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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 35935/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA I motivi dedotti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili perché manifestamente infondati.

In particolare, il primo motivo di ricorso prospetta l'assenza degli elementi essenziali del reato per non avere il ricorrente concretamente posto in pericolo l'incolumità degli agenti e per essersi meramente dato alla fuga.

Tale prospettazione, tuttavia, non solo non tiene conto dell'adeguata motivazione fornita dal giudice di merito in punto di responsabilità, ma si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che "integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità" (Sez. 6., n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765).

Il secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per non avere applicato la causa di non punibilità prevista di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è stato dedotto in appello, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso.

La valutazione del giudice di appello in punto di pena, censurata con il terzo e il quarto motivo di ricorso, appare immune da censure giacché il giudice di merito ha correttamente dato conto degli elementi di fatto e di diritto posti alla base del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravante teleologica, nonché della pena nel complesso irrogata.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere es so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA I motivi dedotti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili perché manifestamente infondati. In particolare, il primo motivo di ricorso prospetta l'assenza degli elementi essenziali del reato per non avere il ricorrente concretamente posto in pericolo l'incolumità degli agenti e per essersi meramente dato alla fuga. Tale prospettazione, tuttavia, non solo non tiene conto dell'adeguata motivazione fornita dal giudice di merito in punto di responsabilità, ma si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che "integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità" (Sez. 6., n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765). Il secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per non avere applicato la causa di non punibilità prevista di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è stato dedotto in appello, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso. La valutazione del giudice di appello in punto di pena, censurata con il terzo e il quarto motivo di ricorso, appare immune da censure giacché il giudice di merito ha correttamente dato conto degli elementi di fatto e di diritto posti alla base del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravante teleologica, nonché della pena nel complesso irrogata. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere es so
Sentenza Cassazione n. 35935/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris