CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Napoli ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro diecimilatrecento di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento. 3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che è inammissibile il ri- corso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre