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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16501/2026

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ntante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.821/2025 depositatail 07/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che a seguito della comunicazione della proposta partericorrente ha depositato atto con il quale dichiara di aderire alla stessa;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 22303/2025Numero sezionale 477/2026Numero di raccolta generale 16501/2026Data pubblicazione 27/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge condistrazione in favore dei difensori antistatari.Così deciso in Roma, il 27/05/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.821/2025 depositatail 07/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che a seguito della comunicazione della proposta partericorrente ha depositato atto con il quale dichiara di aderire alla stessa;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 22303/2025Numero sezionale 477/2026Numero di raccolta generale 16501/2026Data pubblicazione 27/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge condistrazione in favore dei difensori antistatari.Così deciso in Roma, il 27/05/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo
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