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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15523/2026

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riodifensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza del Tribunale di Milano 24 febbraio 2022 n. 1637;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Nelle prime ore del mattino del 17.1.2016 un tram in servizio pubbliconella città di Milano, servizio gestito dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a. (cui è succeduta per incorporazione la società odierna ricorrente), fucostretto ad interrompere la marcia per la presenza d’un veicolo, lasciato insosta sui binari e privo di copertura assicurativa.Numero registro generale 19539/2022N.R.G.: 19539/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 15523/2026Data pubblicazione 21/05/2026La ATM predispose un servizio sostitutivo con bus finché l’ostacolo non furimosso, 35 minuti dopo l’arresto forzoso del tram.2.

Allegando tali circostanze nel 2017 la ATM convenne dinanzi al Giudice dipace di Milano il proprietario del veicolo che causò l’arresto del tram el’impresa designata dal Fondo di garanzie per le vittime della strada (Allianzs.p.a.), chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato ineuro 372,65.3. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse la domanda e la sentenza fu appellata dallaAllianz.4.

Con sentenza 24.2.2022 n. 1637 il Tribunale di Milano accolse il gravamee rigettò la domanda.

Ritenne non provata l’esistenza del danno, sulpresupposto che il personale della ATM il quale provvide a rimuoverel’ostacolo era composto da dipendenti della medesima società in servizio almomento del fatto.

La ATM pertanto avrebbe dovuto comunqueremunerarli, quali che fossero stati gli incombenti da essi concretamenteeseguiti quella notte.5.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla ATM conricorso fondato su cinque motivi, tre dei quali articolati in più censure.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] non si è difeso.Ambo le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

E’ superfluo dar conto dei motivi proposti dalla società ricorrente, inquanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 381,terzo comma, c.p.c., perché l’appello non poteva essere proposto.1.1.

Questa Corte infatti può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilitàdell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato (quando, comenella specie, non vi sia stata una espressa statuizione al riguardo), conN.R.G.: 19539/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero registro generale 19539/2022Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 15523/2026Data pubblicazione 21/05/2026conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, nonpotendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcunaefficacia conservativa del processo di impugnazione.Il che si verifica quando sia proposto appello avverso una sentenza delGiudice di pace pronunciata secondo equità, ed il Tribunale lo decida nelmerito omettendo di dichiarare l'inammissibilità del gravame in quantoproposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, comma3, c.p.c. (così, in identica fattispecie processuale, Cass. Sez. 1, 08/04/2025,n. 9212; nello stesso senso Sez. 2 - , Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018;Sez. 1 - , Sentenza n. 16863 del 07/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 25209del 27/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009; Sez. 2,Sentenza n. 7258 del 12/05/2003).1.2.

Nel caso di specie dalla sentenza impugnata apprendiamo che l’appelloproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] era fondato sui seguenti motivi:1) difetto di legittimazione attiva (rectius, titolarità del credito) incapo alla [OSCURATO:SOCIETA]., legittimazione spettante invece alla [OSCURATO:SOCIETA].;2) difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità del debito) incapo alla [OSCURATO:SOCIETA]., per non essere il danno di cui era chiesto ilrisarcimento un danno “alle cose” derivato dalla circolazione dei veicoli;3) erronea valutazione delle prove concernenti il quantum debeatur.Nessuno di questi motivi rientra tra quelli previsti dall’art. 339, terzocomma, c.p.c.Né hanno pregio le deduzioni svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’incipit del proprio attod’appello, ove si afferma che la sentenza di primo grado non fu pronunciatasecondo equità, perché “non ha ad oggetto peculiare il solo fatto e/o lemodalità di accadimento dello stesso, quanto questioni di diritto ancorchépalesemente disattese.

Prova ne sia che la parte motiva stessa dellasentenza, contempla espressamente e viene formalmente riferita aconsiderazioni in punto di diritto”.Tali deduzioni sono erronee, dal momento che tutte le pronunce del giudicedi pace di valore inferiore a 1.100 euro sono da ritenersi pronunciatesecondo equità (c.d.

“ equità necessaria”).Numero registro generale 19539/2022N.R.G.: 19539/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 15523/2026Data pubblicazione 21/05/2026Infatti, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso lesentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, conriguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) edall'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), enon del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato(equitativo o di diritto) (Cass. Sez. 3, 17/12/2009, n. 26518).2.

Dalla cassazione senza rinvio della sentenza d’appello consegueovviamente la formazione della regiudicata sulla decisione di primo grado.3.

La cassazione senza rinvio sulle statuizioni relative ai capi principali dellasentenza comporta la caducazione anche di quelli accessori sulle spese dilite, che dai primi dipendono.

Da ciò discende la necessità di provvedere, aisensi dell'art. 385, secondo comma, c.p.c. sulle spese sia del giudizio dilegittimità, sia del giudizio di appello (Cass. Sez. 1, 08/02/1968, n. 416;Cass.

Sez. 1, 02/07/2014, n. 15123; Cass. Sez. 3, 28/02/2025 n. 5314).4.

Nel caso di specie le spese del giudizio di appello vanno poste a caricodella [OSCURATO:SOCIETA], in virtù del principio della soccombenza.Quelle del giudizio di legittimità possono essere compensate, inconsiderazione della circostanza che la questione dell’inammissibilitàdell’appello non fu rilevata d’ufficio dal Tribunale.P.q.m.(-) cassa senza rinvio la sentenza impugnata;(-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di appello, che si liquidano nellasomma di euro 462,00 di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassaforense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 3 febbraio 2026.Numero registro generale 19539/2022N.R.G.: 19539/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 15523/2026Data pubblicazione 21/05/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riodifensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza del Tribunale di Milano 24 febbraio 2022 n. 1637;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nelle prime ore del mattino del 17.1.2016 un tram in servizio pubbliconella città di Milano, servizio gestito dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a. (cui è succeduta per incorporazione la società odierna ricorrente), fucostretto ad interrompere la marcia per la presenza d’un veicolo, lasciato insosta sui binari e privo di copertura assicurativa.Numero registro generale 19539/2022N.R.G.: 19539/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 15523/2026Data pubblicazione 21/05/2026La ATM predispose un servizio sostitutivo con bus finché l’ostacolo non furimosso, 35 minuti dopo l’arresto forzoso del tram.2. Allegando tali circostanze nel 2017 la ATM convenne dinanzi al Giudice dipace di Milano il proprietario del veicolo che causò l’arresto del tram el’impresa designata dal Fondo di garanzie per le vittime della strada (Allianzs.p.a.), chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato ineuro 372,65.3. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse la domanda e la sentenza fu appellata dallaAllianz.4. Con sentenza 24.2.2022 n. 1637 il Tribunale di Milano accolse il gravamee rigettò la domanda. Ritenne non provata l’esistenza del danno, sulpresupposto che il personale della ATM il quale provvide a rimuoverel’ostacolo era composto da dipendenti della medesima società in servizio almomento del fatto. La ATM pertanto avrebbe dovuto comunqueremunerarli, quali che fossero stati gli incombenti da essi concretamenteeseguiti quella notte.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla ATM conricorso fondato su cinque motivi, tre dei quali articolati in più censure.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] non si è difeso.Ambo le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ superfluo dar conto dei motivi proposti dalla società ricorrente, inquanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 381,terzo comma, c.p.c., perché l’appello non poteva essere proposto.1.1. Questa Corte infatti può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilitàdell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato (quando, comenella specie, non vi sia stata una espressa statuizione al riguardo), conN.R.G.: 19539/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero registro generale 19539/2022Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 15523/2026Data pubblicazione 21/05/2026conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, nonpotendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcunaefficacia conservativa del processo di impugnazione.Il che si verifica quando sia proposto appello avverso una sentenza delGiudice di pace pronunciata secondo equità, ed il Tribunale lo decida nelmerito omettendo di dichiarare l'inammissibilità del gravame in quantoproposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, comma3, c.p.c. (così, in identica fattispecie processuale, Cass. Sez. 1, 08/04/2025,n. 9212; nello stesso senso Sez. 2 - , Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018;Sez. 1 - , Sentenza n. 16863 del 07/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 25209del 27/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009; Sez. 2,Sentenza n. 7258 del 12/05/2003).1.2. Nel caso di specie dalla sentenza impugnata apprendiamo che l’appelloproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] era fondato sui seguenti motivi:1) difetto di legittimazione attiva (rectius, titolarità del credito) incapo alla [OSCURATO:SOCIETA]., legittimazione spettante invece alla [OSCURATO:SOCIETA].;2) difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità del debito) incapo alla [OSCURATO:SOCIETA]., per non essere il danno di cui era chiesto ilrisarcimento un danno “alle cose” derivato dalla circolazione dei veicoli;3) erronea valutazione delle prove concernenti il quantum debeatur.Nessuno di questi motivi rientra tra quelli previsti dall’art. 339, terzocomma, c.p.c.Né hanno pregio le deduzioni svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’incipit del proprio attod’appello, ove si afferma che la sentenza di primo grado non fu pronunciatasecondo equità, perché “non ha ad oggetto peculiare il solo fatto e/o lemodalità di accadimento dello stesso, quanto questioni di diritto ancorchépalesemente disattese. Prova ne sia che la parte motiva stessa dellasentenza, contempla espressamente e viene formalmente riferita aconsiderazioni in punto di diritto”.Tali deduzioni sono erronee, dal momento che tutte le pronunce del giudicedi pace di valore inferiore a 1.100 euro sono da ritenersi pronunciatesecondo equità (c.d. “ equità necessaria”).Numero registro generale 19539/2022N.R.G.: 19539/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 15523/2026Data pubblicazione 21/05/2026Infatti, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso lesentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, conriguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) edall'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), enon del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato(equitativo o di diritto) (Cass. Sez. 3, 17/12/2009, n. 26518).2. Dalla cassazione senza rinvio della sentenza d’appello consegueovviamente la formazione della regiudicata sulla decisione di primo grado.3. La cassazione senza rinvio sulle statuizioni relative ai capi principali dellasentenza comporta la caducazione anche di quelli accessori sulle spese dilite, che dai primi dipendono. Da ciò discende la necessità di provvedere, aisensi dell'art. 385, secondo comma, c.p.c. sulle spese sia del giudizio dilegittimità, sia del giudizio di appello (Cass. Sez. 1, 08/02/1968, n. 416;Cass. Sez. 1, 02/07/2014, n. 15123; Cass. Sez. 3, 28/02/2025 n. 5314).4. Nel caso di specie le spese del giudizio di appello vanno poste a caricodella [OSCURATO:SOCIETA], in virtù del principio della soccombenza.Quelle del giudizio di legittimità possono essere compensate, inconsiderazione della circostanza che la questione dell’inammissibilitàdell’appello non fu rilevata d’ufficio dal Tribunale.P.q.m.(-) cassa senza rinvio la sentenza impugnata;(-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di appello, che si liquidano nellasomma di euro 462,00 di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassaforense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 3 febbraio 2026.Numero registro generale 19539/2022N.R.G.: 19539/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 15523/2026Data pubblicazione 21/05/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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