CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 01/01/1999 avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 43627/25 Ceesay OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. peri.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso, attinenti all'elemento soggettivo del reato addebitato e al preteso stato di necessità, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che la censura relativa alla negata sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata, né si confronta con le argomentazioni fornite dalla sentenza in merito all'ostatività rappresentata dalle due precedenti condanne riportate dall'imputato, dichiarato recidivo reiterato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il r P.Q.[OSCURATO:PERSONA]! Sezione VII Pc ,1 5 LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. ìndre P'etrini 2