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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36467/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui risultava condannato, con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla

I. n. 203 del 1991, in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: I) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 14 novembre 2017, per il reato di estorsione aggravata commesso dall'ottobre 2014 al 19 novembre 2015 e per il connesso reato di lesioni personali aggravate in concorso commesso il 15 ottobre 2014; II) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania il 27 marzo 2019, per il reato di omicidio aggravato in concorso e distruzione di cadavere commessi il giorno 8 aprile 2015.

2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 28 settembre 2020, rigettava l'istanza.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento al negato riconoscimento del vincolo della continuazione.

Nel ricorso si sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di valutare il concreto atteggiarsi degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso e non abbia tenuto conto che il ricorrente, che aveva perso il lavoro nel 2014, si è determinato a commettere tali delitti a fini economici.

Inoltre, nel ricorso si osserva che il giudice dell'esecuzione ha richiamato pronunce concernenti la fattispecie di configurazione della continuazione tra il reato associativo e i reati-fine, mentre nel caso in esame era stato richiesto il riconoscimento della continuazione tra un omicidio e una vicenda estorsiva, non già rispetto all'associazione in senso stretto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione dì un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).

La giurisprudenza di legittimità ha anche spiegato che è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 - dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.).

1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, sottolineando, fra l'altro, che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e la connessa distruzione di cadavere non possono essere considerati legati da medesimo disegno criminoso con l'estorsione e le lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché si tratta di fatti assolutamente eterogenei che non rivelano una anticipata e unitaria ideazione da parte del Carmeci, di più violazioni della legge penale tutte insieme presenti, quanto meno a grandi linee, nella mente del reo, ma rivelano la mera inclinazione del reato a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie o dì specie diversa.

1.3. In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo.

Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.2.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza della ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui risultava condannato, con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla I. n. 203 del 1991, in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: I) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 14 novembre 2017, per il reato di estorsione aggravata commesso dall'ottobre 2014 al 19 novembre 2015 e per il connesso reato di lesioni personali aggravate in concorso commesso il 15 ottobre 2014; II) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania il 27 marzo 2019, per il reato di omicidio aggravato in concorso e distruzione di cadavere commessi il giorno 8 aprile 2015. 2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 28 settembre 2020, rigettava l'istanza. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento al negato riconoscimento del vincolo della continuazione. Nel ricorso si sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di valutare il concreto atteggiarsi degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso e non abbia tenuto conto che il ricorrente, che aveva perso il lavoro nel 2014, si è determinato a commettere tali delitti a fini economici. Inoltre, nel ricorso si osserva che il giudice dell'esecuzione ha richiamato pronunce concernenti la fattispecie di configurazione della continuazione tra il reato associativo e i reati-fine, mentre nel caso in esame era stato richiesto il riconoscimento della continuazione tra un omicidio e una vicenda estorsiva, non già rispetto all'associazione in senso stretto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione dì un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). La giurisprudenza di legittimità ha anche spiegato che è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 - dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.). 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, sottolineando, fra l'altro, che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e la connessa distruzione di cadavere non possono essere considerati legati da medesimo disegno criminoso con l'estorsione e le lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché si tratta di fatti assolutamente eterogenei che non rivelano una anticipata e unitaria ideazione da parte del Carmeci, di più violazioni della legge penale tutte insieme presenti, quanto meno a grandi linee, nella mente del reo, ma rivelano la mera inclinazione del reato a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie o dì specie diversa. 1.3. In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza della ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a