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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38407/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21467/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all'affermazione di responsabilità e con il secondo motivo quanto alla determinazione della pena irrogata.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente irifondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. quanto al primo motivo, il ricorrente si limita a riprodurre alcuni principi giurisprudenziali, peraltro pacifici, in tema di motivazione delle sentense, senza minimamente confrontarsi con le emergenze probatorie Ji cui la Corte territoriale dà analiticamente conto in motivazione.

Quanto al motivo affererite alla pena, ancora una volta si richiamano massime giurisprudenziali, senza alcun confronto critico con le decisioni dei giudici di merito, derivandone l'inammissibilità per aspecificità e genericità.

Va peraltro dato conto che nei motivi di appello (cfr. atto di appello del 23/10/2023 in atti) non si era sviluppato alcun motivo in relazione al trattamento sanzionatorio, essendosi l'appellante limitato -a fronte del minimo aumento pera la continuazione operato e della motivazione di cui a pag. 8 della sentenza di primo grado, a chiedere un trattamento sanzionatorio meno afflittivo per il reato di cui al capo b).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 21467/2024 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21467/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all'affermazione di responsabilità e con il secondo motivo quanto alla determinazione della pena irrogata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente irifondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. quanto al primo motivo, il ricorrente si limita a riprodurre alcuni principi giurisprudenziali, peraltro pacifici, in tema di motivazione delle sentense, senza minimamente confrontarsi con le emergenze probatorie Ji cui la Corte territoriale dà analiticamente conto in motivazione. Quanto al motivo affererite alla pena, ancora una volta si richiamano massime giurisprudenziali, senza alcun confronto critico con le decisioni dei giudici di merito, derivandone l'inammissibilità per aspecificità e genericità. Va peraltro dato conto che nei motivi di appello (cfr. atto di appello del 23/10/2023 in atti) non si era sviluppato alcun motivo in relazione al trattamento sanzionatorio, essendosi l'appellante limitato -a fronte del minimo aumento pera la continuazione operato e della motivazione di cui a pag. 8 della sentenza di primo grado, a chiedere un trattamento sanzionatorio meno afflittivo per il reato di cui al capo b). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 21467/2024 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
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