CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 28905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14975-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 2408/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 01/04/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un’area edificata sita in località Impostu/Puntaldia e confinante con quella dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnò avanti al TAR per la Sardegna il provvedimento n. 392 del 13.1.2017 con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] autorizzato i predetti Simonelli e Profeta a effettuare interventi di riqualificazione paesaggistica ed opere pertinenziali; il TAR dichiaròil ricorso inammissibile per carenza di interesse; con sentenza n. 2408/2022, il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia di primo grado; l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8 Cost., 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c., affidandosi a due motivi con cui ha denunciato l’eccesso di potere giurisdizionale per arretramento e rifiuto di esercizio della giurisdizione, nonché eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nelle sfere riservate al legislatore e alla p.a.; hanno resistito il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, con distinto controricorso, i coniugi Simonelli e Profeta;il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio; in prossimità dell’adunanza camerale, è pervenuta “istanza di sopravvenuta carenza di interesse” sottoscritta dai difensori di tutte le parti costituite, con quale si dà atto che fra il Thun e i coniugi Simonelli/Profeta è intervenuto un accordo che ha determinato la cessazione dell’interesse alla cassazione della sentenza impugnata. Considerato che: a fronte dell’affermazione congiunta delle parti circa il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, con essa, l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso; in conformità alla richiesta delle parti, le spese di lite vanno compensate; versandosi in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non sussistono le condizioni per applicare l’art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 (cfr., per tutte, Cass. n. 13636/2015). P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso pe