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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18584/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6Y) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1139 del 28 luglio2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente;Numero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026RILEVATO CHE:− in data 17 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] cadde sulle scale delCineteatro Comunale di Teramo e lamentò lesioni personali (frattura delpolso sinistro e distorsione della spalla destra); successivamente,convenne in giudizio il Comune di Teramo e la società gestrice del teatro,[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il risarcimento dei danni;− si costituirono i convenuti e [OSCURATO:SOCIETA]. chiamò in causa lapropria compagnia assicuratrice della r.c. ([OSCURATO:SOCIETA].) per esseremanlevata;− il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 758 del 30 agosto 2019,accertò la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. (quale gestore e custode),escluse la responsabilità del Comune di Teramo, condannò Smeraldos.r.l. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di euro 8.719,71,rigettò la domanda di manleva proposta verso [OSCURATO:SOCIETA]. (perprescrizione del diritto di garanzia);− avverso tale decisione proposero appello sia [OSCURATO:SOCIETA].(appellante principale) sia [OSCURATO:PERSONA] (appellante incidentale);[OSCURATO:SOCIETA]. domandò l’esclusione della propria responsabilità (o, insubordine, l’affermazione del concorso di colpa della danneggiata) e,nell’ipotesi di condanna, la riforma del capo sulla prescrizione perottenere la manleva da [OSCURATO:SOCIETA].; la Manieri censurò laliquidazione del danno (invocando criteri tabellari diversi) e insistette perl’affermazione della responsabilità anche del Comune di Teramo;− con la sentenza n. 1139 del 28 luglio 2022, la Corte d’appello diL’Aquila accolse parzialmente l’appello principale (affermando unconcorso di colpa paritetico di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1227 c.c. eriducendo conseguentemente il risarcimento) e accolse in parte l’appelloincidentale solo sul quantum, rideterminando il danno non patrimonialecomplessivo in euro 12.923,00 e condannando [OSCURATO:SOCIETA]. acorrisponderne il 50%.; rigettò l’impugnazione incidentale nei confrontiNumero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026del Comune di Teramo e confermò il rigetto della manleva versoGroupama s.p.a. per intervenuta prescrizione (ritenendo che la richiestastragiudiziale del marzo 2012 fosse pervenuta nella sfera di conoscibilitàdi [OSCURATO:SOCIETA]. anche presso l’unità locale del teatro, con applicazionedella presunzione ex art. 1335 c.c., e che la denuncia del sinistro fosseavvenuta oltre il biennio di cui all’art. 2952 c.c.);− avverso quest’ultima decisione - limitatamente al capo dellasentenza di secondo grado che ha ribadito la prescrizione del diritto digaranzia assicurativa e nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in duemotivi;− la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese nel giudiziodi legittimità;− la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, primocomma, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 21/4/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo la ricorrente deduce: «art. 360, 1° comma, n. 3- violazione o falsa applicazione dell’art. 1335 c.c. – inapplicabilità dellapresunzione iuris tantum di conoscenza di una comunicazione inviata amezzo raccomandata a.r., allorché il destinatario indicato in tale missivasia diverso da quello al quale la raccomandata doveva essere effettiva-mente indirizzata. conseguente mancata decorrenza del termine prescri-zionale di cui all’art. 2952, III comma, cod. civile.»;− la ricorrente sostiene che la presunzione di conoscenza ex art. 1335c.c. non si applica perché la raccomandata del marzo 2012 è indirizzataa un destinatario diverso - il [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026- e a un indirizzo non coincidente con la sede legale, di talché non decorreil termine di prescrizione biennale ex art. 2952, terzo comma, c.c.;− il motivo è inammissibile;− per quanto qui rileva, la Corte d’appello ha così spiegato la propriadecisione: «Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di garanziarivolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della propria compagniaGroupama S.p.A. accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata daquest’ultima.

L’assunto della compagnia era ed è che la [OSCURATO:SOCIETA] abbiaavuto cognizione della richiesta risarcitoria il 19-27 marzo 2012 per viadi una lettera della danneggiata mentre la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe provvedutoa darne comunicazione all’assicurazione solo il 26 novembre 2016, benoltre il periodo biennale contemplato dagli articoli 2952, commi 3 e

4. Ladifesa della [OSCURATO:SOCIETA] afferma di non aver mai ricevuto la missiva dellaManieri, indirizzata al Comune di Teramo e al Cineteatro comunale, invia Rozzi n. 9, luogo diverso dalla sede sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., sem-pre in Teramo ma in via Maestri del Lavoro n. 1. … Il motivo è infondatopoiché la lettera inviata dalla signora Manieri è giunta nella sfera di co-gnizione della società [OSCURATO:SOCIETA]..

Come correttamente rilevato dalladifesa della [OSCURATO:SOCIETA] “dall’avviso di ricevimento della raccomandata a.r.n. 13945233331-6, avente come destinatario il “[OSCURATO:PERSONA]”,con sede in Teramo, [OSCURATO:PERSONA], n. 9 ) che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato debita-mente consegnato presso il [OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:PERSONA] della so-cietà [OSCURATO:SOCIETA] dal 1989), un plico contenente la lettera prodottadall’attrice e avente per oggetto la richiesta di risarcimento da partedell’attrice medesima per il sinistro per cui è causa (è appena il caso disegnalare che sia l’insegna installata all’ingresso della struttura ricettiva,sia il logo rinvenibile sulla carta intestata della società cit. recano la dici-tura “[OSCURATO:PERSONA]”).

Come si è visto la società [OSCURATO:SOCIETA]gestisce appunto il [OSCURATO:PERSONA], popolato da persone dipen-Numero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026dente della stessa, concessionaria della gestione del locale.

Giova ricor-dare che nel campo delle comunicazioni negoziali di natura recettizia,non valgono le rigorose regole del perfezionamento delle notificazioni,ma quelle proprie di ogni atto recettizio, anche ad ammettere che la pre-detta comunicazione sia atto recettizio ossia le regole dell’articolo 1335c.c.

Per un “atto unilaterale recettizio” sia pure di contenuto non nego-ziale si applica quindi la “presunzione di conoscenza” stabilita dall’art.1335 c.c., disposizione, questa, che “iuris tantum” collega, al perveni-mento dell’atto all’indirizzo del destinatario, la conoscenza del relativocontenuto che può essere disattesa solamente laddove questi alleghi eprovi l’esistenza di una situazione indipendente da sua colpa che possaaver esplicato efficacia impediente tale conoscenza” (Tribunale, Roma,sez.

V, 07/07/2009, n. 15048; in tal senso anche Tribunale, Napoli,13/05/1991, in Arch. locazioni 1992, 149).

Né in senso contrario, e sem-pre per i motivi sopra visti, può opporsi che la comunicazione sia perve-nuta non alla sede legale ma presso il [OSCURATO:PERSONA], unità localedella stessa società e luogo in cui la società esercita la propria impresaimpiegandone anche i segni distintivi.

Non vi è dubbio quindi che anchela sede del teatro rientri nella sfera di conoscibilità della società Smeraldos.r.l.»;− in altre parole, la Corte d’appello di L’Aquila ha fondato la decisionesul rilievo che la lettera del marzo 2012, spedita con raccomandata a.r.e consegnata presso il “[OSCURATO:PERSONA]” (unità locale della società),era pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’assicurata, applicando lapresunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e richiamando, in terminigenerali, le regole proprie degli atti recettizi;− orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzionedi conoscenza ex art. 1335 c.c. opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivodell’atto all’indirizzo del destinatario, senza che il mittente debba provarela ricezione personale o da parte di soggetto autorizzato e, soprattutto,Numero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026la trasmissione e consegna dell’atto recettizio può essere dimostrata an-che mediante elementi presuntivi, mentre incombe sul destinatario laprova di non averne avuto tempestiva notizia senza colpa (Cass. Sez. 2,26/03/2002, n. 4310, Rv. 553282-01);− pertanto, la censura, nella misura in cui tende a negare in radicela possibilità che la conoscenza della richiesta risarcitoria possa esseredesunta attraverso un percorso presuntivo (incentrato sull’arrivo delplico in un luogo ritenuto rientrante nella sfera di conoscibilità dell’assi-curata), si pone fuori dal paradigma del vizio dedotto e non coglie la ratiodecidendi;− la Corte territoriale ha svolto un accertamento in fatto circa: (i) illuogo di consegna della raccomandata; (ii) la sua riferibilità alla sferaorganizzativa dell’assicurata (unità locale/luogo di esercizio dell’im-presa); (iii) la conseguente operatività della presunzione di conoscenza;− tale accertamento si sostanza in un giudizio di fatto ed è incensu-rabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e cor-retta (Cass. Sez.

L., 07/05/1992, n. 5393, Rv. 477127-01);− il motivo, invece, sollecita una diversa ricostruzione del medesimosegmento fattuale (destinatario indicato, luogo di recapito, effettiva ri-conducibilità di quel luogo all’organizzazione della società), e dunque sirisolve in una richiesta di riesame del merito, estranea al giudizio di cas-sazione;− peraltro, la censura, pur formalmente prospettata come violazionedell’art. 1335 c.c., colpisce in realtà il ragionamento presuntivo postodalla Corte d’appello a base della ritenuta conoscibilità dell’atto (e,quindi, della decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2952 c.c.);− tuttavia, secondo Cass. Sez.

U., 24/01/2018, n. 1785, la deduzionedi una violazione dell’art. 2729 c.c. (nemmeno evocato dalla ricorrente)presuppone che la parte svolga una puntuale critica del percorso infe-Numero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026renziale, mediante: (a) individuazione del ragionamento presuntivo com-piuto dal giudice di merito; (b) chiara esposizione delle ragioni per cuiesso sarebbe irrispettoso dei canoni di gravità, precisione o concordanza;(c) evidenziazione dell’erronea sussunzione del ragionamento sotto taliparadigmi;− nel caso di specie, il ricorso non si confronta con tali rigorosi oneri:non individua analiticamente la catena inferenziale valorizzata dal giudicedi merito (arrivo del plico presso unità locale/luogo di esercizio dell’im-presa; conseguente inserimento dell’atto nella sfera di conoscibilità;mancata prova di un impedimento non colpevole), né spiega, con argo-mentazione calibrata sui paradigmi dell’art. 2729 c.c., in che modo essasarebbe priva di gravità, precisione o concordanza;− la doglianza, insomma, non denuncia un effettivo error in iudicandonei termini consentiti, ma mira a sostituire al ragionamento del giudicedi merito una diversa valutazione delle risultanze, operazione preclusa insede di legittimità;− col secondo motivo si deduce: «art. 360, 1° comma, n. 3 - viola-zione o falsa applicazione dell’art. 2952, 3° comma, cod. civile – richiestarisarcitoria stragiudiziale formulata con riferimento ad un evento lesivoverificatosi per cause diverse, da quelle successivamente addotte in giu-dizio - non implicanti una responsabilità diretta del soggetto assicurato -decorrenza del termine biennale di prescrizione, di cui all’art. 2952 c.c.,in presenza di richiesta risarcitoria stragiudiziale fondata su cause gene-ratrici del danno, diverse da quelle successivamente poste a base delladomanda giudiziale: esclusione»; ad avviso della ricorrente, anche a vo-ler considerare rilevante la lettera del marzo 2012, essa descrive causedella caduta diverse da quelle poi poste a base della domanda giudiziale,sicché non sussiste un rischio di responsabilità diretta dell’assicurato taleda far decorrere il termine biennale ex art. 2952, comma 3, c.c. perl’azione di garanzia/manleva;Numero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026− il motivo è inammissibile;− la ricorrente sostiene, in sintesi, che la missiva stragiudiziale delmarzo 2012 sarebbe stata inidonea a far decorrere la prescrizione ex art.2952 c.c. perché fondata su una diversa causa generatrice del dannorispetto a quella poi dedotta in giudizio (scivolosità intrinseca/mancanzadi strisce antisdrucciolo, invece che presenza di acqua e fango), con con-seguente esclusione della decorrenza del termine biennale;− tuttavia, nel ricorso non è spiegato se, quando e in quali terminitale specifica questione - cioè la pretesa inidoneità “qualitativa” della let-tera a far decorrere la prescrizione perché riferita a fatti generativi diversie non implicanti responsabilità diretta dell’assicurato - sia stata intro-dotta e coltivata nel giudizio di primo grado e/o in appello, né come essasia stata sottoposta alla decisione del giudice di merito;− in tal modo la doglianza si presenta come questione nuova (o, co-munque, come questione di cui non è dimostrata la rituale devoluzioneai giudici di merito) e come tale è inammissibile in sede di legittimità;− in conclusione, il ricorso va respinto;− non occorre provvedere sulle spese, attesa la indefensiodell’intimata;− va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 21 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6Y) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1139 del 28 luglio2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente;Numero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026RILEVATO CHE:− in data 17 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] cadde sulle scale delCineteatro Comunale di Teramo e lamentò lesioni personali (frattura delpolso sinistro e distorsione della spalla destra); successivamente,convenne in giudizio il Comune di Teramo e la società gestrice del teatro,[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il risarcimento dei danni;− si costituirono i convenuti e [OSCURATO:SOCIETA]. chiamò in causa lapropria compagnia assicuratrice della r.c. ([OSCURATO:SOCIETA].) per esseremanlevata;− il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 758 del 30 agosto 2019,accertò la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. (quale gestore e custode),escluse la responsabilità del Comune di Teramo, condannò Smeraldos.r.l. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di euro 8.719,71,rigettò la domanda di manleva proposta verso [OSCURATO:SOCIETA]. (perprescrizione del diritto di garanzia);− avverso tale decisione proposero appello sia [OSCURATO:SOCIETA].(appellante principale) sia [OSCURATO:PERSONA] (appellante incidentale);[OSCURATO:SOCIETA]. domandò l’esclusione della propria responsabilità (o, insubordine, l’affermazione del concorso di colpa della danneggiata) e,nell’ipotesi di condanna, la riforma del capo sulla prescrizione perottenere la manleva da [OSCURATO:SOCIETA].; la Manieri censurò laliquidazione del danno (invocando criteri tabellari diversi) e insistette perl’affermazione della responsabilità anche del Comune di Teramo;− con la sentenza n. 1139 del 28 luglio 2022, la Corte d’appello diL’Aquila accolse parzialmente l’appello principale (affermando unconcorso di colpa paritetico di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1227 c.c. eriducendo conseguentemente il risarcimento) e accolse in parte l’appelloincidentale solo sul quantum, rideterminando il danno non patrimonialecomplessivo in euro 12.923,00 e condannando [OSCURATO:SOCIETA]. acorrisponderne il 50%.; rigettò l’impugnazione incidentale nei confrontiNumero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026del Comune di Teramo e confermò il rigetto della manleva versoGroupama s.p.a. per intervenuta prescrizione (ritenendo che la richiestastragiudiziale del marzo 2012 fosse pervenuta nella sfera di conoscibilitàdi [OSCURATO:SOCIETA]. anche presso l’unità locale del teatro, con applicazionedella presunzione ex art. 1335 c.c., e che la denuncia del sinistro fosseavvenuta oltre il biennio di cui all’art. 2952 c.c.);− avverso quest’ultima decisione - limitatamente al capo dellasentenza di secondo grado che ha ribadito la prescrizione del diritto digaranzia assicurativa e nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in duemotivi;− la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese nel giudiziodi legittimità;− la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, primocomma, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 21/4/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo la ricorrente deduce: «art. 360, 1° comma, n. 3- violazione o falsa applicazione dell’art. 1335 c.c. – inapplicabilità dellapresunzione iuris tantum di conoscenza di una comunicazione inviata amezzo raccomandata a.r., allorché il destinatario indicato in tale missivasia diverso da quello al quale la raccomandata doveva essere effettiva-mente indirizzata. conseguente mancata decorrenza del termine prescri-zionale di cui all’art. 2952, III comma, cod. civile.»;− la ricorrente sostiene che la presunzione di conoscenza ex art. 1335c.c. non si applica perché la raccomandata del marzo 2012 è indirizzataa un destinatario diverso - il [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026- e a un indirizzo non coincidente con la sede legale, di talché non decorreil termine di prescrizione biennale ex art. 2952, terzo comma, c.c.;− il motivo è inammissibile;− per quanto qui rileva, la Corte d’appello ha così spiegato la propriadecisione: «Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di garanziarivolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della propria compagniaGroupama S.p.A. accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata daquest’ultima. L’assunto della compagnia era ed è che la [OSCURATO:SOCIETA] abbiaavuto cognizione della richiesta risarcitoria il 19-27 marzo 2012 per viadi una lettera della danneggiata mentre la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe provvedutoa darne comunicazione all’assicurazione solo il 26 novembre 2016, benoltre il periodo biennale contemplato dagli articoli 2952, commi 3 e 4. Ladifesa della [OSCURATO:SOCIETA] afferma di non aver mai ricevuto la missiva dellaManieri, indirizzata al Comune di Teramo e al Cineteatro comunale, invia Rozzi n. 9, luogo diverso dalla sede sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., sem-pre in Teramo ma in via Maestri del Lavoro n. 1. … Il motivo è infondatopoiché la lettera inviata dalla signora Manieri è giunta nella sfera di co-gnizione della società [OSCURATO:SOCIETA].. Come correttamente rilevato dalladifesa della [OSCURATO:SOCIETA] “dall’avviso di ricevimento della raccomandata a.r.n. 13945233331-6, avente come destinatario il “[OSCURATO:PERSONA]”,con sede in Teramo, [OSCURATO:PERSONA], n. 9 ) che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato debita-mente consegnato presso il [OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:PERSONA] della so-cietà [OSCURATO:SOCIETA] dal 1989), un plico contenente la lettera prodottadall’attrice e avente per oggetto la richiesta di risarcimento da partedell’attrice medesima per il sinistro per cui è causa (è appena il caso disegnalare che sia l’insegna installata all’ingresso della struttura ricettiva,sia il logo rinvenibile sulla carta intestata della società cit. recano la dici-tura “[OSCURATO:PERSONA]”). Come si è visto la società [OSCURATO:SOCIETA]gestisce appunto il [OSCURATO:PERSONA], popolato da persone dipen-Numero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026dente della stessa, concessionaria della gestione del locale. Giova ricor-dare che nel campo delle comunicazioni negoziali di natura recettizia,non valgono le rigorose regole del perfezionamento delle notificazioni,ma quelle proprie di ogni atto recettizio, anche ad ammettere che la pre-detta comunicazione sia atto recettizio ossia le regole dell’articolo 1335c.c. Per un “atto unilaterale recettizio” sia pure di contenuto non nego-ziale si applica quindi la “presunzione di conoscenza” stabilita dall’art.1335 c.c., disposizione, questa, che “iuris tantum” collega, al perveni-mento dell’atto all’indirizzo del destinatario, la conoscenza del relativocontenuto che può essere disattesa solamente laddove questi alleghi eprovi l’esistenza di una situazione indipendente da sua colpa che possaaver esplicato efficacia impediente tale conoscenza” (Tribunale, Roma,sez. V, 07/07/2009, n. 15048; in tal senso anche Tribunale, Napoli,13/05/1991, in Arch. locazioni 1992, 149). Né in senso contrario, e sem-pre per i motivi sopra visti, può opporsi che la comunicazione sia perve-nuta non alla sede legale ma presso il [OSCURATO:PERSONA], unità localedella stessa società e luogo in cui la società esercita la propria impresaimpiegandone anche i segni distintivi. Non vi è dubbio quindi che anchela sede del teatro rientri nella sfera di conoscibilità della società Smeraldos.r.l.»;− in altre parole, la Corte d’appello di L’Aquila ha fondato la decisionesul rilievo che la lettera del marzo 2012, spedita con raccomandata a.r.e consegnata presso il “[OSCURATO:PERSONA]” (unità locale della società),era pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’assicurata, applicando lapresunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e richiamando, in terminigenerali, le regole proprie degli atti recettizi;− orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzionedi conoscenza ex art. 1335 c.c. opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivodell’atto all’indirizzo del destinatario, senza che il mittente debba provarela ricezione personale o da parte di soggetto autorizzato e, soprattutto,Numero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026la trasmissione e consegna dell’atto recettizio può essere dimostrata an-che mediante elementi presuntivi, mentre incombe sul destinatario laprova di non averne avuto tempestiva notizia senza colpa (Cass. Sez. 2,26/03/2002, n. 4310, Rv. 553282-01);− pertanto, la censura, nella misura in cui tende a negare in radicela possibilità che la conoscenza della richiesta risarcitoria possa esseredesunta attraverso un percorso presuntivo (incentrato sull’arrivo delplico in un luogo ritenuto rientrante nella sfera di conoscibilità dell’assi-curata), si pone fuori dal paradigma del vizio dedotto e non coglie la ratiodecidendi;− la Corte territoriale ha svolto un accertamento in fatto circa: (i) illuogo di consegna della raccomandata; (ii) la sua riferibilità alla sferaorganizzativa dell’assicurata (unità locale/luogo di esercizio dell’im-presa); (iii) la conseguente operatività della presunzione di conoscenza;− tale accertamento si sostanza in un giudizio di fatto ed è incensu-rabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e cor-retta (Cass. Sez. L., 07/05/1992, n. 5393, Rv. 477127-01);− il motivo, invece, sollecita una diversa ricostruzione del medesimosegmento fattuale (destinatario indicato, luogo di recapito, effettiva ri-conducibilità di quel luogo all’organizzazione della società), e dunque sirisolve in una richiesta di riesame del merito, estranea al giudizio di cas-sazione;− peraltro, la censura, pur formalmente prospettata come violazionedell’art. 1335 c.c., colpisce in realtà il ragionamento presuntivo postodalla Corte d’appello a base della ritenuta conoscibilità dell’atto (e,quindi, della decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2952 c.c.);− tuttavia, secondo Cass. Sez. U., 24/01/2018, n. 1785, la deduzionedi una violazione dell’art. 2729 c.c. (nemmeno evocato dalla ricorrente)presuppone che la parte svolga una puntuale critica del percorso infe-Numero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026renziale, mediante: (a) individuazione del ragionamento presuntivo com-piuto dal giudice di merito; (b) chiara esposizione delle ragioni per cuiesso sarebbe irrispettoso dei canoni di gravità, precisione o concordanza;(c) evidenziazione dell’erronea sussunzione del ragionamento sotto taliparadigmi;− nel caso di specie, il ricorso non si confronta con tali rigorosi oneri:non individua analiticamente la catena inferenziale valorizzata dal giudicedi merito (arrivo del plico presso unità locale/luogo di esercizio dell’im-presa; conseguente inserimento dell’atto nella sfera di conoscibilità;mancata prova di un impedimento non colpevole), né spiega, con argo-mentazione calibrata sui paradigmi dell’art. 2729 c.c., in che modo essasarebbe priva di gravità, precisione o concordanza;− la doglianza, insomma, non denuncia un effettivo error in iudicandonei termini consentiti, ma mira a sostituire al ragionamento del giudicedi merito una diversa valutazione delle risultanze, operazione preclusa insede di legittimità;− col secondo motivo si deduce: «art. 360, 1° comma, n. 3 - viola-zione o falsa applicazione dell’art. 2952, 3° comma, cod. civile – richiestarisarcitoria stragiudiziale formulata con riferimento ad un evento lesivoverificatosi per cause diverse, da quelle successivamente addotte in giu-dizio - non implicanti una responsabilità diretta del soggetto assicurato -decorrenza del termine biennale di prescrizione, di cui all’art. 2952 c.c.,in presenza di richiesta risarcitoria stragiudiziale fondata su cause gene-ratrici del danno, diverse da quelle successivamente poste a base delladomanda giudiziale: esclusione»; ad avviso della ricorrente, anche a vo-ler considerare rilevante la lettera del marzo 2012, essa descrive causedella caduta diverse da quelle poi poste a base della domanda giudiziale,sicché non sussiste un rischio di responsabilità diretta dell’assicurato taleda far decorrere il termine biennale ex art. 2952, comma 3, c.c. perl’azione di garanzia/manleva;Numero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026− il motivo è inammissibile;− la ricorrente sostiene, in sintesi, che la missiva stragiudiziale delmarzo 2012 sarebbe stata inidonea a far decorrere la prescrizione ex art.2952 c.c. perché fondata su una diversa causa generatrice del dannorispetto a quella poi dedotta in giudizio (scivolosità intrinseca/mancanzadi strisce antisdrucciolo, invece che presenza di acqua e fango), con con-seguente esclusione della decorrenza del termine biennale;− tuttavia, nel ricorso non è spiegato se, quando e in quali terminitale specifica questione - cioè la pretesa inidoneità “qualitativa” della let-tera a far decorrere la prescrizione perché riferita a fatti generativi diversie non implicanti responsabilità diretta dell’assicurato - sia stata intro-dotta e coltivata nel giudizio di primo grado e/o in appello, né come essasia stata sottoposta alla decisione del giudice di merito;− in tal modo la doglianza si presenta come questione nuova (o, co-munque, come questione di cui non è dimostrata la rituale devoluzioneai giudici di merito) e come tale è inammissibile in sede di legittimità;− in conclusione, il ricorso va respinto;− non occorre provvedere sulle spese, attesa la indefensiodell’intimata;− va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 4616/2023Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 18584/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 21 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 18584/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris