CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 24855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11687-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 65/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 05/04/2016 R.G.N. 129/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n.65/16, la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l'opposizione della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] avverso un avviso di addebito notificato dall'Inps e avente ad oggetto contributi non versati relativamente ad alcuni lavoratori. Costoro erano stati assunti dalla società in epoca successiva al 31.10.2002, data del sisma che colpì alcune zone del Molise; che riteneva la Corte territoriale che la sospensione del pagamento dei contributi disposta dall'art.7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (0.P.C.M.) del 29.11.2002, n.3253, non valesse per il caso di lavoratori assunti successivamente alla data del sisma; che, contro la sentenza, la società ricorre per due motivi; che l'Inps, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di ricorso, viene denunciata violazione e falsa applicazione del d. I. n.245/02, art. 4, e dell'art. 7 0.P.C.M. n..3253. La sentenza avrebbe fornito un'interpretazione errata dell'art.7 0.P.C.M. n.3253 ritenendolo limitato al solo caso di contributi dovuti per lavoratori già assunti alla data del sisma, quando invece tale limitazione non si ravvisa nel testo della norma. La sospensione dell'obbligo contributivo varrebbe per tutti i lavoratori assunti durante il periodo fissato dall'ordinanza (fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]); che, con il secondo motivo di ricorso, viene denunciata violazione degli artt.3 e 97 Cost. L'interpretazione dell'art.7, co.1 0.P.C.M. n.3253 fatta propria dalla Corte sarebbe irragionevole, andando a penalizzare le imprese che, assumendo personale, mostrano maggiore aderenza alla ratio dell'ordinanza, ovvero quella di incentivare la ripresa economica; che i due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono manifestante infondati; che i primi due commi dell'art.7 0.P.C.M. n.3253 così dispongono: "1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei c:ontributi di cui sopra. 2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa."; che questa Corte (ord. n.18697/19; v. poi anche Cass.28742/19, ove è accolta la medesima interpretazione) ha avuto modo di affermare che, parlando di "sospensione", la disposizione ha riguardo a un termine in corso e che determinerebbe altrimenti effetti giuridici, sicché è evidente la stretta relazione logica e giuridica esistente tra il versamento dei contributi e il relativo adempimento, e la sussistenza del rapporto di lavoro da cui l'obbligazione contributiva trae origine quale fatto generatore dell'obbligo contributivo soggetto a sospensione. Come ancora rilevato nella citata ordinanza, va stigmatizzata la differenza esistente tra la finalità di mera sospensione dell'adempimento di obblighi già esistenti e una pretesa finalità di eccettuazione dall'obbligo contributivo per imprese che hanno deciso di procedere a nuove assunzioni, evidentemente previa positiva valutazione di economicità di tale scelta. Si tratta infine di una disposizione eccezionale rispetto alla quale non è dato all'interprete ricorrere ad interpretazioni estensive; che da tale orientamento non v'è motivo di discostarsi, non offrendo il ricorso argomenti giuridici capaci di confutarne la fondatezza; che il ricorso va dunque respinto; che considerato che la giurisprudenza di questa Corte formatasi sul punto è successiva all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente grado. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 5.5.22 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]