna è stata compiutamenteformalizzata la richiesta di protezione internazionale del predetto cittadino straniero”.

Il 26 maggio 2022 il Tribunale di Torino convalidava il trattenimento e il 15 giugno 2022, essendo ancora in attesa di essere convocato per l’audizione personale davanti alla Commissione territoriale di Torino, il ricorrente depositava un’istanza di riesame del trattenimento, invocando la violazione dei termini previsti per la cd. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale. [OSCURATO:PERSONA] territoriale procedeva all’audizione del ricorrente in data 21.6.2022, previa notifica della convocazione in data 17.6.2022, e decidevala domanda, rigettandola, in data 23.6.2022.

Rimarca il ricorrente che la trasmissione del relativo fascicolo da parte della Questura di Torino alla Commissione territoriale di Torino avveniva solamente il 14 giugno 2022, vale a dire 21 giorni dopo la registrazione della domanda, e che il Tribunale di Torino avrebbe , quindi , dovuto accertare il colpevole ritardo della Questura di Torino in tale adempimento e disporre l’immediata cessazione della misura restrittiva, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità che richiama (Cass. 2458/2021).

Il Tribunale si era limitato a constatare il rispetto dei termini previsti per l’audizione personale e la decisione da parte della Commissione territoriale di Torino, ma ciò, ad avviso del ricorrente,non valeva a sanare l’originario vulnus causato dalla tardiva trasmissione da parte della Questura di Torino, profilo erroneamente trascurato dal giudice di prime cure.

Osserva che il trattenimento amministrativo è infatti misura incidente sulla libertà personale dello straniero (Corte Cost., n. 105/01), e dunque soggetta a parametri di stretta legalità (ex plurimis, da ultimo Cass., nn. 15647/21, 18227/22, 18939/22). 3.Il motiv o è infondat o .

3.1. Secondo i principi affermati da questa Corte che il Collegio condivide (Cass. 17834/2022), ove il richiedente protezione già presente in un C.P.R., in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3 del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento cos̀ disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda», deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento.

E’ stato infatti chiarito nell’arresto giurisprudenziale da ultimo citato, che, ai sensi dell'art.28 bis commi 1 e 3 d.lgs. 25/2008, nel caso di domanda di protezione internazionale presentata in costanza di trattenimento, c ome nella specie, la Commissione territoriale fissa l'audizione del richiedente nei sette giorni successivi dall'invio della documentazione da parte della questura ed assume la decisione nei due giorni successivi; sono, tuttavia, previste varie deroghe con raddoppio dei termini suddetti, fino a diciotto giorni (domanda manifestatamente infondata, domanda reiterata senza motivi nuovi, richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, etc.).

Peraltro, ai sensi del comma 5, «i termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis».

Occorre, poi, ribadire che, come già affermato da questa Corte, i predetti termini, devono ritenersi, in difetto di esplicita previsione normativa, non perentori(Cass. 9042/2023).

L'art. 6, quinto comma, del d.lgs. n.142/2015 prevede che al trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale «si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo

14. Quando il trattenimento ̀ gi à in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda».

3.2. Orbene, il ricorrente lamenta, valorizzando la disposizione di cui all'art.28 bis citata, che vi sia stata violazione dei termini –perentori ai fini del trattenimento secondo l'assunto del ricorrente - previsti per l'esame, sulla base della cd. procedura accelerata, della domanda del richiedent e asilo trattenut o presso un C.P.R., per essere stata la decisione amministrativa adottata dopo il termine complessivo di nove giorni sopra indicato, fissato dall’art. 28 bis cit., a causa del ritardo nella trasmissione della domanda alla [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, con il ricorso è stato censurato il superamento dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, non in relazione al segmento temporale specificamente dedicato dalla Commissione territoriale alla trattazione e decisione della domanda, ma con riferimento alla tardività nella trasmissione da parte della Questura della documentazione, contenente la domanda e gli atti previsti dalla legge alla Commissione territoriale.

Nel ricorso, si invoca il precedente n. 2458/2021, al fine di sostenere che, secondo i termini della procedura accelerata, la durata (e la cessazione) del trattenimento non potrebbe comunque eccedere la durata massima prevista per l’esame della domanda di protezione.

Cì posto, l’infondatezza delle censure dal ricorrente discende, per un verso, dalla natura comunque non perentoria dei termini di cui all’art. 28-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 25/2008 affermata proprio nel precedente citato in ricorso (Cass. 2458/2021).

P er altro verso, occorre considerare che la durata massima del trattenimento, disposto nei termini sopra indicati, deve intendersi, come già sopra chiarito, stabilita dal comma 5 dell’art. 6 del d.lgs. n. 142/2015 (quella cioè dei sessanta giorni indicati nella richiesta di convalida del trattenimento per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda).

Occorre osservare che questa Corte, nella pronuncia n. 2458, indicata, ha enunciato il principio secondo cui il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale allo scopo di eludere o ritardare l'esecuzione del provvedimento di espulsione (questo era il caso, allora, in esame) è consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015 e 28-bisdel d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. v), del d.lgs. n. 142 del 2015 e anteriormente alla Novella di cui al d.l. 130/2020, per un periodo massimo corrispondente al termine entro il quale la domanda di protezione internazionale dev'essere esaminata.

All’interno di questo complessivo e relativamente flessibile segmento temporale deve comprendersi anche il lasso di tempo necessario alla Questura per la trasmissione della domanda di protezione internazionale corredata della documentazione necessaria.

Iltermine, si è detto nel precedente n. 2458, in base alla disciplina all’epoca vigente, coincideva, di norma, con quello di «14 giorni + 4», ma dalla presentazione della domanda, previsto dal secondo comma (vigente ratione temporis ) dell'art. 28 - bis , fatte salve deroghe dovute aulteriori motivi di trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 - come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015 - ovvero alla sussistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 28-bis, comma 3 (dell’epoca) , del d.lgs. n. 25 del 2008, che a sua volta rinvia all'art. 27, commi 3 e 3-bis, del medesimo decreto legislativo.

Nel contesto di questa enunciazione di principio, nella citata sentenza si è affermato che «se da un lato il superamento dei termini previsti dall’art. 28 bis, commi 1 e 2, per la fissazione dell’audizione e la decisione della domanda di protezione non è causa di nullità del relativo procedimento, tuttavia ciò non giustifica la proroga del trattenimento oltre la durata massima consentita dalla predetta disposizione.

Ne consegue che il trattenimento del richiedente la protezione internazionale, se disposto ai sensi del combinato dispostodel d.lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 6 e del d.lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, ovverosia in presenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 28 bis, comma 2, non può comunque eccedere la durata massima prevista per l’esame della domanda di protezione da quegli introdotta».

Rispetto a questa pronuncia, la giurisprudenza successiva (Cass., n. 17834/2022 citata ) non è pervenuta ad un approdo immotivatamente confliggente, ma ha precisato, in vista di una più complessiva elaborazione, la portata dell’orientamento già espresso.

Si è infatti stabilito che,ove il richiedente protezione già presente in un C.P.R., in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda», con rinvio all’art.28-bis, deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento.

Nella citata pronuncia del 2022 , questa Corte ha evidenziato che il problema esegetico deriva dalla compresenza di due norme «apparentemente contrastanti, che disciplinano la durata del nuovo trattenimento disposto nei confronti del richiedente asilo, già trattenuto in un CPR»: l’art. 6, comma 5, d.lgs. 142/15, secondo il quale il questore richiede «la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda», e il successivo comma 6, a tenore del quale «Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell’articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25», salve le ipotesi derogatorie previste.

La soluzione di tale apparente antinomia è stata individuata dalla richiamata giurisprudenza nel rilievo che «la durata del trattenimento non può essere che quella stabilita dal decreto di convalida» dello stesso e nella considerazione che i termini della procedura accelerata sono, in difetto di esplicita previsione normativa, come confermato nello stesso precedente n. 2458, non perentori.

Deve aggiungersi che il mancato richiamo, nella disciplina vigente post novella 2020, nel testo dell’art.6 d.lgs. 142/2015, comma 6, all’art.28-bis comma 5 (novellato), laddove si prevede il possibile superamento dei termini massimi della procedura accelerata «ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda», non è decisivo, essendo tale ultima disposizione una norma di generale portata (tanto che in essa si disciplina anche la riduzione di un terzo dei termini di cui all’art.27 commi 3 e 3-bis, nei casi di cui al comma 1, lett. b ) e al comma 2 , lettera a), che in questa sede interessa).

3.3. I principi sopra illustrati portano a ritenere che illasso di tempo che intercorre tra la formulazione della domanda di protezione internazionale e la trasmissione degli atti ad essi relativi alla Commissione territoriale sia sindacabile soltanto ai fini dell’applicazione del principio generale,qui recepito , secondo il quale non si può estendere il trattenimento oltre il tempo necessario all’esame della domanda.

Si tratta di una scansione temporale senz’altro sindacabile dal giudice del merito, il qu ale deve rilevarne la funzionalità rispetto allo scopo e la mancanza di inerzia colpevole, ma che non può essere ricompresa nella scansione temporale stabilita per la procedura accelerata.

Deve, in definitiva, ritenersi che la durata della trasmissione della domanda di protezione del trattenuto e degli atti necessari possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale, ma il parametro normativo non è quello, caratterizzato dalla non perentorietà dei termini, relativo alla durata massima della procedura accelerata, ma quello, più flessibile ma non per questo rimesso alla discrezionalità incontrollata ed incontrollabile dell’autorità amministrativa, della funzionalità del periodo temporale trascorso rispetto all’esame adeguato della domanda, all’interno del perimetro massimo consentito per il trattenimento ex art. 6 c. 6,7,8, d.lgs. n. 142 del 2015. 3.4.Nella specie, posto che la trasmissione è avvenuta in vent uno giorni, da un lato, il Tribunale, nel provvedimento di convalida, ha evidenziato la simultanea presentazione di più domande da parte di cittadini stranieri trattenuti presso i centri e richiedenti asilo e , nel provvedimento di riesame impugnato, ha in ogni caso accertato il rispetto dei termini della procedura accelerata, dall’altro lato, nessuna inerzia colpevole nel senso ora invocato era stata compiutamente allegata davanti al Tribunale,poiché la questione era stata prospettata soltanto in diritto, sotto il profilo di cui si è detto, inerente alla violazione dei termini previsti per la procedura accelerata.

Va aggiunto, infine,che neppure è oggetto di censura l’affermazione del Tribunale secondo cui il caso in esame deve sussumersi nella nuova previsione di cui all’art.6, comma 3 , D. Lgs. n. 142/2015, per avere il Tribunale ritenuto che la domanda reiterata fosse stata presentata al solo palese scopo di ritardare oimpedire l’esecuzione dell’espulsione già disposta dal Prefetto con provvedimento del 31.7.2019.

Il Tribunale, infatti, ha accertato che il trattenuto era arrivato in Italia nel 2007 , aveva già proposto una precedente domanda di protezione internazionale a Crotone, ove era stata respinta, ma da allora si era asten uto d a l reiterare una nuova domanda, decidendosi a farla solo allorquando raggiunto dal provvedimento del Questore di Torino che ne aveva disposto il trattenimento presso il C.P.R.

“Brunelleschi” di Torino, perconsentire l’esecuzione del provvedimento espulsivo già emesso in data 31.7.2019 dalPrefetto di Torino (cfr. provvedimento di convalida del trattenimento del 26-5-2022). 4.Occorre ora procedere allo scrutinio de l primo motivo d el ricorso iscritto al n.4283/2023 R.G. , con cui è denunciata la « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98, 13, Cost., 5, par. 1, lett. f), CEDU – sospensione dei termini del trattenimento dello straniero trattenuto a seguito della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale – tardiva adozione del dec reto di trattenimento – trattenimento “ sine titulo ” del ricorrente dal 20 maggio al 24 maggio 2022 (CGUE, C-36/20 PPU)» .

A d avviso del ricorrente, poiché, secondo la normativa euro - unitaria e nazionale, una domanda di protezione internazionale si considera presentata nel momento della manifestazione della relativa volontà, l’effetto sospensivo del trattenimento disposto dal Giudice di Pace si verifica in quel momento, sicché nella specie non risultava rispettato il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal Questore, in quanto decorre nte , anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, c omma 3 , d. lgs. 142/2015, da detta manifestazione di volontà, nel caso di specie espressa in data20-5-2022.

5. Il motivo attiene a questione che era stata rimessa alla Corte Costituzionale con ordinanza di data 11-12-2022 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato “ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 c. 5 d.lgs. 142/2015 per contrasto all’art. 13 Costituzione nella parte in cui rinvia all’art. 14 d.lgs. 286/1998, implicando che il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal questore decorra, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 c. 3 d. lgs. 142/2015, dall'adozione del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e non dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualità di “richiedente protezione internazionale” ai sensi dell’art. 2 lett. a) d.lgs. 142/2015”. 5.1.Con la recentissima sentenza n. 212/2023, depositata il 4 dicembre 2023, la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la suddetta questione per non avere il Tribunale remittente effettuato una completa ricostruzione del quadro normativo rilevante.

Ritiene il Collegio, appositamente riconvocatosi per l’esame della citata sentenza, che la Consulta a bbia fornito una ricostruzione esegetica conforme a quella di cui si è dato conto nei paragrafi che precedono e nei termini che si vanno ad illustrare.

In particolare, il Giudice delle Leggi, pur premettendo che lo status di richiedente la protezione internazionale si acquisisce, in base alle rilevanti disposizioni sia del diritto dell’Unione europea, sia del diritto nazionale, dal momento della manifestazione della volontà di richiedere la suddetta protezione, ha rimarcato l’omessa considerazione, da parte delTribunale remittente, di quanto previsto dall’ultimo periodo della disposizione censurata, ossia della porzione normativa diretta a disciplinare la peculiare fattispecie scrutinata, trattandosi dirichiedente asilo che , al momento della domanda, si trovava già trattenuto presso il C.P.R.(Quando il trattenimento ̀ già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda).

Avuto riguardo all a scansione procedimentale e temporale del giudizio di convalida dettata dalla norma censurata (art. 6 comma 5 d.lgs. n.142/2015), “in accordo alla struttura che ad esso conferisce direttamente l’art. 13, terzo comma, Cost., quando si tratta di convalidare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale emessi dall’autorità di pubblica sicurezza”, la Consulta ha affermato che, proprio in base a tale previsione costituzionale, “la convalida deve intervenire entro un termine che non può che decorrere dalla data di adozione del provvedimento, posto che quest’ultimo ne costituisce l’oggetto”ed ha rimarcato che, proprio in ragione della peculiarità della fattispecie di cui si è detto (trattenimento già in corso in forza di precedente titolo restrittivo – convalidato dal Giudice di Pace- ), si verifica che, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, non cessa l’efficacia del primo provvedimento restrittivo. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il legislatore ha inteso disciplinare lostatus libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso, prevedendo la perdurante sussistenza del primotitolo restrittivo per tale periodo, in base a quanto disposto dall’ultimo periodo della disposizione censurata.

In altre parole, osserva il Collegio, il nuovo titolo restrittivo convalidato dal Tribunale ex art. 6, comma 5 citato, ed il relativo procedimento vanno ad innestarsisenza soluzione di continuità , su di un precedente procedimento inerente al primo titolo restrittivo convalidato dal Giudice di Pace ex art. 14 citato, la cui efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dall’art. 6 d.lgs n. 142 del 2015 citato.

In questo modo , ossia strutturando la scansione procedimentale e temporale dei due giudizi in modo da assicurare la copertura provvedimentale imposta dall’art.13, terzo comma, Cost., il legislatore ha disciplinato il raccordo tra i due procedimenti,sicché nel periodo di cui si discute la protrazione della restrizione del richiedente asilo troveràtitolo giustificativo nel primo provvedimento di trattenimento, i cui termini di durata continueranno,perciò, a decorrere anche dopo la manifestazione di volontà di richiesta della protezione internazionale e fino all’adozione del secondo provvedimento di trattenimento disposto ex art.6 citato. 5.2.Alla stregua delle considerazioni che precedono, la censura di cui trattasi è da ritenersi infondata, poiché il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6 citato non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto provvedimento restrittivo, e nella specie non è in contestazione il fatto, accertato dal Tribunale, che detto ultimo termine sia stato rispettato.

Contrariamente a quanto denuncia il ricorrente, richiamate le puntualizzazioni della Consulta di cui si è detto, il trattenimento nel periodo dal 20-5-2022 (data della manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale) al 24-5-2022 (data di adozione del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art.6 citato) trovava titolo nel precedente provvedimento di trattenimento della Questura convalidato dal Giudice di Pace di Torino il 20-5-2022e la scansione temporale descrit ta dallo stesso ricorrente consente di escludere la ricorrenza, nella specie, di prassi applicative distorte.

Occorre, infatti, ribadire che, come ha chiarito la Consulta nella recentissima pronuncia n.212/2023 già richiamata, il legislatore ha inteso disciplinare lo status libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso , prevedendo, secondo quanto disposto dall’ultimo periodo dell’art. 6, comma 5, del d. lgs. n. 142 del 2015, la perdurante sussistenza del primo titolo restrittivo per tale periodo, la cui efficacia non cessa, ma resta solo sospesa a partire dalla data in cui è adottato il nuovo provvedimento di trattenimento secondo le condizioni di legge stabilite nel citato art. 6 d. lgs. n. 142 del 2015. 6.La Corte ritiene di dover enunciare il seguent e principi o di diritto ex art.384 cod.proc. civ.: «Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsionee in forza di trattenimento disposto ex art.14 del d.lgs. n. 286/1998 , sia nuovamente ivi trattenuto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6 citato non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo».

7. C on il secondo motivo del ricorso iscritto al n.4283/2023 R.G. il ricorrente denuncia la « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, D. Lgs. 142/15, 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08 – superamento dei termini stabiliti per la cd. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale – violazione dell’onere di trasmissione “senza ritardo” del fascicolo dalla Questura alla Commissione territoriale – cessazione del trattenimento del richiedente asilo». 8.La doglianza è espressa ne gli identici termini di quella formulata con l’unico motivo del ricorso n.2581/2023 R.G., sicché devono richiamarsi le stesse considerazioni (cfr. paragrafo 3 e successivi sotto-paragrafi).

Occorre soloaggiungere che n el provvedimento di proroga del 21-7-2023il Tribunale ha parimenti accertato il rispetto dei termini della procedura accelerata e ha affermato che il ritardo nell’espletamento della procedura non poteva affatto ritenersi ingiustificato, considerata la presentazione simultanea di un elevato numero di domandedi protezione internazionale da parte di cittadini stranieri . 9.Resta da esaminare i l ricorso iscritto al n.6737/2023 R.G. , affidato ad unico motivo con cui è denunciata la « violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Dir. 2008/115/CE, 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08, 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento – omesso esame delle deduzioni difensive – violazione del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass., nn. 33144/18, 15647/21, 4294/18, 1461/18, 2876/17, 14633/20, 9476/20, 9262/20, 18227/22, 18939/22)». 10.Il ricorso è inammissibile per tardività.

10.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 742 del 1969, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere dal primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero dal 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non ex numero, bensì ex nominatione dierum, spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1° marzo dell'anno successivo (tra le tante, Cass.14147/2020; Cass. 7112/2017; Cass. 19874/2012).

10.2. Nella specie i l provvedimento impugnato è stato comunicato tramite pec il 22agosto 2022 aldifensore, come si dà atto nel ricorso (cfr. anche attestazione di conformità),e il ricorso è stato notificato il 21marzo 2023, allorquando era già scaduto il termine ordinario di impugnazione, computato con l’aggiunta del periodo per la sospensione feriale secondo i principi suesposti.

11. n.2581/2023 R.G 4283/2023 R.G. l ricorso n.6737/2023 R.G . va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricors i iscritt i a i n. 2581/2023 R.G. , n.4283/2023 R.G. e n.6737/2023 R.G.proposti da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procure in calce ai ricorsi -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e contro MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO R.G. n. 11366/2022 depositato i l 29/06/2022 , avverso il decreto del Tribunale di Torino R.G. 11366/2022 depositato il 21/07/2022, nonché avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino depositato il 22 agosto 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del 29 giugno 2022, comunicato nella stessa data, il Tribunale di Torino ha rigettato l’istanza di riesame presentata, ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2013/33/UE,da OMOFONG Bright, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 agosto 1990, avente ad oggetto la convalida del trattenimentodisposto ex art. 6, comma 3, d.lgs.142/2015 in data 26-5-2022 dal Tribunale di Torino. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha propo sto ricorso per cassazione,iscritto al n.2581/2023 R.G. e affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino, che è rimasta intimata, e del Ministero dell’Interno, che si è costituit o tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza. 3.Con decreto del 21 luglio 2022, comunicato nella stessa data, il Tribunale di Torino ha prorogato il trattenimento presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino di OMOFONG Bright, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 agosto 1990, disposto dal Questore di Torino il 24-5-2022 ai sensi dell’art.6, comma 5 , d.lgs. n.142/2015 e convalidato dal Tribunale di Torino il 26-5-2022. 4. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 4283/2023R.G. e affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati. 5.Con decreto del 22 agosto 2022, comunicato nella stessa data, il Giudice di pace di Torino ha prorogato di ulteriori trenta giorni il trattenimento presso di C.P.R. “Brunelleschi” di Torino di OMOFONG Bright, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 agosto 1990, disposto dal Questore di Torino il 18-5-2022 e convalidato dal Giudice di Pace di Torino il 20- 5-2022, ai sensi dell’art. 14, comma5, D. Lgs. 286/98, in esecuzione del decreto di espulsione dal territorio nazionale disposto dal Prefetto di Torino in data 31.7.2019. 6. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 6737/2023 e affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati. 7.I ricorsi sono stati fissati per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la riunione dei ricorsi, benché proposti avverso provvedimenti diversi, essendo configurabili profili di unitarietà sostanziale delle controversie. Infatti, secondo costante orientamento di questa Corte, la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (Cass. S.U. n.1521/2013; Cass. 27550/2018), ricorrendo senz’altro nella specie i suddetti profili, in base alle considerazioni che si vanno ad illustrare. 2. C on l’unico motivo del ricorso iscritto al n.2581/202 3 R.G. il ricorrente denuncia la « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, D. Lgs. 142/15, 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08 – superamento dei termini stabiliti per la cd. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale – violazione dell’onere di trasmissione “senza ritardo” del fascicolo dalla Questura alla Commissione territoriale – cessazione del trattenimento del richiedente asilo». Il ricorrente espone di essere stato trattenuto presso il C.P.R. con decreto del Questore di Torino in data 18.5.2022, in esecuzione del decreto di espulsione dal territorio nazionale disposto dal Prefetto di Torino in data 31.7.2019, decreto che veniva convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 20.5.2022. In occasione dell’udienza di convalida avanti al Giudice di Pace il ricorrente manifestava la volontà di richiedere la protezione internazionale e in data 24 maggio 2022 la domanda veniva formalizzata e registrata dalla Questura di Torino, che nella stessa data adottava un ordine di trattenimento ex art. 6, comma3, D. Lgs. 142/15, in cui si attestava che “in data odierna è stata compiutamenteformalizzata la richiesta di protezione internazionale del predetto cittadino straniero”. Il 26 maggio 2022 il Tribunale di Torino convalidava il trattenimento e il 15 giugno 2022, essendo ancora in attesa di essere convocato per l’audizione personale davanti alla Commissione territoriale di Torino, il ricorrente depositava un’istanza di riesame del trattenimento, invocando la violazione dei termini previsti per la cd. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale. [OSCURATO:PERSONA] territoriale procedeva all’audizione del ricorrente in data 21.6.2022, previa notifica della convocazione in data 17.6.2022, e decidevala domanda, rigettandola, in data 23.6.2022. Rimarca il ricorrente che la trasmissione del relativo fascicolo da parte della Questura di Torino alla Commissione territoriale di Torino avveniva solamente il 14 giugno 2022, vale a dire 21 giorni dopo la registrazione della domanda, e che il Tribunale di Torino avrebbe , quindi , dovuto accertare il colpevole ritardo della Questura di Torino in tale adempimento e disporre l’immediata cessazione della misura restrittiva, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità che richiama (Cass. 2458/2021). Il Tribunale si era limitato a constatare il rispetto dei termini previsti per l’audizione personale e la decisione da parte della Commissione territoriale di Torino, ma ciò, ad avviso del ricorrente,non valeva a sanare l’originario vulnus causato dalla tardiva trasmissione da parte della Questura di Torino, profilo erroneamente trascurato dal giudice di prime cure. Osserva che il trattenimento amministrativo è infatti misura incidente sulla libertà personale dello straniero (Corte Cost., n. 105/01), e dunque soggetta a parametri di stretta legalità (ex plurimis, da ultimo Cass., nn. 15647/21, 18227/22, 18939/22). 3.Il motiv o è infondat o . 3.1. Secondo i principi affermati da questa Corte che il Collegio condivide (Cass. 17834/2022), ove il richiedente protezione già presente in un C.P.R., in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3 del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento cos̀ disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda», deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento. E’ stato infatti chiarito nell’arresto giurisprudenziale da ultimo citato, che, ai sensi dell'art.28 bis commi 1 e 3 d.lgs. 25/2008, nel caso di domanda di protezione internazionale presentata in costanza di trattenimento, c ome nella specie, la Commissione territoriale fissa l'audizione del richiedente nei sette giorni successivi dall'invio della documentazione da parte della questura ed assume la decisione nei due giorni successivi; sono, tuttavia, previste varie deroghe con raddoppio dei termini suddetti, fino a diciotto giorni (domanda manifestatamente infondata, domanda reiterata senza motivi nuovi, richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, etc.). Peraltro, ai sensi del comma 5, «i termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis». Occorre, poi, ribadire che, come già affermato da questa Corte, i predetti termini, devono ritenersi, in difetto di esplicita previsione normativa, non perentori(Cass. 9042/2023). L'art. 6, quinto comma, del d.lgs. n.142/2015 prevede che al trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale «si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento ̀ gi à in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda». 3.2. Orbene, il ricorrente lamenta, valorizzando la disposizione di cui all'art.28 bis citata, che vi sia stata violazione dei termini –perentori ai fini del trattenimento secondo l'assunto del ricorrente - previsti per l'esame, sulla base della cd. procedura accelerata, della domanda del richiedent e asilo trattenut o presso un C.P.R., per essere stata la decisione amministrativa adottata dopo il termine complessivo di nove giorni sopra indicato, fissato dall’art. 28 bis cit., a causa del ritardo nella trasmissione della domanda alla [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, con il ricorso è stato censurato il superamento dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, non in relazione al segmento temporale specificamente dedicato dalla Commissione territoriale alla trattazione e decisione della domanda, ma con riferimento alla tardività nella trasmissione da parte della Questura della documentazione, contenente la domanda e gli atti previsti dalla legge alla Commissione territoriale. Nel ricorso, si invoca il precedente n. 2458/2021, al fine di sostenere che, secondo i termini della procedura accelerata, la durata (e la cessazione) del trattenimento non potrebbe comunque eccedere la durata massima prevista per l’esame della domanda di protezione. Cì posto, l’infondatezza delle censure dal ricorrente discende, per un verso, dalla natura comunque non perentoria dei termini di cui all’art. 28-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 25/2008 affermata proprio nel precedente citato in ricorso (Cass. 2458/2021). P er altro verso, occorre considerare che la durata massima del trattenimento, disposto nei termini sopra indicati, deve intendersi, come già sopra chiarito, stabilita dal comma 5 dell’art. 6 del d.lgs. n. 142/2015 (quella cioè dei sessanta giorni indicati nella richiesta di convalida del trattenimento per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda). Occorre osservare che questa Corte, nella pronuncia n. 2458, indicata, ha enunciato il principio secondo cui il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale allo scopo di eludere o ritardare l'esecuzione del provvedimento di espulsione (questo era il caso, allora, in esame) è consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015 e 28-bisdel d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. v), del d.lgs. n. 142 del 2015 e anteriormente alla Novella di cui al d.l. 130/2020, per un periodo massimo corrispondente al termine entro il quale la domanda di protezione internazionale dev'essere esaminata. All’interno di questo complessivo e relativamente flessibile segmento temporale deve comprendersi anche il lasso di tempo necessario alla Questura per la trasmissione della domanda di protezione internazionale corredata della documentazione necessaria. Iltermine, si è detto nel precedente n. 2458, in base alla disciplina all’epoca vigente, coincideva, di norma, con quello di «14 giorni + 4», ma dalla presentazione della domanda, previsto dal secondo comma (vigente ratione temporis ) dell'art. 28 - bis , fatte salve deroghe dovute aulteriori motivi di trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 - come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015 - ovvero alla sussistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 28-bis, comma 3 (dell’epoca) , del d.lgs. n. 25 del 2008, che a sua volta rinvia all'art. 27, commi 3 e 3-bis, del medesimo decreto legislativo. Nel contesto di questa enunciazione di principio, nella citata sentenza si è affermato che «se da un lato il superamento dei termini previsti dall’art. 28 bis, commi 1 e 2, per la fissazione dell’audizione e la decisione della domanda di protezione non è causa di nullità del relativo procedimento, tuttavia ciò non giustifica la proroga del trattenimento oltre la durata massima consentita dalla predetta disposizione. Ne consegue che il trattenimento del richiedente la protezione internazionale, se disposto ai sensi del combinato dispostodel d.lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 6 e del d.lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, ovverosia in presenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 28 bis, comma 2, non può comunque eccedere la durata massima prevista per l’esame della domanda di protezione da quegli introdotta». Rispetto a questa pronuncia, la giurisprudenza successiva (Cass., n. 17834/2022 citata ) non è pervenuta ad un approdo immotivatamente confliggente, ma ha precisato, in vista di una più complessiva elaborazione, la portata dell’orientamento già espresso. Si è infatti stabilito che,ove il richiedente protezione già presente in un C.P.R., in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda», con rinvio all’art.28-bis, deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento. Nella citata pronuncia del 2022 , questa Corte ha evidenziato che il problema esegetico deriva dalla compresenza di due norme «apparentemente contrastanti, che disciplinano la durata del nuovo trattenimento disposto nei confronti del richiedente asilo, già trattenuto in un CPR»: l’art. 6, comma 5, d.lgs. 142/15, secondo il quale il questore richiede «la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda», e il successivo comma 6, a tenore del quale «Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell’articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25», salve le ipotesi derogatorie previste. La soluzione di tale apparente antinomia è stata individuata dalla richiamata giurisprudenza nel rilievo che «la durata del trattenimento non può essere che quella stabilita dal decreto di convalida» dello stesso e nella considerazione che i termini della procedura accelerata sono, in difetto di esplicita previsione normativa, come confermato nello stesso precedente n. 2458, non perentori. Deve aggiungersi che il mancato richiamo, nella disciplina vigente post novella 2020, nel testo dell’art.6 d.lgs. 142/2015, comma 6, all’art.28-bis comma 5 (novellato), laddove si prevede il possibile superamento dei termini massimi della procedura accelerata «ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda», non è decisivo, essendo tale ultima disposizione una norma di generale portata (tanto che in essa si disciplina anche la riduzione di un terzo dei termini di cui all’art.27 commi 3 e 3-bis, nei casi di cui al comma 1, lett. b ) e al comma 2 , lettera a), che in questa sede interessa). 3.3. I principi sopra illustrati portano a ritenere che illasso di tempo che intercorre tra la formulazione della domanda di protezione internazionale e la trasmissione degli atti ad essi relativi alla Commissione territoriale sia sindacabile soltanto ai fini dell’applicazione del principio generale,qui recepito , secondo il quale non si può estendere il trattenimento oltre il tempo necessario all’esame della domanda. Si tratta di una scansione temporale senz’altro sindacabile dal giudice del merito, il qu ale deve rilevarne la funzionalità rispetto allo scopo e la mancanza di inerzia colpevole, ma che non può essere ricompresa nella scansione temporale stabilita per la procedura accelerata. Deve, in definitiva, ritenersi che la durata della trasmissione della domanda di protezione del trattenuto e degli atti necessari possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale, ma il parametro normativo non è quello, caratterizzato dalla non perentorietà dei termini, relativo alla durata massima della procedura accelerata, ma quello, più flessibile ma non per questo rimesso alla discrezionalità incontrollata ed incontrollabile dell’autorità amministrativa, della funzionalità del periodo temporale trascorso rispetto all’esame adeguato della domanda, all’interno del perimetro massimo consentito per il trattenimento ex art. 6 c. 6,7,8, d.lgs. n. 142 del 2015. 3.4.Nella specie, posto che la trasmissione è avvenuta in vent uno giorni, da un lato, il Tribunale, nel provvedimento di convalida, ha evidenziato la simultanea presentazione di più domande da parte di cittadini stranieri trattenuti presso i centri e richiedenti asilo e , nel provvedimento di riesame impugnato, ha in ogni caso accertato il rispetto dei termini della procedura accelerata, dall’altro lato, nessuna inerzia colpevole nel senso ora invocato era stata compiutamente allegata davanti al Tribunale,poiché la questione era stata prospettata soltanto in diritto, sotto il profilo di cui si è detto, inerente alla violazione dei termini previsti per la procedura accelerata. Va aggiunto, infine,che neppure è oggetto di censura l’affermazione del Tribunale secondo cui il caso in esame deve sussumersi nella nuova previsione di cui all’art.6, comma 3 , D. Lgs. n. 142/2015, per avere il Tribunale ritenuto che la domanda reiterata fosse stata presentata al solo palese scopo di ritardare oimpedire l’esecuzione dell’espulsione già disposta dal Prefetto con provvedimento del 31.7.2019. Il Tribunale, infatti, ha accertato che il trattenuto era arrivato in Italia nel 2007 , aveva già proposto una precedente domanda di protezione internazionale a Crotone, ove era stata respinta, ma da allora si era asten uto d a l reiterare una nuova domanda, decidendosi a farla solo allorquando raggiunto dal provvedimento del Questore di Torino che ne aveva disposto il trattenimento presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino, perconsentire l’esecuzione del provvedimento espulsivo già emesso in data 31.7.2019 dalPrefetto di Torino (cfr. provvedimento di convalida del trattenimento del 26-5-2022). 4.Occorre ora procedere allo scrutinio de l primo motivo d el ricorso iscritto al n.4283/2023 R.G. , con cui è denunciata la « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98, 13, Cost., 5, par. 1, lett. f), CEDU – sospensione dei termini del trattenimento dello straniero trattenuto a seguito della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale – tardiva adozione del dec reto di trattenimento – trattenimento “ sine titulo ” del ricorrente dal 20 maggio al 24 maggio 2022 (CGUE, C-36/20 PPU)» . A d avviso del ricorrente, poiché, secondo la normativa euro - unitaria e nazionale, una domanda di protezione internazionale si considera presentata nel momento della manifestazione della relativa volontà, l’effetto sospensivo del trattenimento disposto dal Giudice di Pace si verifica in quel momento, sicché nella specie non risultava rispettato il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal Questore, in quanto decorre nte , anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, c omma 3 , d. lgs. 142/2015, da detta manifestazione di volontà, nel caso di specie espressa in data20-5-2022. 5. Il motivo attiene a questione che era stata rimessa alla Corte Costituzionale con ordinanza di data 11-12-2022 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato “ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 c. 5 d.lgs. 142/2015 per contrasto all’art. 13 Costituzione nella parte in cui rinvia all’art. 14 d.lgs. 286/1998, implicando che il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal questore decorra, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 c. 3 d. lgs. 142/2015, dall'adozione del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e non dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualità di “richiedente protezione internazionale” ai sensi dell’art. 2 lett. a) d.lgs. 142/2015”. 5.1.Con la recentissima sentenza n. 212/2023, depositata il 4 dicembre 2023, la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la suddetta questione per non avere il Tribunale remittente effettuato una completa ricostruzione del quadro normativo rilevante. Ritiene il Collegio, appositamente riconvocatosi per l’esame della citata sentenza, che la Consulta a bbia fornito una ricostruzione esegetica conforme a quella di cui si è dato conto nei paragrafi che precedono e nei termini che si vanno ad illustrare. In particolare, il Giudice delle Leggi, pur premettendo che lo status di richiedente la protezione internazionale si acquisisce, in base alle rilevanti disposizioni sia del diritto dell’Unione europea, sia del diritto nazionale, dal momento della manifestazione della volontà di richiedere la suddetta protezione, ha rimarcato l’omessa considerazione, da parte delTribunale remittente, di quanto previsto dall’ultimo periodo della disposizione censurata, ossia della porzione normativa diretta a disciplinare la peculiare fattispecie scrutinata, trattandosi dirichiedente asilo che , al momento della domanda, si trovava già trattenuto presso il C.P.R.(Quando il trattenimento ̀ già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda). Avuto riguardo all a scansione procedimentale e temporale del giudizio di convalida dettata dalla norma censurata (art. 6 comma 5 d.lgs. n.142/2015), “in accordo alla struttura che ad esso conferisce direttamente l’art. 13, terzo comma, Cost., quando si tratta di convalidare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale emessi dall’autorità di pubblica sicurezza”, la Consulta ha affermato che, proprio in base a tale previsione costituzionale, “la convalida deve intervenire entro un termine che non può che decorrere dalla data di adozione del provvedimento, posto che quest’ultimo ne costituisce l’oggetto”ed ha rimarcato che, proprio in ragione della peculiarità della fattispecie di cui si è detto (trattenimento già in corso in forza di precedente titolo restrittivo – convalidato dal Giudice di Pace- ), si verifica che, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, non cessa l’efficacia del primo provvedimento restrittivo. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il legislatore ha inteso disciplinare lostatus libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso, prevedendo la perdurante sussistenza del primotitolo restrittivo per tale periodo, in base a quanto disposto dall’ultimo periodo della disposizione censurata. In altre parole, osserva il Collegio, il nuovo titolo restrittivo convalidato dal Tribunale ex art. 6, comma 5 citato, ed il relativo procedimento vanno ad innestarsisenza soluzione di continuità , su di un precedente procedimento inerente al primo titolo restrittivo convalidato dal Giudice di Pace ex art. 14 citato, la cui efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dall’art. 6 d.lgs n. 142 del 2015 citato. In questo modo , ossia strutturando la scansione procedimentale e temporale dei due giudizi in modo da assicurare la copertura provvedimentale imposta dall’art.13, terzo comma, Cost., il legislatore ha disciplinato il raccordo tra i due procedimenti,sicché nel periodo di cui si discute la protrazione della restrizione del richiedente asilo troveràtitolo giustificativo nel primo provvedimento di trattenimento, i cui termini di durata continueranno,perciò, a decorrere anche dopo la manifestazione di volontà di richiesta della protezione internazionale e fino all’adozione del secondo provvedimento di trattenimento disposto ex art.6 citato. 5.2.Alla stregua delle considerazioni che precedono, la censura di cui trattasi è da ritenersi infondata, poiché il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6 citato non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto provvedimento restrittivo, e nella specie non è in contestazione il fatto, accertato dal Tribunale, che detto ultimo termine sia stato rispettato. Contrariamente a quanto denuncia il ricorrente, richiamate le puntualizzazioni della Consulta di cui si è detto, il trattenimento nel periodo dal 20-5-2022 (data della manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale) al 24-5-2022 (data di adozione del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art.6 citato) trovava titolo nel precedente provvedimento di trattenimento della Questura convalidato dal Giudice di Pace di Torino il 20-5-2022e la scansione temporale descrit ta dallo stesso ricorrente consente di escludere la ricorrenza, nella specie, di prassi applicative distorte. Occorre, infatti, ribadire che, come ha chiarito la Consulta nella recentissima pronuncia n.212/2023 già richiamata, il legislatore ha inteso disciplinare lo status libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso , prevedendo, secondo quanto disposto dall’ultimo periodo dell’art. 6, comma 5, del d. lgs. n. 142 del 2015, la perdurante sussistenza del primo titolo restrittivo per tale periodo, la cui efficacia non cessa, ma resta solo sospesa a partire dalla data in cui è adottato il nuovo provvedimento di trattenimento secondo le condizioni di legge stabilite nel citato art. 6 d. lgs. n. 142 del 2015. 6.La Corte ritiene di dover enunciare il seguent e principi o di diritto ex art.384 cod.proc. civ.: «Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsionee in forza di trattenimento disposto ex art.14 del d.lgs. n. 286/1998 , sia nuovamente ivi trattenuto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6 citato non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo». 7. C on il secondo motivo del ricorso iscritto al n.4283/2023 R.G. il ricorrente denuncia la « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, D. Lgs. 142/15, 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08 – superamento dei termini stabiliti per la cd. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale – violazione dell’onere di trasmissione “senza ritardo” del fascicolo dalla Questura alla Commissione territoriale – cessazione del trattenimento del richiedente asilo». 8.La doglianza è espressa ne gli identici termini di quella formulata con l’unico motivo del ricorso n.2581/2023 R.G., sicché devono richiamarsi le stesse considerazioni (cfr. paragrafo 3 e successivi sotto-paragrafi). Occorre soloaggiungere che n el provvedimento di proroga del 21-7-2023il Tribunale ha parimenti accertato il rispetto dei termini della procedura accelerata e ha affermato che il ritardo nell’espletamento della procedura non poteva affatto ritenersi ingiustificato, considerata la presentazione simultanea di un elevato numero di domandedi protezione internazionale da parte di cittadini stranieri . 9.Resta da esaminare i l ricorso iscritto al n.6737/2023 R.G. , affidato ad unico motivo con cui è denunciata la « violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Dir. 2008/115/CE, 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08, 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento – omesso esame delle deduzioni difensive – violazione del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass., nn. 33144/18, 15647/21, 4294/18, 1461/18, 2876/17, 14633/20, 9476/20, 9262/20, 18227/22, 18939/22)». 10.Il ricorso è inammissibile per tardività. 10.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 742 del 1969, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere dal primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero dal 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non ex numero, bensì ex nominatione dierum, spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1° marzo dell'anno successivo (tra le tante, Cass.14147/2020; Cass. 7112/2017; Cass. 19874/2012). 10.2. Nella specie i l provvedimento impugnato è stato comunicato tramite pec il 22agosto 2022 aldifensore, come si dà atto nel ricorso (cfr. anche attestazione di conformità),e il ricorso è stato notificato il 21marzo 2023, allorquando era già scaduto il termine ordinario di impugnazione, computato con l’aggiunta del periodo per la sospensione feriale secondo i principi suesposti. 11. n.2581/2023 R.G 4283/2023 R.G. l ricorso n.6737/2023 R.G . va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intima
Decreto Cassazione n. 36522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris