Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:1088
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0049_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 dicembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – mute-labs (mute labs)
(causa T‑49/25)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo mute labs – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore MuteDesign – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 16, 24, 95, 99)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 21)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi mute labs e MuteDesign
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 26, 30, 31, 49, 53, 66, 75, 83, 85, 90, 101)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 32‑34, 36, 65, 86, 89)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Elementi di un marchio aventi carattere descrittivo
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 52, 79, 80)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 56)
7.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 58‑61)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla mute-labs GmbH.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.