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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 agosto 2026

Cassazione n. 24698/2026

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!Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneUd. 09/06/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Rel.

Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 16397/2025ANTONIO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereROSSANA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. r.g. 16397-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19/A pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].

COOP.

P.A. in proprio e quale mandataria delcostituendo RTI con [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA G.G.

BELLI 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoDOMENICO GRECO;[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta eNumero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e DOMENICODODARO;[OSCURATO:SOCIETA]. - SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’, in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed ALFONSOERRA;[OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].;- intimati -avverso la sentenza n. 4385/2025 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il22/05/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GIUSEPPE1.

Il presente contenzioso si inserisce nell’ambito di altre controversieche hanno visto coinvolte la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la So.Re.Sa. (SocietàRegionale per la Sanità) S.p.A. ed altre imprese tra cui la CoopserviceSoc.

Coop.

P.A., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., inrelazione ad una gara pubblica indetta da So.Re.Sa. (“Procedura Apertaper l’affidamento del [OSCURATO:PERSONA] da eseguirsi presso gliimmobili di proprietà o in uso delle [OSCURATO:PERSONA] della RegioneCampania”), gara che aveva visto inizialmente la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.RGN 16397/2025Pag.2Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026collocata – all’esito delle operazioni concorsuali – in posizione utileall’aggiudica dei lotti nn. 1 e 2, giusta determinazione di aggiudicazione n.205 del 6.9.2023.2.

Era accaduto che la [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

P.A. aveva adito ilcompetente TAR Campania con ricorso incardinato al con n.

RG 4685/23,al fine di conseguire l’annullamento della procedura-Il TAR, con sentenza n. 377/2024, aveva respinto il ricorso.In conseguenza So.Re.Sa. aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] laConvenzione REP 23/2024, Lotto 1.[OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la pronuncia del TAR e il Consiglio diStato con la sentenza n. 4701/24, aveva accolto l’appello e, in riformadella sentenza gravata, aveva accolto il ricorso di primo grado conannullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati.Avverso tale sentenza del Consiglio di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto ricorso per Cassazione (ricorso definito da questa Corte a Sezioniunite con pronuncia di inammissibilità n. 3887/2026 del 21/02/2026,successiva alla proposizione del presente ricorso).Nelle more (e dopo la pronuncia del Consiglio di Stato del 2024) laSo.Re.Sa. aveva, con determinazione DG n. 146 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiaratola risoluzione delle convenzioni stipulate a valle con gli operatori economiciaggiudicatari, e così quella della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi e per gli effettidell’art. 108, comma 1, del codice appalti n. 50/2016, da ritenersi prive dieffetti giuridici.[OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato tale risoluzione sia con ricorso innanzi alTAR Campania sia con atto di citazione con richiesta cautelare innanzi alTribunale Ordinario di Napoli – Sezione Specializzata in materia d’Impresa.Il TAR Napoli, con sentenza del n. 614 del 24.1.2025, aveva dichiaratola propria giurisdizione e respinto il ricorso confermando la legittimità delladeterminazione DG n. 146 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in materia d’impresa -,con ordinanza del 30.1.2025, aveva invece dichiarato la propriaRGN 16397/2025Pag.3Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026giurisdizione e accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,ordinando alla So.Re.Sa.

“di consentire all’aggiudicataria l’esecuzione deiservizi e delle prestazioni oggetto delle convenzioni Rep. 23 e 24/24sottoscritte dalle parti il 28.3.2024”.[OSCURATO:PERSONA].Re.Sa., da un lato, aveva proposto ricorso per regolamentopreventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ, innanzi a questaSuprema Corte al fine della declaratoria della giurisdizione del G.A. e,dall’altro, aveva ottemperato alla statuizione del Tribunale ordinario“consentendo a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’esecuzione dei servizi e delleprestazioni oggetto delle convenzioni-quadro rep 23 e 24/24 sottoscritte il28.03.2024, da ritenersi, secondo il giudice del reclamo, valide edefficaci”.Erano a quel punto intervenuti due ricorsi della [OSCURATO:PERSONA].

Coop.P.A., dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA] e innanzi al Consiglio di Stato perottemperanza della sentenza n. 4701 del 27 maggio 2024 in quanto ladeterminazione della So.re.sa era stata emessa in violazione ovveroelusione del suindicato provvedimento giurisdizionale amministrativo.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), consentenza 22 maggio 2025, n. 4385, aveva dichiarato il ricorso perottemperanza in parte inammissibile, e per il resto aveva così chiarito inmotivazione “... effettivamente la citata sentenza n. 4701/2024 hacomportato, quale conseguenza dell’annullamento integrale dellaprocedura di gara a partire dalla sua lex specialis, la caducazione delleconvenzioni medio tempore sottoscritte con le aggiudicatarie (sulla basedei provvedimenti poi dichiarati illegittimi), la cui permanenza in esseresarebbe peraltro ontologicamente incompatibile con l’obbligo di So.Re.Sa.espressamente affermato in sentenza di indire una nuova proceduraselettiva con il medesimo oggetto”.3.

La sentenza del Consiglio di Stato (resa in sede di ottemperanzacon i chiarimenti di cui si è detto) ha formato oggetto del presente ricorsoper cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed affidato ad unRGN 16397/2025Pag.4Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026motivo proposto ai sensi dell’art. 111, comma 8 Cost., 360, n. 1, 362 cod.proc. civ. e 110 cod. proc. amm. (eccesso di potere giurisdizionale persconfinamento nel potere legislativo per avere il Consiglio di Stato creatouna ipotesi di inefficacia automatica del contratto estranea al dispostodegli artt. 121 e 122 cod. proc. amm.) con il quale la società lamenta checon la sentenza impugnata, il Consiglio di Stato, affermando - con ichiarimenti di cui si è detto - che l’annullamento dell’intera procedura digara ai fini della rinnovazione della stessa comporta automaticamente lacaducazione del contratto, senza necessità di una dichiarazione espressadel Giudice avrebbe ecceduto i limiti dell’attività interpretativa.4.

Si sono costituiti per resistere al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.la ASL di Salerno, la [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

P.A., la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]5.

Sono rimasti intimati l’ AO [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]6.

Dopo il deposito del ricorso sono intervenute: - la sentenza n. 5097del 7.07.2025 e le sentenze nn. 5187, 5191 e 5193 del 10.07.2025 con lequali il TAR Campania-Napoli, Sez.

I ha annullato la determinazione dellaSo.[OSCURATO:SOCIETA]. n. 49 del 13.02.2025; - l’ordinanza del Tribunale diNapoli resa all’esito della camera di consiglio del 25.6.2025 con la qualel’adito giudice ha così disposto: “REVOCA l’ordinanza emessa dal [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata in materia d’impresa in data 11/12/2024 epubblicata il 30/01/2025 con la quale il Tribunale ha ordinato a So.Re.Sa.S.p.A. di consentire a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’esecuzione dei servizi edelle prestazioni oggetto delle Convenzioni rep n. 23/24 e n. 24/24sottoscritte in data 28 marzo 2024”.7.

Con atto dell’8 aprile 2026, ritualmente notificato dalla cancelleriaalle altre parti, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso.8.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta concludendoper l’estinzione del giudizio.9.

Hanno depositato memorie la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]ed hanno insistito per la condanna alle spese.RGN 16397/2025Pag.5Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato atto di rinuncia al ricorsorappresentando che questa Suprema Corte, dopo il deposito del ricorso, siè pronunciata su un giudizio connesso e in qualche modo “pregiudiziale” aquello odierno (avente ad oggetto il regolamento di giurisdizione sulpotere della stazione appaltante di sciogliersi dalle convenzioni in assenzadi una espressa pronuncia del Consiglio di Stato) con l’ordinanza 19febbraio 2026, n. 3782.Ha evidenziato che in un passaggio della predetta ordinanza si leggeche la «sentenza di annullamento pronunciata dal Consiglio di Stato […]nell’annullare la procedura di gara ha pure totalmente caducato leaggiudicazioni conseguenti ed, a valle esse, le convenzioni stipulati con isingoli aggiudicatari, tanto da rendere difficilmente controvertibile che,come osserva in conclusione [OSCURATO:PERSONA], “la pronuncia integralmentedemolitoria di tutti gli atti di gara ha ovviamente travolto – con effetti extunc – anche le convenzioni medio tempore sottoscritte dalla stazioneappaltante, espunte dal mondo del diritto ben prima che So.Re.Sa.,conformandosi al giudicato amministrativo, le dichiarasse ‘risolte’”» ed hachiesto tenersi conto ciò ai fini della regolamentazione delle spese.2.

La rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc.civ. ed è stata comunicata dalla cancelleria alle controparti.3.

Non è pervenuta alcuna accettazione ed anzi la [OSCURATO:SOCIETA]. ela [OSCURATO:SOCIETA]., nelle memorie depositate, hanno insistito per lacondanna alle spese.La mancata accettazione, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. algiudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio.La rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha caratterecosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparteper essere produttivo di effetti processuali (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n.3971 del 26 febbraio 2015; Cass., Sez. 5, n. 10140 del 28 maggio 2020,n. 10140; Cass., Sez.

U, ordinanza 37551 del 30 novembre 2021); ciò siRGN 16397/2025Pag.6Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026evince anche dal quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ., comemodificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, secondo cui in caso di rinuncia, non èpronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altreparti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.Quando alla rinuncia per cassazione non abbia fatto seguitol’accettazione della controparte, pur estinguendosi il processo, nonoperando l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., spetta al giudice il poterediscrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanzemeritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regolagenerale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenutedalle altre parti (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3971 del 26 febbraio2015; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9484 del 28 maggio 2020; Cass., Sez.U, Ordinanza n. 2233 del 22 gennaio 2024).4.

Nel caso in esame, non ricorrono circostanze idonee a derogare allaregola generale della condanna alle spese essendo il ricorso destinato aduna pronuncia di inammissibilità.Le osservazioni di cui all’atto di rinuncia non consentono di superare ilprincipio della soccombenza considerato che le doglianze della società dicui al presente ricorso non hanno posto questioni attinenti a motivi digiurisdizione né evidenziato un diniego di giustizia (Cass., Sez.

U,Sentenza n. 13976 del 6 giugno 2017; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 30112del 26 ottobre 2021; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 37552 del 30 novembre2021; v. anche Cass., Sez.

U., Ordinanza n. 32623 del 17 dicembre 2018,non massimata sul punto).

Quella del Consiglio di Stato era pur sempreuna opzione interpretativa sottratta al sindacato della Corte di Cassazione(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 29082 dell’11 novembre 2019; Cass., Sez.

U,Ordinanza n. 22375 del 15/10/2020).Il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l’art. 111 Cost.,comma 8, affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sullescelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportareerrori “in iudicando” o “in procedendo”, senza che rilevi la gravità oRGN 16397/2025Pag.7Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinatoentro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato chel’interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell’attivitàgiurisdizionale (Cass., Sez.

U., Sentenza n. 27770 del 4 dicembre 2020;Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 29653 del 28 dicembre 2020; Cass., Sez.

U,Sentenza n. 19244 del 7 luglio 2021).5.

Conclusivamente va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.6.

La regolamentazione delle spese segue da quanto in precedenzaesposto.7.

La modalità abdicativa di definizione del giudizio esclude lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dellaparte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 quater,d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 (Cass.,Sez.

U, Ordinanza n. 21274 del 25 luglio 2025; Cass., Sez.

U, Ordinanzan. 2560 del 26 gennaio 2024).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; condanna laricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese delpresente giudizio che liquida, quanto a [OSCURATO:SOCIETA]in euro 200,00 per esborsi ed euro 11.000,00 per compensi professionali,oltre accessori di legge e rimborso spese generali al 15%, e quanto allealtre controricorrenti in euro 200,00 per esborsi ed euro 10.000,00 percompensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese generalial 15%.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civilidella Corte Suprema di cassazione, in data 9 giugno 2026.Il PresidentePasquale D’AscolaRGN 16397/2025Pag.8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneUd. 09/06/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 16397/2025ANTONIO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereROSSANA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. r.g. 16397-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19/A pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]. COOP. P.A. in proprio e quale mandataria delcostituendo RTI con [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA G.G. BELLI 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoDOMENICO GRECO;[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta eNumero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e DOMENICODODARO;[OSCURATO:SOCIETA]. - SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’, in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed ALFONSOERRA;[OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].;- intimati -avverso la sentenza n. 4385/2025 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il22/05/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GIUSEPPE1. Il presente contenzioso si inserisce nell’ambito di altre controversieche hanno visto coinvolte la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la So.Re.Sa. (SocietàRegionale per la Sanità) S.p.A. ed altre imprese tra cui la CoopserviceSoc. Coop. P.A., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., inrelazione ad una gara pubblica indetta da So.Re.Sa. (“Procedura Apertaper l’affidamento del [OSCURATO:PERSONA] da eseguirsi presso gliimmobili di proprietà o in uso delle [OSCURATO:PERSONA] della RegioneCampania”), gara che aveva visto inizialmente la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.RGN 16397/2025Pag.2Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026collocata – all’esito delle operazioni concorsuali – in posizione utileall’aggiudica dei lotti nn. 1 e 2, giusta determinazione di aggiudicazione n.205 del 6.9.2023.2. Era accaduto che la [OSCURATO:PERSONA]. Coop. P.A. aveva adito ilcompetente TAR Campania con ricorso incardinato al con n. RG 4685/23,al fine di conseguire l’annullamento della procedura-Il TAR, con sentenza n. 377/2024, aveva respinto il ricorso.In conseguenza So.Re.Sa. aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] laConvenzione REP 23/2024, Lotto 1.[OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la pronuncia del TAR e il Consiglio diStato con la sentenza n. 4701/24, aveva accolto l’appello e, in riformadella sentenza gravata, aveva accolto il ricorso di primo grado conannullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati.Avverso tale sentenza del Consiglio di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto ricorso per Cassazione (ricorso definito da questa Corte a Sezioniunite con pronuncia di inammissibilità n. 3887/2026 del 21/02/2026,successiva alla proposizione del presente ricorso).Nelle more (e dopo la pronuncia del Consiglio di Stato del 2024) laSo.Re.Sa. aveva, con determinazione DG n. 146 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiaratola risoluzione delle convenzioni stipulate a valle con gli operatori economiciaggiudicatari, e così quella della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi e per gli effettidell’art. 108, comma 1, del codice appalti n. 50/2016, da ritenersi prive dieffetti giuridici.[OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato tale risoluzione sia con ricorso innanzi alTAR Campania sia con atto di citazione con richiesta cautelare innanzi alTribunale Ordinario di Napoli – Sezione Specializzata in materia d’Impresa.Il TAR Napoli, con sentenza del n. 614 del 24.1.2025, aveva dichiaratola propria giurisdizione e respinto il ricorso confermando la legittimità delladeterminazione DG n. 146 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in materia d’impresa -,con ordinanza del 30.1.2025, aveva invece dichiarato la propriaRGN 16397/2025Pag.3Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026giurisdizione e accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,ordinando alla So.Re.Sa. “di consentire all’aggiudicataria l’esecuzione deiservizi e delle prestazioni oggetto delle convenzioni Rep. 23 e 24/24sottoscritte dalle parti il 28.3.2024”.[OSCURATO:PERSONA].Re.Sa., da un lato, aveva proposto ricorso per regolamentopreventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ, innanzi a questaSuprema Corte al fine della declaratoria della giurisdizione del G.A. e,dall’altro, aveva ottemperato alla statuizione del Tribunale ordinario“consentendo a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’esecuzione dei servizi e delleprestazioni oggetto delle convenzioni-quadro rep 23 e 24/24 sottoscritte il28.03.2024, da ritenersi, secondo il giudice del reclamo, valide edefficaci”.Erano a quel punto intervenuti due ricorsi della [OSCURATO:PERSONA]. Coop.P.A., dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA] e innanzi al Consiglio di Stato perottemperanza della sentenza n. 4701 del 27 maggio 2024 in quanto ladeterminazione della So.re.sa era stata emessa in violazione ovveroelusione del suindicato provvedimento giurisdizionale amministrativo.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), consentenza 22 maggio 2025, n. 4385, aveva dichiarato il ricorso perottemperanza in parte inammissibile, e per il resto aveva così chiarito inmotivazione “... effettivamente la citata sentenza n. 4701/2024 hacomportato, quale conseguenza dell’annullamento integrale dellaprocedura di gara a partire dalla sua lex specialis, la caducazione delleconvenzioni medio tempore sottoscritte con le aggiudicatarie (sulla basedei provvedimenti poi dichiarati illegittimi), la cui permanenza in esseresarebbe peraltro ontologicamente incompatibile con l’obbligo di So.Re.Sa.espressamente affermato in sentenza di indire una nuova proceduraselettiva con il medesimo oggetto”.3. La sentenza del Consiglio di Stato (resa in sede di ottemperanzacon i chiarimenti di cui si è detto) ha formato oggetto del presente ricorsoper cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed affidato ad unRGN 16397/2025Pag.4Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026motivo proposto ai sensi dell’art. 111, comma 8 Cost., 360, n. 1, 362 cod.proc. civ. e 110 cod. proc. amm. (eccesso di potere giurisdizionale persconfinamento nel potere legislativo per avere il Consiglio di Stato creatouna ipotesi di inefficacia automatica del contratto estranea al dispostodegli artt. 121 e 122 cod. proc. amm.) con il quale la società lamenta checon la sentenza impugnata, il Consiglio di Stato, affermando - con ichiarimenti di cui si è detto - che l’annullamento dell’intera procedura digara ai fini della rinnovazione della stessa comporta automaticamente lacaducazione del contratto, senza necessità di una dichiarazione espressadel Giudice avrebbe ecceduto i limiti dell’attività interpretativa.4. Si sono costituiti per resistere al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.la ASL di Salerno, la [OSCURATO:PERSONA]. Coop. P.A., la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]5. Sono rimasti intimati l’ AO [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]6. Dopo il deposito del ricorso sono intervenute: - la sentenza n. 5097del 7.07.2025 e le sentenze nn. 5187, 5191 e 5193 del 10.07.2025 con lequali il TAR Campania-Napoli, Sez. I ha annullato la determinazione dellaSo.[OSCURATO:SOCIETA]. n. 49 del 13.02.2025; - l’ordinanza del Tribunale diNapoli resa all’esito della camera di consiglio del 25.6.2025 con la qualel’adito giudice ha così disposto: “REVOCA l’ordinanza emessa dal [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata in materia d’impresa in data 11/12/2024 epubblicata il 30/01/2025 con la quale il Tribunale ha ordinato a So.Re.Sa.S.p.A. di consentire a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’esecuzione dei servizi edelle prestazioni oggetto delle Convenzioni rep n. 23/24 e n. 24/24sottoscritte in data 28 marzo 2024”.7. Con atto dell’8 aprile 2026, ritualmente notificato dalla cancelleriaalle altre parti, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso.8. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta concludendoper l’estinzione del giudizio.9. Hanno depositato memorie la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]ed hanno insistito per la condanna alle spese.RGN 16397/2025Pag.5Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato atto di rinuncia al ricorsorappresentando che questa Suprema Corte, dopo il deposito del ricorso, siè pronunciata su un giudizio connesso e in qualche modo “pregiudiziale” aquello odierno (avente ad oggetto il regolamento di giurisdizione sulpotere della stazione appaltante di sciogliersi dalle convenzioni in assenzadi una espressa pronuncia del Consiglio di Stato) con l’ordinanza 19febbraio 2026, n. 3782.Ha evidenziato che in un passaggio della predetta ordinanza si leggeche la «sentenza di annullamento pronunciata dal Consiglio di Stato […]nell’annullare la procedura di gara ha pure totalmente caducato leaggiudicazioni conseguenti ed, a valle esse, le convenzioni stipulati con isingoli aggiudicatari, tanto da rendere difficilmente controvertibile che,come osserva in conclusione [OSCURATO:PERSONA], “la pronuncia integralmentedemolitoria di tutti gli atti di gara ha ovviamente travolto – con effetti extunc – anche le convenzioni medio tempore sottoscritte dalla stazioneappaltante, espunte dal mondo del diritto ben prima che So.Re.Sa.,conformandosi al giudicato amministrativo, le dichiarasse ‘risolte’”» ed hachiesto tenersi conto ciò ai fini della regolamentazione delle spese.2. La rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc.civ. ed è stata comunicata dalla cancelleria alle controparti.3. Non è pervenuta alcuna accettazione ed anzi la [OSCURATO:SOCIETA]. ela [OSCURATO:SOCIETA]., nelle memorie depositate, hanno insistito per lacondanna alle spese.La mancata accettazione, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. algiudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio.La rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha caratterecosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparteper essere produttivo di effetti processuali (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n.3971 del 26 febbraio 2015; Cass., Sez. 5, n. 10140 del 28 maggio 2020,n. 10140; Cass., Sez. U, ordinanza 37551 del 30 novembre 2021); ciò siRGN 16397/2025Pag.6Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026evince anche dal quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ., comemodificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, secondo cui in caso di rinuncia, non èpronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altreparti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.Quando alla rinuncia per cassazione non abbia fatto seguitol’accettazione della controparte, pur estinguendosi il processo, nonoperando l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., spetta al giudice il poterediscrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanzemeritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regolagenerale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenutedalle altre parti (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3971 del 26 febbraio2015; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9484 del 28 maggio 2020; Cass., Sez.U, Ordinanza n. 2233 del 22 gennaio 2024).4. Nel caso in esame, non ricorrono circostanze idonee a derogare allaregola generale della condanna alle spese essendo il ricorso destinato aduna pronuncia di inammissibilità.Le osservazioni di cui all’atto di rinuncia non consentono di superare ilprincipio della soccombenza considerato che le doglianze della società dicui al presente ricorso non hanno posto questioni attinenti a motivi digiurisdizione né evidenziato un diniego di giustizia (Cass., Sez. U,Sentenza n. 13976 del 6 giugno 2017; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 30112del 26 ottobre 2021; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30 novembre2021; v. anche Cass., Sez. U., Ordinanza n. 32623 del 17 dicembre 2018,non massimata sul punto). Quella del Consiglio di Stato era pur sempreuna opzione interpretativa sottratta al sindacato della Corte di Cassazione(Cass., Sez. U, Sentenza n. 29082 dell’11 novembre 2019; Cass., Sez. U,Ordinanza n. 22375 del 15/10/2020).Il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l’art. 111 Cost.,comma 8, affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sullescelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportareerrori “in iudicando” o “in procedendo”, senza che rilevi la gravità oRGN 16397/2025Pag.7Numero registro generale 16397/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 24698/2026Data pubblicazione 18/08/2026intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinatoentro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato chel’interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell’attivitàgiurisdizionale (Cass., Sez. U., Sentenza n. 27770 del 4 dicembre 2020;Cass., Sez. U, Ordinanza n. 29653 del 28 dicembre 2020; Cass., Sez. U,Sentenza n. 19244 del 7 luglio 2021).5. Conclusivamente va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.6. La regolamentazione delle spese segue da quanto in precedenzaesposto.7. La modalità abdicativa di definizione del giudizio esclude lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dellaparte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 quater,d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 (Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 21274 del 25 luglio 2025; Cass., Sez. U, Ordinanzan. 2560 del 26 gennaio 2024). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; condanna laricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese delpresente giudizio che liquida, quanto a [OSCURATO:SOCIETA]in euro 200,00 per esborsi ed euro 11.000,00 per compensi professionali,oltre accessori di legge e rimborso spese generali al 15%, e quanto allealtre controricorrenti in euro 200,00 per esborsi ed euro 10.000,00 percompensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese generalial 15%.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civilidella Corte Suprema di cassazione, in data 9 giugno 2026.Il PresidentePasquale D’AscolaRGN 16397/2025Pag.8
Sentenza Cassazione n. 24698/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris