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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 00788/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; sentito inoltre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si associa alle richieste del co-difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 3/3/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], e per l'effetto ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'imputazione cautelare di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], e connesse violazioni in materia di armi, fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ha osservato il collegio che ricorrono i gravi indizi dei contestati delitti, convergenti sulla persona dell'indagato, e sintetizzabili nell'uso della medesima pistola già impiegata per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (parente dell'odierna persona offesa) per il quale il Gallo è stato condannato in primo grado, nell'uso di una motocicletta in entrambi gli agguati, nell'analisi dei tabulati telefonici che attestano la presenza dell'indagato nel momento e nel luogo del delitto.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico articolato motivo violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, comma 2, 273 e 309, comma 9, cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione.

Vi è sollecitazione subordinata di assegnazione del procedimento alle Sezioni Unite penali per dirimere il contrasto interpretativo.

Il ricorrente sostiene che ai fini dell'apprezzamento della gravità indiziaria, anche in sede cautelare, si debba applicare la metodologia di valutazione elaborata per il processo indiziario a tenore dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui il compendio cautelare si componga di elementi di prova indiretta (id est: elementi indiziari).

Nel caso di specie, quindi, il solo dato della coincidenza dell'arma utilizzata per entrambi i delitti - omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - non integra il livello di gravità indiziaria richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen., con la conseguenza che la discrezionalità valutativa del giudicante non può esercitarsi, difettando la certezza del fatto da cui trarre il convincimento.

Nella sua valuta- zione, il Tribunale cautelare ha disatteso la disposizione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., affidandosi ad elementi indiziari di ridotta idoneità inferenziale e giungendo ad una valutazione monca e caratterizzata da affermazioni assertive e probabilistiche.

Si sono quindi passati in rassegna gli specifici indizi valorizzati dai giudici cautelari, rilevando che l'identità dell'arma utilizzata contro i due Berlingieri non presenta il carattere della gravità nei confronti dell'indagato, il quale non risulta ancora definitivamente condannato per l'omicidio del primo.Parimenti, è incerto il dato che si trae in ordine alla presenza del Gallo presso il bar Millennium nel pomeriggio del 22/2/2017, in quanto l'aggancio del cellulare dell'indagato di una cella servente la zona di detto bar indica una mera compatibilità generica della presenza del Gallo estesa ad una vasta area cittadina comprendente anche tale bar.

La difesa ridimensiona anche il dato delle analoghe modalità di esecuzione dell'omicidio e del tentato omicidio, rilevando che gli elementi della vicinanza cronologica tra i due delitti e della presenza in entrambi i casi di una motocicletta non sono pregnanti, né sono stati illustrati nella loro portata indiziante con specifico riferimento all'indagato.

Infine, rilevata l'esistenza di un contrasto interpretativo in seno a questa Corte di cassazione quanto allo standard probatorio da applicarsi in sede caute- lare per l'affermazione della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., oltre che per la speciale importanza della questione giuridica sollevata, il ricorrente sollecita l'assegnazione del caso alle Sezioni Unite penali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

Iniziando con l'esame della questione teorica sottoposta a questa Corte, si osserva che è orientamento consolidato dell'esegesi di legittimità, e condiviso anche da questo collegio, quello che ritiene che «Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi e altri, Rv. 253511).Le minoritarie pronunce che hanno teorizzato una assimilazione dello standard valutativo in sede cautelare a quello richiesto per l'affermazione di penale responsabilità, si innestano in vicende giudiziarie del tutto eterogenee e connotate da caratteri peculiari, quali la natura dei reati in questione — Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690: in tema di reati contro la pubblica amministrazione, implicanti la necessità di valutare anche una serie di elementi normativi della fattispecie — peraltro in una ricostruzione della vicenda concreta connotata da svariati apprezzamenti di mera verosimiglianza, dato che accomuna, a parti invertite (trattandosi qui di ricorso fondato su "congetture di fantasia"), anche il caso esaminato nella sentenza di Sez. 4, n. 25239 del 2016, Cavallaro, Rv. 267424.

Pertanto, non si ravvisa alcun effettivo contrasto giurisprudenziale, restando immutata la condivisa regola di valutazione degli indizi a fini cautelari per cui è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati adde- bitatigli, regola corrispondente alla ratio propria della sede cautelare e ricavata dall'attenta ricostruzione del tessuto normativo, che indica nel richiamo esclusivo effettuato dal comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. ai soli commi 3 e 4, ma non anche al comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen. il fondamento giuridico di tale differente standard valutativo.

In conclusione, non residua alcun margine per la sollecitata sottoposizione della questione interpretativa alle Sezioni Unite di questa Corte.

2. Passando all'esame della fattispecie concreta, si ritiene che le critiche rivolte al Tribunale del riesame di Catanzaro siano destituite di fondamento.

In linea generale, si richiama la prima regola interpretativa in tema di valutazione di un compendio indiziario, tanto più in sede cautelare, che afferma: «Ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine» (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789).

Invero, nel caso in esame, si è al cospetto di una pluralità di indizi che la difesa dell'indagato reputa non significativi, contrastandone la valenza mediante ricorso al metodo della scomposizione dell'insieme e della demolizione del singolo indizio, prescindendo da quell'opera di valutazione unitaria che consente alla "convergenza del molteplice" di dare significato pregnante ed univoco al singolo componente.

Nella specie, l'elemento principe è l'esito della perizia balistica effettuata sui bossoli rinvenuti nel luogo del fatto, che ha accertato l'esplosione dei colpi dalla medesima arma con cui, nel gennaio 2017, era stato commesso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato all'ergastolo, condanna confermata in appello.

Del resto, si evidenzia nell'impugnata ordinanza che tale arma compare anche in altre vicende delittuose, specificamente gli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i cui processi sono in corso a carico del medesimo [OSCURATO:PERSONA].

Va riconosciuto a tale elemento il carattere di indizio "grave", ovvero quello pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (Sez. 6, n. 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610).

A contorno di tale pregnante elemento, si pongono ulteriori indizi valoriz- zabili in fase cautelare, tra cui si segnala l'esame dei tabulati telefonici, che attesta la presenza del Gallo nella zona del bar Millennium, dove la vittima era stata presente nel pomeriggio del 22/2/2017, ivi permanendo fino al momento del rientro a casa, nelle cui adiacenze era stato condotto l'agguato.

Lo stesso Tribunale del riesame ha indicato tale indizio come attestante la presenza dell'indagato nel raggio di copertura di una zona cittadina e non nello specifico luogo del bar, tuttavia - ha specificato - si tratta di un elemento che rivela la compatibilità della presenza del Gallo in detta zona, ed assume maggiore significato indiziante in unione con il dato della medesima pistola utilizzata in altri omicidi per i quali la responsabilità dell'odierno indagato sta progressivamente mutando da ipotesi investigativa a compiuto accertamento processuale di merito.

Vi è quanto basta per affermare, in sede cautelare, la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., nei termini precedentemente indicati.

Quanto all'ulteriore elemento sottoposto a critica demolitoria del signifi- cato indiziante, ovvero la presenza in entrambi i casi delittuosi di una moto- cicletta, si rileva che l'impugnata ordinanza ha soltanto dato atto del fatto che nella presente indagine [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che, in occasione di una visita, qualcuno gli aveva raccontato di avere udito, dopo gli spari, il rumore di una moto che si allontanava a forte velocità, informazione che lo aveva indotto a pensare che colui che gli aveva sparato si fosse dileguato a bordo di una moto.

Si tratta all'evidenza di un elemento allo stato non passibile di particolare significato, ove non si recuperi la fonte dell'informazione, così da rendere il dato utilizzabile in proiezione processuale.

Tuttavia, ciò non muta la corretta valutazione della piattaforma indiziaria in precedenza illustrata dal Tribunale cautelare in termini di gravità, da ciò conseguendo la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; sentito inoltre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si associa alle richieste del co-difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 3/3/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], e per l'effetto ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'imputazione cautelare di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], e connesse violazioni in materia di armi, fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha osservato il collegio che ricorrono i gravi indizi dei contestati delitti, convergenti sulla persona dell'indagato, e sintetizzabili nell'uso della medesima pistola già impiegata per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (parente dell'odierna persona offesa) per il quale il Gallo è stato condannato in primo grado, nell'uso di una motocicletta in entrambi gli agguati, nell'analisi dei tabulati telefonici che attestano la presenza dell'indagato nel momento e nel luogo del delitto. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico articolato motivo violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, comma 2, 273 e 309, comma 9, cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione. Vi è sollecitazione subordinata di assegnazione del procedimento alle Sezioni Unite penali per dirimere il contrasto interpretativo. Il ricorrente sostiene che ai fini dell'apprezzamento della gravità indiziaria, anche in sede cautelare, si debba applicare la metodologia di valutazione elaborata per il processo indiziario a tenore dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui il compendio cautelare si componga di elementi di prova indiretta (id est: elementi indiziari). Nel caso di specie, quindi, il solo dato della coincidenza dell'arma utilizzata per entrambi i delitti - omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - non integra il livello di gravità indiziaria richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen., con la conseguenza che la discrezionalità valutativa del giudicante non può esercitarsi, difettando la certezza del fatto da cui trarre il convincimento. Nella sua valuta- zione, il Tribunale cautelare ha disatteso la disposizione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., affidandosi ad elementi indiziari di ridotta idoneità inferenziale e giungendo ad una valutazione monca e caratterizzata da affermazioni assertive e probabilistiche. Si sono quindi passati in rassegna gli specifici indizi valorizzati dai giudici cautelari, rilevando che l'identità dell'arma utilizzata contro i due Berlingieri non presenta il carattere della gravità nei confronti dell'indagato, il quale non risulta ancora definitivamente condannato per l'omicidio del primo.Parimenti, è incerto il dato che si trae in ordine alla presenza del Gallo presso il bar Millennium nel pomeriggio del 22/2/2017, in quanto l'aggancio del cellulare dell'indagato di una cella servente la zona di detto bar indica una mera compatibilità generica della presenza del Gallo estesa ad una vasta area cittadina comprendente anche tale bar. La difesa ridimensiona anche il dato delle analoghe modalità di esecuzione dell'omicidio e del tentato omicidio, rilevando che gli elementi della vicinanza cronologica tra i due delitti e della presenza in entrambi i casi di una motocicletta non sono pregnanti, né sono stati illustrati nella loro portata indiziante con specifico riferimento all'indagato. Infine, rilevata l'esistenza di un contrasto interpretativo in seno a questa Corte di cassazione quanto allo standard probatorio da applicarsi in sede caute- lare per l'affermazione della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., oltre che per la speciale importanza della questione giuridica sollevata, il ricorrente sollecita l'assegnazione del caso alle Sezioni Unite penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. Iniziando con l'esame della questione teorica sottoposta a questa Corte, si osserva che è orientamento consolidato dell'esegesi di legittimità, e condiviso anche da questo collegio, quello che ritiene che «Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi e altri, Rv. 253511).Le minoritarie pronunce che hanno teorizzato una assimilazione dello standard valutativo in sede cautelare a quello richiesto per l'affermazione di penale responsabilità, si innestano in vicende giudiziarie del tutto eterogenee e connotate da caratteri peculiari, quali la natura dei reati in questione — Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690: in tema di reati contro la pubblica amministrazione, implicanti la necessità di valutare anche una serie di elementi normativi della fattispecie — peraltro in una ricostruzione della vicenda concreta connotata da svariati apprezzamenti di mera verosimiglianza, dato che accomuna, a parti invertite (trattandosi qui di ricorso fondato su "congetture di fantasia"), anche il caso esaminato nella sentenza di Sez. 4, n. 25239 del 2016, Cavallaro, Rv. 267424. Pertanto, non si ravvisa alcun effettivo contrasto giurisprudenziale, restando immutata la condivisa regola di valutazione degli indizi a fini cautelari per cui è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati adde- bitatigli, regola corrispondente alla ratio propria della sede cautelare e ricavata dall'attenta ricostruzione del tessuto normativo, che indica nel richiamo esclusivo effettuato dal comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. ai soli commi 3 e 4, ma non anche al comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen. il fondamento giuridico di tale differente standard valutativo. In conclusione, non residua alcun margine per la sollecitata sottoposizione della questione interpretativa alle Sezioni Unite di questa Corte. 2. Passando all'esame della fattispecie concreta, si ritiene che le critiche rivolte al Tribunale del riesame di Catanzaro siano destituite di fondamento. In linea generale, si richiama la prima regola interpretativa in tema di valutazione di un compendio indiziario, tanto più in sede cautelare, che afferma: «Ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine» (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789). Invero, nel caso in esame, si è al cospetto di una pluralità di indizi che la difesa dell'indagato reputa non significativi, contrastandone la valenza mediante ricorso al metodo della scomposizione dell'insieme e della demolizione del singolo indizio, prescindendo da quell'opera di valutazione unitaria che consente alla "convergenza del molteplice" di dare significato pregnante ed univoco al singolo componente. Nella specie, l'elemento principe è l'esito della perizia balistica effettuata sui bossoli rinvenuti nel luogo del fatto, che ha accertato l'esplosione dei colpi dalla medesima arma con cui, nel gennaio 2017, era stato commesso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato all'ergastolo, condanna confermata in appello. Del resto, si evidenzia nell'impugnata ordinanza che tale arma compare anche in altre vicende delittuose, specificamente gli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i cui processi sono in corso a carico del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Va riconosciuto a tale elemento il carattere di indizio "grave", ovvero quello pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (Sez. 6, n. 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610). A contorno di tale pregnante elemento, si pongono ulteriori indizi valoriz- zabili in fase cautelare, tra cui si segnala l'esame dei tabulati telefonici, che attesta la presenza del Gallo nella zona del bar Millennium, dove la vittima era stata presente nel pomeriggio del 22/2/2017, ivi permanendo fino al momento del rientro a casa, nelle cui adiacenze era stato condotto l'agguato. Lo stesso Tribunale del riesame ha indicato tale indizio come attestante la presenza dell'indagato nel raggio di copertura di una zona cittadina e non nello specifico luogo del bar, tuttavia - ha specificato - si tratta di un elemento che rivela la compatibilità della presenza del Gallo in detta zona, ed assume maggiore significato indiziante in unione con il dato della medesima pistola utilizzata in altri omicidi per i quali la responsabilità dell'odierno indagato sta progressivamente mutando da ipotesi investigativa a compiuto accertamento processuale di merito. Vi è quanto basta per affermare, in sede cautelare, la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., nei termini precedentemente indicati. Quanto all'ulteriore elemento sottoposto a critica demolitoria del signifi- cato indiziante, ovvero la presenza in entrambi i casi delittuosi di una moto- cicletta, si rileva che l'impugnata ordinanza ha soltanto dato atto del fatto che nella presente indagine [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che, in occasione di una visita, qualcuno gli aveva raccontato di avere udito, dopo gli spari, il rumore di una moto che si allontanava a forte velocità, informazione che lo aveva indotto a pensare che colui che gli aveva sparato si fosse dileguato a bordo di una moto. Si tratta all'evidenza di un elemento allo stato non passibile di particolare significato, ove non si recuperi la fonte dell'informazione, così da rendere il dato utilizzabile in proiezione processuale. Tuttavia, ciò non muta la corretta valutazione della piattaforma indiziaria in precedenza illustrata dal Tribunale cautelare in termini di gravità, da ciò conseguendo la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempim
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