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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 31639/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. letta le conclusioni del difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 24 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità del reato e della mancanza di rivisitazione critica in ordine al reato commesso (peculato di 88.215 euro) che il condannato, nonostante la condanna passata in giudicato, continua ad attribuire a mera superficialità nel non aver conservato copia di tutte i documenti di spesa.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che non sarebbero stati valorizzati i numerosi indici positivi di possibile reinserimento sociale del condannato e sarebbe stata incentrata l'attenzione solo sulla mancanza di rivisitazione critica che però deve essere l'esito dell'affidamento, non l'inizio.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria scritta il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata è l'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riferimento al provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, dispone: "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati".

Le valutazioni che normativamente il Tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono, pertanto, due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo").

Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena.

La eventuale mancanza di elementi di valutazione non è neutra, ma impone il rigetto dell'istanza, atteso che per ammettere il condannato ad espiare la pena mediante affidamento in prova non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non possibile formulare la prognosi favorevole sul positivo reinserimento sociale, attesa la gravità del reato e la mancanza di rivisitazione critica in ordine al reato commesso che il condannato, nonostante la sentenza passata in giudicato nei suoi confronti, continua a sostenere di non aver commesso.

Si tratta di parametri di valutazione che trovano, in effetti, fondamento nella giurisprudenza di legittimità, che, per effettuare questo doppio giudizio prognostico, ha ritenuto necessario valutare sempre la gravità del reato commesso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), l'eventuale ripudio delle condotte devianti passate (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993), e l'inizio di un percorso di revisione critica del reato commesso (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, Sentenza n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402).

L'inizio di un percorso di rivisitazione critica in ordine al reato commesso è il primo passo per evitare che un reato possa essere commesso di nuovo, e la sua esistenza deve essere valutata non sulla base di dichiarazioni di comodo del condannato, ma sulla base di elementi oggettivi, ovvero comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto obiettivamente idonei a dimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate (cfr., in punto di liberazione condizionale, Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366).

Ne consegue che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata non presenta, pertanto, aspetti di manifesta illogicità nel significato dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., e che il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. letta le conclusioni del difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità del reato e della mancanza di rivisitazione critica in ordine al reato commesso (peculato di 88.215 euro) che il condannato, nonostante la condanna passata in giudicato, continua ad attribuire a mera superficialità nel non aver conservato copia di tutte i documenti di spesa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che non sarebbero stati valorizzati i numerosi indici positivi di possibile reinserimento sociale del condannato e sarebbe stata incentrata l'attenzione solo sulla mancanza di rivisitazione critica che però deve essere l'esito dell'affidamento, non l'inizio. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria scritta il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata è l'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riferimento al provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, dispone: "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". Le valutazioni che normativamente il Tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono, pertanto, due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo"). Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena. La eventuale mancanza di elementi di valutazione non è neutra, ma impone il rigetto dell'istanza, atteso che per ammettere il condannato ad espiare la pena mediante affidamento in prova non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non possibile formulare la prognosi favorevole sul positivo reinserimento sociale, attesa la gravità del reato e la mancanza di rivisitazione critica in ordine al reato commesso che il condannato, nonostante la sentenza passata in giudicato nei suoi confronti, continua a sostenere di non aver commesso. Si tratta di parametri di valutazione che trovano, in effetti, fondamento nella giurisprudenza di legittimità, che, per effettuare questo doppio giudizio prognostico, ha ritenuto necessario valutare sempre la gravità del reato commesso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), l'eventuale ripudio delle condotte devianti passate (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993), e l'inizio di un percorso di revisione critica del reato commesso (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, Sentenza n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402). L'inizio di un percorso di rivisitazione critica in ordine al reato commesso è il primo passo per evitare che un reato possa essere commesso di nuovo, e la sua esistenza deve essere valutata non sulla base di dichiarazioni di comodo del condannato, ma sulla base di elementi oggettivi, ovvero comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto obiettivamente idonei a dimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate (cfr., in punto di liberazione condizionale, Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366). Ne consegue che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata non presenta, pertanto, aspetti di manifesta illogicità nel significato dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., e che il ricorso deve conseguentemente essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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