CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso esperito da [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI insiste per l'accoglimento del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE insiste per raccoglimento dei motivi del ricorso. C [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 dicembre 2015, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Galatone il 22 ottobre 2012, e per reati in materia di armi, connessi al tentato omicidio: precisamente, per la detenzione e il porto dell'arma utilizzata dallo sparatore [OSCURATO:PERSONA] per tentare di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e per altri reati in materia di armi non immediatamente correlati all'episodio principale (cioè, le ulteriori fattispecie previste dall'art. 23 legge n. 110/1975 e il delitto di ricettazione, con riguardo all'arma usata per commettere il tentato omicidio, nonché la detenzione e il porto di una pistola diversa, non usata per commettere il delitto principale, e occultata all'interno di un bar). 2. La Prima Sezione di questa Corte, con sentenza n. 9646 del 19/10/2016, dep. 2017, ha annullato la decisione della Corte di appello salentina sui seguenti punti: - per tutti gli imputati ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], «dovendosi rielaborare il procedimento probatorio e le conseguenti valutazioni sul più grave degli episodi in contestazione, rappresentato dal concorso nel tentativo di omicidio e nel porto dell'arma a tal fine utilizzata» (pag. 17 della sentenza rescindente); - per il solo [OSCURATO:PERSONA], «per insufficiente motivazione in rapporto alla entità della pena-base inflitta per il reato di tentato omicidio non aggravato» (pag. 18 della sentenza rescindente). Le ragioni dell'annullamento della sentenza nei confronti degli imputati diversi dal reo confesso [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentate dall'avere la Corte di appello utilizzato ai fini della decisione dichiarazioni rese in fase di indagine ed usate per le contestazioni, sul presupposto della loro acquisibilità ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - peraltro contraddittoriamente affermata - ma senza averle materialmente acquisite, nonché per avere utilizzato dichiarazioni de relato non verbalizzate rese dalla polizia giudiziaria. 3. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 24 novembre 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per morte dell'imputato; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 1-2-3-4 (tentato omicidio; detenzione e porto dell'arma usata per commettere quel delitto; detenzione di arma clandestina; ricettazione della n medesima) ed ha determinato in due anni di reclusione la pena nei loro confronti per l'unico residuo reato di cui al capo 5 (detenzione e porto della pistola a tamburo non usata per commettere il tentato omicidio); ha assunto le conseguenti determinazioni in ordine alle sanzioni accessorie; ha confermato nel resto. La conferma integrale riguarda, dunque, le sole posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo non ha proposto ricorso per cassazione, mentre lo ha proposto il secondo, come pure ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla valutazione del filmato sul quale la Corte ha fondato la prova del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di omicidio posto in essere materialmente dal fratello: le immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza sita nei pressi del luogo del delitto sarebbero brevi e di scarsa qualità e, in ogni caso, il ricorrente si sarebbe mantenuto a distanza dallo sparatore, non essendo possibile, anche per l'assenza di altre armi oltre a quella portata da quest'ultimo, desumere la volontà omicida in capo al ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancata motivazione in ordine all'elemento psicologico e ricorda gli approdi giurisprudenziali che hanno ritenuto l'incompatibilità tra tentativo e dolo eventuale. 5. Pure il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen.: la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere formato il giudicato in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 5 e, dunque, non avrebbe dovuto confinare la propria motivazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 5.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta della difesa. Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta, nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].I difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Lo è anzitutto il primo motivo, con il quale il ricorrente contrappone la propria valutazione delle prove a quella argomentata dalla Corte di appello, sollecitando sostanzialmente un nuovo giudizio di merito. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01). Ebbene, dal provvedimento impugnato si evince chiaramente che la Corte si è posta la questione dell'esatta individuazione dell'imputato nei filmati e l'ha risolta alla luce delle testimonianze raccolte in primo grado ed anche dell'esito di una consulenza (pagg. 14-15 della sentenza), così rispondendo alle osservazioni critiche genericamente formulate sul punto dall'imputato. Ciò premesso, la prova del concorso del ricorrente è stata tratta non solo sulla base degli esiti delle riprese fotografiche, ma anche sulla base dei contatti attestati dai tabulati telefonici: si è ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] abbia chiamato il fratello, si sia allontanato e sia giunto nuovamente sul posto a bordo di una macchina guidata proprio da costui (pagg. 13-14 della sentenza impugnata), per poi immediatamente esplodere colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della vittima. La motivazione non è palesemente illogica, laddove ha dato conto della successione rapida e concitata degli eventi e dell'indubbio apporto causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'azione del fratello, che lo aveva evidentemente chiamato in soccorso. Rispetto a tale motivazione, il ricorrente ripropone in maniera generica la questione dell'individuazione dell'imputato in fotografia, alla quale la Corte ha già risposto con argomenti che il ricorrente non affronta specificamente. Inoltre, contrappone alla valutazione delle prove effettuata, in maniera non illogica, dalla Corte di appello una valutazione diversa, che postula un'inammissibile ricostruzione del contenuto del filmato esaminato dai giudici di merito. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico: la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha espressamente ritenuto integrato il dolo diretto, laddove ha affermato «la piena consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'intento del fratello e ... la disponibilità a prestare un contributo materiale, oltre che morale, diretto quantomeno ad agevolare la condotta criminosa» (pag. 14). 2. Inammissibile è pure il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. L'annullamento da parte della Corte di cassazione aveva riguardato, per gli imputati diversi da [OSCURATO:PERSONA], i capi di condanna relativi al «concorso nel tentativo di omicidio e nel porto dell'arma a tal fine utilizzata», come si evince chiaramente dalle indicazioni riportate a pagina 17 della sentenza rescindente e come si desume dal complessivo ragionamento della Corte di cassazione, che ha censurato la valutazione di alcune fonti dichiarative, laddove invece la responsabilità per il reato di cui al capo 5 era stata fondata sugli elementi desumibili dalle immagini videoregistrate (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Dunque, per il reato di cui al capo 5 si era formato il giudicato, che, come noto, può appunto formarsi anche in maniera «progressiva»: ciò avviene sia quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, ché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate; ne consegue che il processo, in conseguenza dell'annullamento parziale, prosegue in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 - dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206170). Occorre, poi, distinguere tra autorità di cosa giudicata conferita alla parte non annullata, che si ricollega all'esaurimento del giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva da parte dello Stato, ed eseguibilità, che invece presuppone la formazione di un vero e proprio titolo esecutivo. Al giudicato "progressivo" è associata una definitività decisoria relativa all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e alla conclusione dell'iter processuale su tale parte, benché la regiudicata possa non essere ancora esaustiva per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di invio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640). In particolare, nel caso in cui, come nella specie, l'annullamento abbia avuto ad oggetto una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261). Correttamente, dunque, la Corte di appello, con riguardo al capo 5, si è occupata solo delle necessarie statuizioni sulla pena, una volta pronunciata assoluzione dell'imputato per i restanti reati che erano stati ritenuti avvinti dalla continuazione. 2.2. Pure il secondo motivo è inammissibile. Il punto della decisione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche non era oggetto del giudizio di rinvio, perché non era stato nemmeno oggetto di ricorso: in tal senso la risposta della Corte di appello è ineccepibile (pag. 15 della sentenza impugnata). Cionondimeno, la Corte di appello ha motivato rispetto alla richiesta sollevata dinanzi a sé ed ha evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo specificamente dedotti e tali da sostenere l'istanza, osservando anzi che il precedente penale in materia di armi, riportato dall'odierno ricorrente, ostava al suo accoglimento. Ora, va ribadito che «le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado di diminuire la meritevolezza e/o il bisogno di pena. Esse, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi "positivi", intendendo per tali quelli che militano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 133 c.p. Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta ... Al contrario, è la suindicata meritevolezza, quando se ne affermi l'esistenza, che necessita di apposita motivazione, dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 2, n. 4145 del 18/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 46568 del 18/5/2017, Lamin, Rv. 271315). A fronte della non illogica motivazione fornita sul punto dalla Corte di appello, il ricorrente enuncia genericamente "motivi a delinquere, carattere dell'imputato, condotta e condizioni di vita individuale, familiare e sociale", senza specificarne il contenuto e senza chiarirne l'efficacia nel senso sopra indicato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M.