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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29830/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 novembre 2022, il Tribunale di Matera, decidendo quale giudice del rinvio, ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva rigettato l'istanza di dissequestro di una trattrice al medesimo appartenente.

Il mezzo era stato sottoposto a sequestro preventivo impeditivo in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 152 del 2006 in quanto utilizzato per l'illecito smaltimento di rifiuti (nella specie, mandarini) provenienti dall'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente ed indagato, unitamente al padre, nel procedimento.

2. Avverso tale ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e motivazione carente, e meramente apparente, nella parte in cui si ribadisce la persistente attualità delle esigenze cautelari.

In particolare, si lamenta che, pur formalmente valutando - come prescritto dalla sentenza rescindente - le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio le aveva in realtà trascurate, contrapponendovi apodittiche affermazioni non idonee ad esprimere un reale tessuto motivazionale per affermare come fosse altamente probabile che costui continuasse a produrre rifiuti da dover smaltire.

Travisando un'altra prova dichiarativa - vale a dire le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuto dipendente di [OSCURATO:PERSONA] anziché del padre Carmelo e quindi riferendo all'azienda del primo le circostanze che il dichiarante aveva invece riferito all'azienda del secondo - l'ordinanza aveva concluso che la trattrice in sequestro era indispensabile nell'esercizio dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], sì da giustificare la necessità del mantenimento del sequestro.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e motivazione carente nella parte in cui l'ordinanza affronta la devoluta questione di terzo in buona fede del ricorrente rispetto alla commissione del reato.

Pur dando atto della propria posizione di indagato nel procedimento, il ricorrente osserva che la provvisoria imputazione non individua nei suoi confronti alcuna particolare condotta attiva od omissiva e il Tribunale non aveva chiaramente definito la sua posizione.

Utilizzando le travisate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e rendendo così una motivazione connotata da radicali vizi logici, l'ordinanza aveva dedotto una stretta collaborazione tra padre e figlio nella conduzione dell'azienda del secondo e la propensione del genitore a mettere a disposizione del figlio i propri mezzi. [OSCURATO:PERSONA]

1. In accoglimento del primo motivo di ricorso - con conseguente assorbimento del secondo - l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio essendo apparente la motivazione sull'elemento di novità addotto a sostegno della richiesta di revoca del provvedimento cautelare reale.

2. Occorre premettere che, con sent. n. 1610 del 16/11/2021, questa Corte - Terza sezione - aveva annullato con rinvio la prima ordinanza di rigetto dell'appello cautelare rilevando l'omessa motivazione con riguardo all'elemento di novità addotto a sostegno della cessazione delle esigenze cautelari che avevano determinato il sequestro del mezzo agricolo.

Tale elemento di novità sarebbe consistito nelle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della cui attività era stato contestato il reato di illecito smaltimento di rifiuti oggetto di indagine, il quale aveva riferito come, successivamente al sequestro, lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'azienda sarebbe sempre avvenuto attraverso una ditta all'uopo autorizzata.

Con successiva sent. n. 1113 del 20/09/2022, questa Corte - Quarta sezione - ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'appello cautelare emessa dal giudice del rinvio, essendosi questa limitata ad argomentare la necessaria permanenza del vincolo cautelare sulla diversa ragione della confiscabilità del bene in sequestro.

Rilevando che il sequestro del mezzo era stato disposto unicamente ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e non (anche) ai sensi del secondo comma di tale disposizione, la nuova pronuncia rescindente ha censurando tale ratio decidendi per violazione del principio del contraddittorio, conseguentemente rilevando la violazione di legge, anche dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per essere nuovamente mancata la motivazione sulle dichiarazioni dell'informatore Berardi.

3. Ciò premesso, osserva il Collegio che l'ordinanza nuovamente resa in sede di giudizio di rinvio e qui impugnata, senza affermarne l'inattendibilità dell'informatore - e, anzi, rilevando che la sua deposizione trova riscontro nella documentazione fiscale prodotta - attesta in modo congetturale circostanze che le dichiarazioni del Berillardi, quali riportate nello stesso provvedimento (pag. 2), radicalmente smentiscono, vale a dire che, pur dopo il sequestro, risalente al 1° febbraio 2021, l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato a produrre rifiuti (in particolare frutta non vendibile) che rischierebbero di essere illecitamente smaltiti. [OSCURATO:PERSONA] ha invece escluso questa eventualità dichiarando che tutta la frutta non venduta per il mercato del fresco viene acquistata - e prelevata - da un'industria di trasformazione con la quale l'imprenditore agricolo ha stipulato un apposito contratto la cui esecuzione, secondo la stessa ordinanza, trova conferma nella documentazione fiscale prodotta.

Anche sotto altro profilo la motivazione è apparente ed inidonea a rendere ragione dell'iter logico seguito per affermare l'essenzialità della funzione della trattrice in sequestro nell'azienda agricola ove il reato oggetto di procedimento si era consumato e, dunque, la probabilità di reiterazione della condotta illecita.

Richiamando le dichiarazioni rese dall'informatore [OSCURATO:PERSONA] circa la funzione essenziale ed insostituibile di quel mezzo nell'azienda di cui egli è dipendente, l'ordinanza (pag. 3) le riferisce erroneamente all'azienda di [OSCURATO:PERSONA], mentre il dichiarante è invece dipendente dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dallo stralcio del verbale di s.i.t. riprodotto a pag. 15 del ricorso.

Del pari radicalmente incongruenti con gli elementi di prova assunti sono le conseguenti conclusioni - dedotte da tale prova dichiarativa - circa la stretta collaborazione che vi sarebbe tra padre e figlio nella conduzione dell'azienda agricola di quest'ultimo, vale a dire dell'impresa ove si era verificato il fatto illecito oggetto di procedimento ed in relazione alla quale soltanto il giudice del merito cautelare ha ravvisato il periculum connesso alla libera disponibilità del mezzo in sequestro.

4. I rilievi che precedono impongono dunque di ritenere meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, proprio perché fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) e che rendono l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 4 f/

5. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Matera.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 novembre 2022, il Tribunale di Matera, decidendo quale giudice del rinvio, ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva rigettato l'istanza di dissequestro di una trattrice al medesimo appartenente. Il mezzo era stato sottoposto a sequestro preventivo impeditivo in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 152 del 2006 in quanto utilizzato per l'illecito smaltimento di rifiuti (nella specie, mandarini) provenienti dall'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente ed indagato, unitamente al padre, nel procedimento. 2. Avverso tale ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e motivazione carente, e meramente apparente, nella parte in cui si ribadisce la persistente attualità delle esigenze cautelari. In particolare, si lamenta che, pur formalmente valutando - come prescritto dalla sentenza rescindente - le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio le aveva in realtà trascurate, contrapponendovi apodittiche affermazioni non idonee ad esprimere un reale tessuto motivazionale per affermare come fosse altamente probabile che costui continuasse a produrre rifiuti da dover smaltire. Travisando un'altra prova dichiarativa - vale a dire le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuto dipendente di [OSCURATO:PERSONA] anziché del padre Carmelo e quindi riferendo all'azienda del primo le circostanze che il dichiarante aveva invece riferito all'azienda del secondo - l'ordinanza aveva concluso che la trattrice in sequestro era indispensabile nell'esercizio dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], sì da giustificare la necessità del mantenimento del sequestro. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e motivazione carente nella parte in cui l'ordinanza affronta la devoluta questione di terzo in buona fede del ricorrente rispetto alla commissione del reato. Pur dando atto della propria posizione di indagato nel procedimento, il ricorrente osserva che la provvisoria imputazione non individua nei suoi confronti alcuna particolare condotta attiva od omissiva e il Tribunale non aveva chiaramente definito la sua posizione. Utilizzando le travisate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e rendendo così una motivazione connotata da radicali vizi logici, l'ordinanza aveva dedotto una stretta collaborazione tra padre e figlio nella conduzione dell'azienda del secondo e la propensione del genitore a mettere a disposizione del figlio i propri mezzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento del primo motivo di ricorso - con conseguente assorbimento del secondo - l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio essendo apparente la motivazione sull'elemento di novità addotto a sostegno della richiesta di revoca del provvedimento cautelare reale. 2. Occorre premettere che, con sent. n. 1610 del 16/11/2021, questa Corte - Terza sezione - aveva annullato con rinvio la prima ordinanza di rigetto dell'appello cautelare rilevando l'omessa motivazione con riguardo all'elemento di novità addotto a sostegno della cessazione delle esigenze cautelari che avevano determinato il sequestro del mezzo agricolo. Tale elemento di novità sarebbe consistito nelle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della cui attività era stato contestato il reato di illecito smaltimento di rifiuti oggetto di indagine, il quale aveva riferito come, successivamente al sequestro, lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'azienda sarebbe sempre avvenuto attraverso una ditta all'uopo autorizzata. Con successiva sent. n. 1113 del 20/09/2022, questa Corte - Quarta sezione - ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'appello cautelare emessa dal giudice del rinvio, essendosi questa limitata ad argomentare la necessaria permanenza del vincolo cautelare sulla diversa ragione della confiscabilità del bene in sequestro. Rilevando che il sequestro del mezzo era stato disposto unicamente ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e non (anche) ai sensi del secondo comma di tale disposizione, la nuova pronuncia rescindente ha censurando tale ratio decidendi per violazione del principio del contraddittorio, conseguentemente rilevando la violazione di legge, anche dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per essere nuovamente mancata la motivazione sulle dichiarazioni dell'informatore Berardi. 3. Ciò premesso, osserva il Collegio che l'ordinanza nuovamente resa in sede di giudizio di rinvio e qui impugnata, senza affermarne l'inattendibilità dell'informatore - e, anzi, rilevando che la sua deposizione trova riscontro nella documentazione fiscale prodotta - attesta in modo congetturale circostanze che le dichiarazioni del Berillardi, quali riportate nello stesso provvedimento (pag. 2), radicalmente smentiscono, vale a dire che, pur dopo il sequestro, risalente al 1° febbraio 2021, l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato a produrre rifiuti (in particolare frutta non vendibile) che rischierebbero di essere illecitamente smaltiti. [OSCURATO:PERSONA] ha invece escluso questa eventualità dichiarando che tutta la frutta non venduta per il mercato del fresco viene acquistata - e prelevata - da un'industria di trasformazione con la quale l'imprenditore agricolo ha stipulato un apposito contratto la cui esecuzione, secondo la stessa ordinanza, trova conferma nella documentazione fiscale prodotta. Anche sotto altro profilo la motivazione è apparente ed inidonea a rendere ragione dell'iter logico seguito per affermare l'essenzialità della funzione della trattrice in sequestro nell'azienda agricola ove il reato oggetto di procedimento si era consumato e, dunque, la probabilità di reiterazione della condotta illecita. Richiamando le dichiarazioni rese dall'informatore [OSCURATO:PERSONA] circa la funzione essenziale ed insostituibile di quel mezzo nell'azienda di cui egli è dipendente, l'ordinanza (pag. 3) le riferisce erroneamente all'azienda di [OSCURATO:PERSONA], mentre il dichiarante è invece dipendente dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dallo stralcio del verbale di s.i.t. riprodotto a pag. 15 del ricorso. Del pari radicalmente incongruenti con gli elementi di prova assunti sono le conseguenti conclusioni - dedotte da tale prova dichiarativa - circa la stretta collaborazione che vi sarebbe tra padre e figlio nella conduzione dell'azienda agricola di quest'ultimo, vale a dire dell'impresa ove si era verificato il fatto illecito oggetto di procedimento ed in relazione alla quale soltanto il giudice del merito cautelare ha ravvisato il periculum connesso alla libera disponibilità del mezzo in sequestro. 4. I rilievi che precedono impongono dunque di ritenere meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, proprio perché fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) e che rendono l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 4 f/ 5. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Matera. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunal
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