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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14859/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero7 in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le seguenti conclusioni del difensore della parte civile "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "visti il ricorso presentato dall'imputato e le conclusioni del Procuratore Generale, condivide le considerazioni di quest'ultimo sull'inammissibilità del ricorso.

Ai fini della liquidazione delle spese, si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore"; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5/05/2021, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili; [OSCURATO:PERSONA] era imputato del reato di cui all'art. 640 cod. pen.

"perché, in qualità di direttore alle vendite presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, con artifici e raggiri consistiti nello stipulare un contratto con l'amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto da parte di questi di un'autovettura Mercedes, induceva in errore il predetto, dal quale si faceva consegnare due assegni di conto corrente per un totale di euro 31.300 che venivano cambiati di incassati dallo. stesso, senza consegnare l'autovettura, così procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale". 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che era emerso dall'istruttoria dibattimentale che [OSCURATO:PERSONA] non era il "direttore delle vendite", non ricopriva alcuna carica amministrativa all'interno della società concessionaria di autoveicoli, rivestendo, esclusivamente la qualità di dipendente con mansioni di addetto alle relazioni con la clientela, per cui non aveva alcun potere di gestione contabile ed amministrativa e non poteva gestire e incassare il prezzo della vendita delle autovetture: gli assegni tratti sul conto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano stati intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed incassati dal responsabile, non certo dall'imputato.

Inoltre, l'azienda era gestita di fatto da [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di diritto era il figlio di quest'ultimo), che aveva trasferito la sede della società in Calabria promettendo al cliente la restituzione dei soldi, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato licenziato: non poteva quindi affermarsi che [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito a realizzare alcun segmento della condotta contestata.

Il difensore lamenta quindi che la sentenza impugnata era censurabile per carenza motivazionale, non avendo la Corte di appello evidenziato i comportamenti dell'imputato che avevano realizzato l'elemento oggettivo del reato commesso (gli artifici, i raggiri, l'induzione in errore), per illogicità del ragionamento e per la contraddittorietà dell'assunto che sorreggeva la decisione in riferimento all'evidente travisamento della prova in relazione alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.1.1 La Corte di appello ha motivato la responsabilità del ricorrente affermando che "neppure può dubitarsi che il reato sia addebitabile all'imputato: a prescindere dalla circostanza che fosse direttore delle vendite o un semplice addetto, è certo che l'intera trattativa era stata da lui gestita e a lui erano riferibili le ricordate condotte truffaldine" (ultima pagina sentenza impugnata) ; la sentenza di primo grado aveva dato atto che, in base a quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], l'imputato era anche egli "venditore" presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (pag.5 sentenza di primo grado) Ciò premesso, si deve rilevare che, seppure si possa ritenere che la trattativa per la vendita dell'autovettura sia stata portata avanti da [OSCURATO:PERSONA], non risulta che il ricorrente sia il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. né che gli assegni consegnati da Gualerni fossero a lui intestati o siano stati incassati da lui; si deve rilevare come la motivazione su tale punto sia mancante, posto che nulla dice la Corte di appello su un elemento costitutivo del reato di truffa, e cioè il profitto; per ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile si sarebbe dovuto evidenziare uno dei due elementi sopra riportati.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile, posto che in caso di annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del reato con affermazione della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., in favore del giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà provvedere anche alla decisione sulle spese.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero7 in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le seguenti conclusioni del difensore della parte civile "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "visti il ricorso presentato dall'imputato e le conclusioni del Procuratore Generale, condivide le considerazioni di quest'ultimo sull'inammissibilità del ricorso. Ai fini della liquidazione delle spese, si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore"; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5/05/2021, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili; [OSCURATO:PERSONA] era imputato del reato di cui all'art. 640 cod. pen. "perché, in qualità di direttore alle vendite presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, con artifici e raggiri consistiti nello stipulare un contratto con l'amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto da parte di questi di un'autovettura Mercedes, induceva in errore il predetto, dal quale si faceva consegnare due assegni di conto corrente per un totale di euro 31.300 che venivano cambiati di incassati dallo. stesso, senza consegnare l'autovettura, così procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale". 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che era emerso dall'istruttoria dibattimentale che [OSCURATO:PERSONA] non era il "direttore delle vendite", non ricopriva alcuna carica amministrativa all'interno della società concessionaria di autoveicoli, rivestendo, esclusivamente la qualità di dipendente con mansioni di addetto alle relazioni con la clientela, per cui non aveva alcun potere di gestione contabile ed amministrativa e non poteva gestire e incassare il prezzo della vendita delle autovetture: gli assegni tratti sul conto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano stati intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed incassati dal responsabile, non certo dall'imputato. Inoltre, l'azienda era gestita di fatto da [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di diritto era il figlio di quest'ultimo), che aveva trasferito la sede della società in Calabria promettendo al cliente la restituzione dei soldi, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato licenziato: non poteva quindi affermarsi che [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito a realizzare alcun segmento della condotta contestata. Il difensore lamenta quindi che la sentenza impugnata era censurabile per carenza motivazionale, non avendo la Corte di appello evidenziato i comportamenti dell'imputato che avevano realizzato l'elemento oggettivo del reato commesso (gli artifici, i raggiri, l'induzione in errore), per illogicità del ragionamento e per la contraddittorietà dell'assunto che sorreggeva la decisione in riferimento all'evidente travisamento della prova in relazione alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.1.1 La Corte di appello ha motivato la responsabilità del ricorrente affermando che "neppure può dubitarsi che il reato sia addebitabile all'imputato: a prescindere dalla circostanza che fosse direttore delle vendite o un semplice addetto, è certo che l'intera trattativa era stata da lui gestita e a lui erano riferibili le ricordate condotte truffaldine" (ultima pagina sentenza impugnata) ; la sentenza di primo grado aveva dato atto che, in base a quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], l'imputato era anche egli "venditore" presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (pag.5 sentenza di primo grado) Ciò premesso, si deve rilevare che, seppure si possa ritenere che la trattativa per la vendita dell'autovettura sia stata portata avanti da [OSCURATO:PERSONA], non risulta che il ricorrente sia il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. né che gli assegni consegnati da Gualerni fossero a lui intestati o siano stati incassati da lui; si deve rilevare come la motivazione su tale punto sia mancante, posto che nulla dice la Corte di appello su un elemento costitutivo del reato di truffa, e cioè il profitto; per ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile si sarebbe dovuto evidenziare uno dei due elementi sopra riportati. Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile, posto che in caso di annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del reato con affermazione della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., in favore del giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà provvedere anche alla decisione sulle spese. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra
Sentenza Cassazione n. 14859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris