CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione essendosi basata la condanna sul solo rinvenimento di un frammento di impronta dell'imputato su un frammento esposto alla pubblica fede, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici, ha rilevato che l'impronta digitale dell'imputato è stata repertata sul frammento di vetro della finestra rotta per introdursi abusivamente all'interno del plesso della scuola (nel cui laboratorio furono sottratti vari computer e monitor), scuola alla quale Parisio non era iscritto e non aveva alcun motivo per trovarsi nei suoi pressi, non essendo emersi dal compendio probatorio elementi idonei a confutare la tesi accusatoria. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il