CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 40546/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 20115/25 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni e dei filmati delle video riprese sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenuto sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando le immagini delle videoriprese attraverso una rigorosa interpretazione delle conversazioni intercettate e delle immagini videoriprese, sulla base di filmati pienamente utilizzabili, debitamente autorizzati, considerato il contesto in cui si sono svolti i fatti (autolavaggio di Celozzi ove avveniva lo smercio della droga, con precisa descrizione del contenuto delle videoriprese) mentre quanto alla dedotta inutilizzabilità di un video asseritamente estrapolato dalla memoria del telefono cellulare senza alcuna autorizzazione giudiziale manca riscontro dell'assenza di riprese video legittimamente autorizzate con riferimento all'episodio del 31 marzo 2023 in contestazione (in particolare il video di cui al prog. 1343 del Rit 241/23) diverse da quella che la difesa assume invece essere stata estrapolata dal telefono, senza neppure articolare una adeguata prova di resistenza rispetto alla fonte audio, basando il proprio assunto su un dato indimostrato a fronte del mancato rinvenimento del telefono, neppure mai entrato nella disponibilità degli organi inquirenti, trattandosi di intercettazione telematica della trasmissione di files audio-immagini-video del telefono in uso all'imputato, autorizzata dal Gip; ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena per la riconosciuta continuazione sono aspecifici rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello di Bari, in considerazione della rilevanza riconosciuta ai precedenti penali ed alle modalità del fatto; ritenuto che la memoria del 7 novembre 2025 prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]