CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 38060/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di furto aggravato in concorso loro ascritto (fatto commesso in Lugo il 21.9.2017) condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, articolato in un motivo con cui deducono la violazione di legge assumendo che la motivazione adottata dalla Corte di merito sia carente e meramente apparente. 3. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che la censura con cui si invoca, in termini assolutamente generici, la violazione di legge, può essere riferita unicamente alla categoria della motivazione apparente, non già invece alle ipotesi della motivazione "carente" e tantomeno "inidonea", estranee al vizio di motivazione come deducibile in sede di legittimità. Con riguardo alla prima si intende una motivazione che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. Va quindi intesa come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quella in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: deve dunque trattarsi di un vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246) Ipotesi questa che all'evidenza non ricorre nel caso di specie, avendo la sentenza impugnata puntualmente dato conto dell'iter logico- motivazionale posto a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati. 4. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in