CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 09083/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27996/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2329/2015 depositata il 20/04/2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 29 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la cartella di pagamento scaturita dal ruolo emesso sulla base di due avvisi di accertamenti ai fini Irpef, per i periodi di imposta 2002 e 2003, e sostenne, da un lato, che era venuto a conoscenza della cartella soltanto perché, in data 13/04/2011, il concessionario per la riscossione gli aveva notificato un atto di pignoramento di crediti verso terzi; dall’altro, che la cartella e il ruolo erano illegittimi in mancanza della notifica degli accertamenti ad essi prodromici; 2. la CTP di Roma, con sentenza n. 1096/14, declinò la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario sul rilievo che si trattasse di una controversia ex art. 615, cod. proc. civ., di competenza del giudice (ordinario) dell’esecuzione; 3. la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il gravame della parte privata per difetto di specificità dei motivi di appello; 4. il contribuente ricorre, con cinque motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 353, cod. proc. civ., e dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la Commissione regionale, pur ravvisando implicitamente la giurisdizione tributaria, ha dichiarato inammissibile l’appello per genericità dei motivi di gravame, mentre avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado; 2. con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992. In sintesi, si afferma che il giudice tributario di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’appello, per genericità dei motivi, dopo avere rilevato che il contribuente sosteneva di non avere impugnato un atto dell’esecuzione forzata tributaria, bensì la cartella di pagamento in ragione della mancata notifica degli atti presupposti (ruolo e avvisi di accertamento). Si aggiunge che, per la CTR, i motivi di appello erano privi della specificità richiesta dall’articolo 53, per la genericità dell’asserzione, da parte dell’appellante, circa l’omessa notifica degli avvisi di accertamento, a fronte della prova fornita dall’ufficio della notifica di tali atti a mani proprie del destinatario. Svolte queste premesse, il ricorrente rileva che, in realtà, i motivi di appello erano specifici e che, in sostanza, poggiavano sull’illegittimità del ruolo e della cartella a causa dell’omessa notifica dei sottostanti avvisi di accertamento; 3. con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’illegittimità del ruolo per omessa notifica degli atti presupposti; 4. con il quarto motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la sentenza di appello confermato la legittimità del ruolo impugnato trascurando che, per giurisprudenza costante, la mancata notifica degli avvisi ad esso prodromici determina la nullità del ruolo medesimo; 5. con il quinto motivo, si denuncia, testualmente (cfr. pag. 15 del ricorso per cassazione) «l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 cc., per avere ritenuto provata la notifica degli avvisi di accertamento»; 6. il primo motivo non è fondato; 7. al contrario di quanto sostiene il contribuente, la CTR non ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, ma ha ritenuto inammissibile l’atto di appello per genericità dei motivi con i quali, tra l’altro, l’appellante chiedeva che venisse dichiarata la giurisdizione negata dal primo giudice; 8. il secondo motivo è fondato e ciò comporta l’assorbimento del terzo, del quarto e del quinto motivo; 9. con riferimento alla specificità dei motivi d’appello nel contenzioso tributario, è utile ricordare il consolidato orientamento sezionale (Cass. 20/01/2017, n. 1461) secondo cui «[i]n tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata». Analoghi concetti giuridici sono stati successivamente ripresi dalla Corte che, a sezioni unite (Cass. Sez. U. 16/11/2017, n. 27199), ha composto i contrasti giurisprudenziali che erano insorti sulla corretta esegesi dei contenuti minimi dell’atto d’appello, in seguito alla novella del 2012, che ha riscritto gli artt. 342, 434, cod. proc. civ., ossia sulla differente «latitudine devolutiva» dell’appello, alternativamente qualificato come revisio prioris instantiaeo come novum iudicium. Per le Sezioni unite «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata». Questa Sezione tributaria (Cass.20/12/2018, n. 32954) è poi tornata ad occuparsi dell’argomento della specificità dei motivi d’appello, con riferimento al giudizio tributario, e ha precisato che «[…] in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere «i motivi specifici dell’impugnazione» e non già «nuovi motivi», atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Tale principio, più volte applicato quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, vale, in pari misura, nel caso in cui sia la parte privata a limitarsi a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare l’atto introduttivo (tra le molte, v. Cass. n. 1200 del 22/1/2016; Cass. n. 16163 del 3/8/2016; Cass. n. 7639 del 22/03/2017; Cass. n. 9937 del 20/04/2018; Cass. n. 11061 del 11/05/2018). È invero necessario, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 27199 del 16/11/2017) con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c., che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, sicché alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante in vista della critica, e confutazione, delle ragioni del primo giudice. Ciò non significa, peraltro, che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non assolva a tale requisito: il dissenso, infatti, può legittimamente investire la decisione nella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle argomentazioni che suffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa; inoltre, non occorrendo «l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» (Sez. U, n. 27199/2017), i motivi d’appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto d’appello contenga una esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delle conclusioni formulate, non possa in alcun modo dirsi incerta, sicché essi risultano ricavabili, in termini inequivoci e univoci seppure per implicito, dall’intero atto d’impugnazione». Inoltre, è stato chiarito che «[n]el processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 707; in termini, Cass. 21/07/2020, n. 15519); 10. in questa fattispecie concreta, risulta dall’autosufficiente mezzo di impugnazione (cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione) che il contribuente aveva formulato specifici motivi di appello, quali l’illegittimità della sentenza di primo grado che, travisando i fatti di causa, aveva negato la giurisdizione tributaria e, inoltre, non aveva motivato né sull’eccezione di invalidità del ruolo per omessa notifica dell’atto presupposto né sul motivo di ricorso introduttivo attinente all’illegittimità degli avvisi da cui era scaturita la cartella impugnata. La CTR, discostandosi dai princìpi di diritto sopra enunciati e sovrapponendo erroneamente i diversi piani giuridici dell’ammissibilità e del merito, ha dichiarato privi di specificità e perciò inammissibili motivi di appello che, in realtà, erano puntuali e circostanziati; 11. in conclusione, accolto il secondo motivo, assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo, e rigettato il primo motivo, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza