CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06641/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Angelino ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata, con rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (furto di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, eseguito con violenza sulle cose, consistita nella forzatura della serratura e della centralina del blocco d'accensione, in Roma il 25/11/2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché con i motivi sono state proposte questioni congruamente vagliate dai giudici territoriali, senza che la difesa abbia operato il necessario confronto con le ragioni della decisione che risultano del tutto coerenti con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sia con riferimento alla non configurabilità di un semplice tentativo (pag. 3 della sentenza censurata, sul punto rinviandosi a sez. 5, n. 9394 del 20/1/2014, Tiritiello, Rv. 259536-01; n. 42774 del 21/9/2016, Latri, Rv. 268471-01, correttamente richiamate anche nella sentenza censurata); che alla sussistenza dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede, anche in ipotesi di veicolo dotato di antifurto satellitare (pagg. 3-4, sul punto rinviandosi a sez. 5, n. 44119 del 19/10/2011, Petralia, Rv. 251130-01; n. 12436 del 11/12/2012, dep. 2014, Franzese, Rv. 259869-01; n. 9394 del 20/1/2014, cit., Rv. 259537-01); ma anche avuto riguardo ai trattamento sanzionatorio, rispetto al quale le censure difensive si atteggiano in termini di mero dissenso non preceduto da attenta analisi delle ragioni della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), avendo la Corte territoriale, quanto alla maggiore pericolosità espressa dalla condotta, valorizzato elementi di sicuro rilievo (precedenti per gravi reati anche specifici, commessi in un arco temporale che va dal 1993 al 2019) e quanto alle generiche, considerato la loro funzione e valorizzato la negativa personalità come sopra tratteggiata, ma anche le modalità della condotta, trattandosi di furto posto in essere in maniera organizzata, avvalendosi di strumenti elettronici, argomentazioni anch'esse del tutto coerenti con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (sulle circostanze attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 S l T Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] 2024 Don P