Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2021

Cassazione n. 43361/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di PAVIAd-aterervris1D--3 H-e-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso, relativi a patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: hanno ad oggetto lagnanze sulla motivazione del trattamento sanzionatorio o censure sulla omessa verifica critica della sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato che avrebbe determinato una erronea qualificazione giuridica (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, kv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 09/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] anese Stef

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di PAVIAd-aterervris1D--3 H-e-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso, relativi a patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: hanno ad oggetto lagnanze sulla motivazione del trattamento sanzionatorio o censure sulla omessa verifica critica della sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato che avrebbe determinato una erronea qualificazione giuridica (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, kv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 09/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] anese Stef