CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17305/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e con do-micilio digitale ex lege-ricorrente-controMinistero dello [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Statopresso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 512/2020 depositatail 12/10/2020.Numero registro generale 10460/2021Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 17305/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] C., ricorre conquattro motivi per la cassazione della sentenza n. 512 del 2020, con cui laCorte d'Appello di Cagliari ne ha rigettato l'impugnazione avverso la sen-tenza del locale Tribunale, che aveva, per l'effetto, confermato.Nel riportato antefatto di lite, la Corte territoriale ha esposto che lasocietà, che operava nel porto di Arbatax come agenzia marittima, svol-gendo la connessa attività logistica, in esito alla presentazione in data 31ottobre 2000 alla Banca CIS (in seguito Banca di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. equindi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) della domanda-progetto n. 52676/11,a valere sull'ottavo Bando della Legge 19 dicembre 1992, n. 488, con d.m.n. 91873 del 09.04.2001, otteneva dal Ministero dell'Industria, del Com-mercio e dell'Artigianato (poi Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]) la con-cessione, in via provvisoria, per un programma d'investimenti nella propriaunità produttiva, sita in Tortolì, di un contributo in conto impianti pari adeuro 876.406,70, a fronte di investimenti ammissibili per euro1.984.227,40, erogabili in n. 2 quote annuali di euro 438.203,35 ciascuna.A fronte del suddetto contributo venivano rese disponibili, presso laBanca concessionaria, quote di agevolazione per euro 701.863,29, poi ero-gate alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in due tranches, in data 12.10.2001,per euro 438.203,55, e in data 28.10.2003, per euro 263.659,94.All'esito di istruttoria effettuata dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., acui si dava svolgimento anche con accertamenti sui luoghi in data 12 giugno2009, veniva trasmessa al Ministero una relazione sullo stato finale del pro-gramma di investimenti, da cui emergevano ragioni di revoca dell'agevola-zione, integrate: a) dalla modifica dell'indirizzo produttivo dell'impianto che,Numero registro generale 10460/2021Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 17305/2026Data pubblicazione 01/06/2026individuato in sede di concessione con il codice di classificazione Istat 91 “K74.82”, identificativo dell'“attività di imballaggio e confezionamento”, erastato invece verificato al momento dell'accesso della banca nel codice “DK29.56”, identificativo della “fabbricazione di altre macchine per impieghispeciali”, per la categoria 29.56.3 corrispondente a “fabbricazione di cassedi formatura per qualsiasi materiale: complessi porta stampi, sagome,forme”; b) dalla non veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietàallegata alla documentazione finale di spesa alla data del 7.8.2003, dove, aseguito della verifica, erano risultati pagamenti per euro 203.000,00 cheerano stati effettuati successivamente alla dichiarazione stessa, l'ultimo deiquali il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Su sollecitazione del Ministero, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. richie-deva alla società, con note del 20.10.2010 e del 22.04.2011, tutta la docu-mentazione utile a verificare la congruità delle attività svolte con i beni age-volati nel quinquennio obbligatorio di utilizzo, successivo all'entrata in fun-zione dell'impianto.In difetto di risposta veniva avviato il procedimento di revoca delleagevolazioni, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, all'esito del qualeveniva adottato dal Direttore Generale della Divisione VII della DirezioneGenerale per l'Incentivazione delle [OSCURATO:PERSONA] il d.m. n.0001171 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di revoca della concessione provvisoria delle age-volazioni, e disposto il recupero delle somme erogate per euro 701.863,29,oltre rivalutazione ed interessi di legge.Nel mancato pagamento della società, l'importo veniva iscritto aruolo, con conseguente notifica all'impresa della cartella esattoriale da partedi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.L'impresa proponeva davanti al Tribunale di Cagliari domanda per ladichiarazione di nullità della cartella di pagamento emessa per la riscossionedella somma complessiva di euro 1.094.711,77, oltre al compenso di riscos-sione, secondo pretesa azionata dal Ministero con il decreto di revoca.Numero registro generale 10460/2021Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 17305/2026Data pubblicazione 01/06/2026Nelle more del giudizio di primo grado, in difetto di sospensione dellaefficacia esecutiva della cartella, la società pagava l'importo ingiunto e con-cludeva davanti al primo Giudice anche per la restituzione delle somme cor-risposte.Il Tribunale rigettava la domanda dell'impresa con sentenza che laCorte d'appello confermava.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado valutava il decreto di revoca delle agevo-lazioni, concesse ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido titoloper l'iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati e, ancora, giustificatoil provvedimento di revoca, non avendo la società opponente dimostrato diavere rispettato l'indirizzo produttivo dell'impianto, neppure con riferimentoal periodo immediatamente successivo all'erogazione della seconda rata delfinanziamento.La Corte d'Appello, in parziale modifica della motivazione adottata dalGiudice di primo grado, riteneva che il potere di verifica circa l'assolvimentodegli impegni assunti dall'impresa beneficiaria fosse esercitabile fino allaemanazione del decreto di concessione definitiva e che l'espressa ammis-sione da parte della società di avere variato l'attività produttiva, nonostantenon fosse quella prevalente, legittimasse la revoca del contributo, anche inragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alla tra-smissione alla banca, preposta all'istruttoria del procedimento, della docu-mentazione utile alle verifiche sul settore di attività svolta.2.– Resiste con controricorso il Ministero per lo Sviluppo economico.3.– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale e la ricorrenteha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme didiritto [(art. 112 c.p.c.; lettere b) e h) dell'art. 3 del decreto di concessione,Numero registro generale 10460/2021Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 17305/2026Data pubblicazione 01/06/2026d.m. n. 91873 del 09.04.2001 relativo al progetto 5276/11 e lettere b) e g)dell'art. 8 del dm 527 del 1995)].Al momento dell'avvenuto accertamento delle relative infrazioni, indata 26.6.2009, nessuna delle due prescrizioni integrative del diritto all'a-gevolazione sarebbe stata violata, perché a tale data non più operanti.Non vi sarebbe mai stata nel corso della realizzazione del programmaagevolato la violazione dell'obbligo, di cui alla lettera h), di non modificarel'indirizzo produttivo scaduto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] né il vincolo, di cui alla lettera b),di non distogliere dall'uso previsto i beni prima di 5 anni dall'entrata in fun-zione dell'impianto, scaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Non vi sarebbe stato un obbligo di esclusiva dell'attività produttivadell'impresa quanto all'intrapresa attività di realizzazione degli imballaggi,a cui sarebbe stata quindi legittimamente aggiunta l'attività di realizzazionedi modelli di scafi, nella intervenuta necessità di differenziare le produzioniin seguito alla chiusura della Cartiera di Arbatax, nella cui perdurante ope-ratività, era stato richiesto il finanziamento per il ramo degli imballaggi.E comunque si sarebbe trattato di un obbligo di esclusiva non più va-levole dopo i 5 anni di cui alla lett. b), quando era intervento il controllo inloco da parte della banca delegata all'istruttoria.2.– Con il secondo motivo la ricorrente fa valere, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.1222, 1456, 2727, 2729 c.c. e 2697 c.c., quanto alle ritenute presunzionisemplici fondanti le condotte di inadempimento contestate, e all'applica-zione data al principio dell'onere della prova e, ancora, a quello del prudenteapprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c.La Corte d'Appello avrebbe violato i principi sull'onere della prova e irelativi criteri di riparto, adottando l'impugnata sentenza in assenza di indiziseri e concordanti sul mutamento dell'indirizzo produttivo, con mancanza dilogicità e coerenza nell'iter motivazionale osservato.Numero registro generale 10460/2021Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 17305/2026Data pubblicazione 01/06/20263.– Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.,3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 c.c. in ordine alla ri-tenuta confessione resa dall'impresa e, ancora, in punto di riparto dell'onereprobatorio (in relazione all'art. 2697 c.c. e all'art. 116 c.p.c.), con nullitàdella sentenza impugnata per difetto degli elementi di struttura di cui all'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c., nella dedotta erroneità dell'interpretazione delledichiarazioni confessorie rese dall'impresa.La Corte di merito avrebbe qualificato come confessione le due note19 luglio 2010 e 12 maggio 2012, che confessioni, obiettivamente, nonerano.4.– Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), in relazione aldecreto-legge 22.06.2012 n. 83, art. 29, al dm n. 527/95 e al d.m. del 1.02.2006, per l'intervenuta verifica del programma ammesso all'investimentosenza che sia stata applicata la normativa sopravvenuta sulla insindacabilitàdei tetti di spesa, su cui non si era pronunciata la Corte d'Appello, nellaritenuta legittimità del decreto impugnato quanto al primo motivo di revoca.Nella nuova dedotta prospettiva, ignorata dal primo Giudice e nonapplicata dalla Corte di merito per l'impugnata sentenza, il decreto-legge n.83 del 2012 (“Misure urgenti per la crescita del paese”) avrebbe di fattocondonato gli eventuali errori di consuntivo in sede di verifica. Non vi sa-rebbe stata alcuna violazione su misura e tempi dell'investimento, ed esi-stendo per l'ultimo acquisto contestato dalla Banca una valida la fideius-sione (la detrazione della spesa portata dopo la scadenza del quinquennioper le immobilizzazioni), la revoca del finanziamento non avrebbe potuto,in ogni caso, essere totale ma eventualmente limitata, con riferimento agliimporti contestati.5.– I motivi si prestano, nel loro complesso, ad una valutazione diinammissibilità, perché diretti a fornire una alternativa lettura del merito,Numero registro generale 10460/2021Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 17305/2026Data pubblicazione 01/06/2026Corte d'Appello con l'impugnata sentenza, a definizione di un quadro istrut-torio sorretto, in particolare, dal ragionamento presuntivo.Tanto vale, segnatamente: per le centinaia di fatture visionate daiGiudici di appello in cui il carattere sparuto di quelle rappresentative dell'at-tività di imballaggio per l'anno 2006 si combina con la presenza del modellodi nave in vetroresina, rinvenuto sui luoghi d'impresa al tempo del sopral-luogo; per le ammissioni della stessa ricorrente in lite, di avere intrapresouna diversa attività per far fronte alla crisi del settore cartario, giusta notedel 19.7.2010 e del 12.5.2012, nelle quali, senza migliore precisazione tem-porale, si afferma che in seguito della crisi della cartiera di Arbatax, l'im-presa aveva dovuto variare il programma di investimenti per evitare il fermoe il licenziamento del personale assunto; per il mancato seguito datodall'impresa alle due note di invio di documentazione inoltrate dalla bancain data 20.10.2010 e 22.4.2011.Si tratta di una composizione del dato di prova che sfugge al solleci-tato sindacato di legittimità per una critica che, nel suo insieme, è diretta aintrodurre una contrastante lettura dei fatti non destinata, come tale, adaffermarsi con carattere di decisività e non denunciante, per gli osservatipassaggi di censura, erroneità di diritto.6.– Sui singoli motivi.6.1. Il primo motivo è inammissibile.Le denunciate violazioni, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., non attengono al portato delle norme di cui non si sarebbe fattacorretta applicazione, e quindi non si assiste, per esse, ad un errore nellaindividuazione della fattispecie astratta in cui sussumere quella in esame,ma si denuncia, piuttosto, l'errata integrazione della fattispecie astratta inragione degli elementi probatori presi in considerazione e, quindi, la ricon-ducibilità della fattispecie concreta alla norma stessa (Cass., Sez. 1, Ordi-nanza n. 24155 del 13/10/2017; Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).Numero registro generale 10460/2021Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 17305/2026Data pubblicazione 01/06/20266.2.– Anche il secondo motivo è inammissibile, per incapacità dellacritica di cogliere la ratio della decisione impugnata.È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorsoche censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abun-dantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima.Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, chenon abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendoimproduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassa-zione, per difetto di interesse (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018).La Corte d'Appello motiva, per sostenere la decisione, non solo dalrapporto tra sopralluogo, verifica, inadempimento e termini rilevanti, al finedi valutare la condotta di adempimento della beneficiata – tempi che nonpotrebbero, per la ricorrente, identificarsi con quelli in cui nel 2009 è statasvolta la verifica, perché l'attività non era più in corso ed era decorso ilquinquennio dall'inizio dell'attività agevolata perché l'impresa potesse con-siderarsi libera di disporre delle proprie sostanze e di perseguire altri pro-grammi imprenditoriali – ma diversamente argomenta anche giusta note edammissioni dell'odierna ricorrente, già appellante, contenute anche negliper non licenziare il personale assunto in vista dell'attività di imballaggi.Si tratta di ratio che, non toccata dalla proposta critica, sostiene nelresto l'impugnata decisione e rende inammissibile il motivo, per come arti-colato, per difetto di interesse.6.3.– Il motivo è comunque infondato.Si tratta di fare applicazione dei principi sulla distribuzione dell'oneredella prova.In tema di revoca di sovvenzioni pubbliche, il giudizio avente ad og-getto l'accertamento del diritto del privato ad ottenere gli importi dovuti(ma in concreto non erogati) ovvero a conservare gli importi già riscossiNumero registro generale 10460/2021Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 17305/2026Data pubblicazione 01/06/2026riguarda la sussistenza o meno del diritto del beneficiario ad ottenere otrattenere il finanziamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23657 del 31/08/2021).La Corte d'Appello ha valutato la permanenza dei requisiti al mante-nimento dell'agevolazione e della relativa e contrapposta domanda di inde-bito senza incorrere nelle dedotte violazioni, rimarcando, correttamente,come spetti all'impresa agevolata, che abbia subito la revoca per i contestatiinadempimenti al programma di investimento, provare: a) di avere rispet-tato gli impegni assunti all'atto della concessione provvisoria del finanzia-mento, senza distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni immateriali emateriali, la cui realizzazione e acquisizione erano state oggetto dell'agevo-lazione, prima dei cinque anni dall'entrata in funzione dell'impianto; b) dinon avere variato il loro indirizzo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22361 del25/10/2007).Il tutto per un meccanismo che dove pure ricondotto all'operatività diuna clausola risolutiva espressa, nella espressa assimilazione alla stessadella revoca dell'agevolazione, non varrebbe ad individuare altra regola diprova, restando comunque il soggetto finanziato – tenuto a restituireall'ente finanziatore tutte le somme, in qualunque forma erogate, indebita-mente ricevute in forza della normativa di riferimento – onerato a provaredi avere adempiuto (in materia di revoca dei contributi per l'imprenditoriagiovanile: Cass., Sez. 1, n. 1899 del 25/01/2018).L'intervenuta revoca delle poste reclamate non muta la distribuzionedell'onere né lo muta il fatto che si tratti di una ripetizione di indebito,avendo il privato pagato la cartella esattoriale intervenuta sul credito resti-tutorio, nelle more del giudizio.6.4. Il terzo motivo è ancora inammissibile, perché sollecita una im-propria rivalutazione nel merito della vicenda di lite e perché, in tema discrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l'erroredi valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo diNumero registro generale 10460/2021Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 17305/2026Data pubblicazione 01/06/2026prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un viziodi motivazione costituzionalmente rilevante, laddove deve ritenersi censu-rabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art.115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sulla rico-gnizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circo-stanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 37382 del 21/12/2022)Si tratta, quanto a quella di specie, in effetti, di una contestazionesulla motivazione non tale da attingere il minimo costituzionale e, ancora,non di un errore di percezione, neppure denunciato e, in ogni caso, inte-grato, in evidenza, da un preteso errore nella valutazione della prova nelsuo complesso, che sfugge come tale al sindacato di legittimità.6.5.– Il quarto motivo, con cui si contesta la sentenza impugnata peril ritenuto assorbimento del secondo motivo di revoca, è inammissibile.La proposta critica non si confronta con il giudizio, della Corte di me-rito, di non conferenza della normativa sopravvenuta nella valutazione delsecondo motivo di revoca “venendo ad incidere, eventualmente - la dedottanormativa - sulla revoca disposta ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decretodi concessione, ipotesi diversa da quella disposta nei confronti della societàTorchiani s.a.s.” (p. 22 sentenza).Né dialoga il motivo di ricorso per cassazione con la valutazione diassorbimento del relativo motivo di appello, pure formulata dalla Corte ter-ritoriale, nel rimarcato riconoscimento da parte della stessa impresa - ècitata la p. 20 della memoria conclusionale di replica - “della disposizionenormativa invocata riguardo al secondo motivo di revoca” (ibidem).In ogni caso, le valutazioni qui condotte sulle altre censure di legitti-mità non offrono il destro per riaprire i termini alla valutazione delle denun-ciate diverse violazioni contenute nel quarto motivo di ricorso.A quest'ultimo si deve la non univoca né chiara affermazione secondola quale, “la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari deve essere cassata,Numero registro generale 10460/2021Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 17305/2026Data pubblicazione 01/06/2026con rinvio, anche con riferimento al secondo motivo di revoca che illegitti-mamente era stato ritenuto assorbito per effetto del mancato annullamentodel primo motivo di impugnazione, comportante la revoca totale del finan-ziamento”, nel successivo rilievo che “in realtà, la sopra esposta illegittimitàdel primo motivo di revoca, rende attuale e necessario l'esame anche delsecondo motivo sub b) (seconda contestazione) per dimostrare che il de-creto di revoca nel suo insieme non è giustificato neppure da quest'ultimamotivazione sub b), valutata autonomamente”.Si tratta di una sollecitazione inconcludente in quanto contraddetta,nelle sue stesse premesse, dalla definizione del giudizio di legittimità.7.– Il ricorso è in via conclusiva infondato e come tale va rigettato.8.– Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver-samento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di con-tributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.MRigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida infavore del controricorrente in euro 12.000,00, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inse-rito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 10460/2021Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 17305/2026Data pubblicazione 01/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino