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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39993/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza emessa in data 10.12.2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio del 21.6.2018, decidendo sull'accordo delle parti ex art.599 bis c.p.p. condannava XHINDOLI Enton alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 c.p. così diversamente qualificata l'originaria imputazione di ricettazione condividendo la statuizione del primo giudice che all'esito dell'istruttoria dibattimentale riteneva provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato che con ORLLANI Gaznned (non ricorrente nel presente giudizio) in data 10 agosto 2015 veniva sottoposto a visita doganale in Livigno, insieme ad un'altra vettura che tuttavia fu lasciata andare, durante la quale i finanzieri rinvenivano nel bagagliaio della vettura "Musa" su cui viaggiavano un borsone contenente un flessibile, dei dischi da taglio e due ricetrasmittenti nonché nelle tasche dei pantaloni di ORLLANI ingente somma di denaro (franchi svizzeri ed euro) e in un borsello posto nel vano porta oggetti che lo XHINDOLI indicava come proprio la somma di 6.130 franchi svizzeri e 320,00 euro oltre ulteriori 1448,70 franchi svizzeri e 52,70 euro in monete; avendo i finanzieri appreso che quella stessa notte era stato commesso un furto al "[OSCURATO:PERSONA]" di Samaden in Egadina dove erano state prelevate due casseforti contenenti ingenti quantità di denaro in franchi svizzeri procedevano all'arresto in flagranza di reato di furto aggravato che tuttavia non veniva convalidato in sede di udienza di convalida e il ricorso sull'omessa convalida veniva rigettato dalla Corte di Cassazione, pertanto gli imputati venivano citati a giudizio all'esito delle indagini preliminari.

In particolare il primo giudice, all'esito di istruttoria dibattimentale, riteneva provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità degli imputati in considerazione del percorso inconsueto e scomodo delle due autovetture che avevano viaggiato in prossimità del luogo in cui era stato commesso il furto rendendo inverosimile che gli imputati, come da loro affermato, si fossero recati a Zurigo per un viaggio di piacere e che la vettura gli fosse stata prestata anche in considerazione della totale mancanza di interesse mostrata dall'intestataria a rientrare in possesso della stessa nonostante il dissequestro; dell'importo anomalo di denaro rinvenuto nel borsello dello XHINDOLI essendo la refurtiva composta per una cospicua parte in monete, borsello che inoltre, nel prosieguo delle indagini, veniva riconosciuto come proprio da una socia del [OSCURATO:PERSONA] che affermava fosse custodito nella cassaforte, nonché per l'identità delle somme in possesso degli imputati che rendeva plausibile la divisone del bottino ricavato.

La Corte di Appello dopo aver preso atto della sopravvenuta rinunzia, in nome e per conto dell'imputato, a tutti i motivi d'appello condannava l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, pena concordemente indicata dalle parti nell'accordo condiviso ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, articolato in due motivi. 1 IL Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in riferimento agli artt. 599 bis, 589 e 122 c.p.p. stante l'inammissibilità del concordato in appello per mancanza di valida procura speciale conferita al difensore e in assenza di volontà dell'imputato con conseguente nullità della sentenza impugnata.

In particolare la difesa sostiene che la firma apposta in calce all'atto di procura speciale conferito al precedente difensore tramite atto generico, quindi per ciò solo inammissibile, scritto a penna su carta intestata dello stesso non appartiene all'imputato così come emerge dal raffronto tra tale sottoscrizione con tutte le altre contenute nel fascicolo.

Con un secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) con riferimento all'art.20 c.p.p. in relazione agli artt. 6 e 10 c.p. stante il difetto di giurisdizione del giudice italiano a giudicare reati verificatesi interamente in altro Stato in assenza dei presupposti degli artt. 7-10 c.p. con conseguente nullità della sentenza impugnata.

Ad avviso della difesa, prescindendo dalla sussunzione del fatto sotto la fattispecie del furto o di ricettazione, si tratta di un fatto che si è verificato interamente all'estero e in assenza delle condizioni stabilite dalla legge per la sussistenza della giurisdizione penale italiana.

Dovendosi intendere un reato "commesso nel territorio italiano" qualora l'azione o omissione sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio medesimo o ivi si sia verificato l'evento, nel caso di specie non ricorre tale requisito né che il fatto sia qualificato come furto aggravato né come ricettazione.

Difatti per quanto riguarda la prima fattispecie, sia l'azione - ossia la sottrazione di cose altrui e precisamente delle casseforti - sia l'impossessamento del denaro - essendo state le casseforti abbandonate nel giardino del Club - nonché "la violenza contro le cose" - nel caso di specie la forzatura delle serrature del Club - sono state poste in essere a Samedan e nemmeno potrebbe ritenersi radicata la giurisdizione italiana in base alla circostanza che gli imputati sarebbero entrati in Svizzera attraverso un valico in Italia.

Analogamente, qualora il fatto fosse sussunto nella fattispecie del delitto di ricettazione, si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente consegue il possesso della cosa e, nel caso di specie, gli imputati sono entrati in possesso delle somme di denaro in Svizzera non avendo neppure fatto alcuna sosta dal momento dell'uscita dalla Svizzera al momento in cui venivano fermati dalla Guardia di Finanza.

Precisa infine la giurisdizione italiana non sussiste neppure in riferimento all'art. 10 c.p.

Con un terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) stante la nullità della sentenza impugnata ex art. 178, comma 1, lett. c) per omessa notifica dell'avviso di deposito della stessa avvenuto il 27.12.2019, oltre il termine di 15 giorni indicato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] essendo l'avviso di deposito l'unico rimedio che consente all'imputato di non vedere ridotto il termine di impugnazione qualora il deposito della motivazione slitti per festività. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il terzo motivo di ricorso che, qualora accolto, avrebbe rilievo pregiudiziale assorbentetrisulta manifestamente infondato in quanto nessun avviso di deposito avrebbe dovuto essere notificato / LL alla parte ai sensi degli art.544 comma 2 e 548 comma 2 cod.proc.pen., atteso che il termine di quindici giorni per il deposito della sentenza pronunciata in data 10 Dicembre 2020 veniva in scadenza il giorno (festivo) del 25 Dicembre 2020, di talchè il termine di deposito deve ritenersi ritualmente prorogato, ai sensi dell'art.173 comma 3 cod.proc.pen., al primo giorno feriale successivo a quello di scadenza che coincide con la data del deposito (27 Dicembre 2020). 'E solo il caso di osservare come l'imputato abbia ritualmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello prospettando tanto censure di natura processuale quanto di merito e che pertanto, anche con riferimento a questo profilo, risulterebbe mancante un interesse concreto a dolersi del tardivo deposito della sentenza impugnata.

2. Manifestamente infondato risulta altresì il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente assume la nullità del concordato in appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. laddove la censura risulta manifestamente infondata nella parte in cui assume la incompletezza e la genericità del mandato (il quale al contrario si riferisce proprio al concordato in appello e risulta adeguatamente specifico e completo) e, sotto diverso profilo improponibile, laddove asserisce la falsità della sottoscrizione dello XHINDOLI, in quanto si limita a promuovere, nel presente giudizio di legittimità, il raffronto con talune sottoscrizioni di comparazione ai fini di una eventuale verifica, ma il disconoscimento non avrebbe potuto che avvenire mediante giudizio di querela di falso avente ad oggetto l'autenticazione della sottoscrizione dell'interessato da parte del difensore (al tale fine è stato affermato che la formula "v.to per autentica", apposta dal difensore in calce alla sottoscrizione della procura speciale per la presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, dovesse ritenersi idonea ad attestare lo svolgimento delle attività identificative e ricognitive imposte dall'art. 2703 cod. civ. ed ha conseguentemente annullato con rinvio l'ordinanza del giudice d'appello che, in assenza di querela di falso, aveva ritenuto non probante l'autenticazione del difensore, sez.4, n.24619 del 20.4.2007, Samlali, Rv.237047).

3. Infondato è invece il secondo motivo di ricorso che assume violazione di legge per essere stata riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano pure in presenza di condotta criminosa realizzata per intero in territorio svizzero, sia con riferimento all'impossessamento delle casseforti con sottrazione dei valori in esse contenuti, sia in relazione al momento in cui si sarebbe realizzata la acquisizione delle somme di denaro provenienti dal reato di furto, qualora i fatti contestati fossero da qualificarsi come reato di ricettazione.

A tale proposito la difesa del ricorrente obietta che il giudice di appello si era limitato a sostenere che la programmazione criminosa non poteva essere stata improvvisata ma, in presenza di un progetto delinquenziale ben organizzato, la stessa era intervenuta in territorio italiano, di talchè le fasi di avvicinamento al confine svizzero dal territorio italiano integravano porzione della condotta criminosa prodromica al successivo impossessamento della res.

Una tale affermazione aveva carattere congetturale in quanto non era sostenuta da elementi specifici e concludenti a sostegno di una previa deliberazione criminosa sul territorio dello Stato.4.

In effetti la giurisprudenza richiede che la parte di azione criminosa commessa in territorio italiano deve rappresentare, dal punto di vista naturalistico, una porzione dell'iter criminoso e tale connotazione non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità (sez.6 n56953 del 2017, PM in proc.Guerini, Rv.272220).

Peraltro tale porzione di azione criminosa, seppure priva dei requisiti di idoneità ed univocità richiesti per il tentativo, deve essere comunque significativa e collegabile in modo chiaro ed univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (sez.5, n.57018 del 15.10.2018, Alhali, Rv.274376; sez.4, n.6376 del 20.1.2017, PG in proc.[OSCURATO:PERSONA], Rv.269072; sez.6, n.2959 del 22.1.2020, M, 278197).

In particolare, in ipotesi di concorso di persone del reato commesso all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio italiano si sia realizzata anche una sola frazione della condotta ad opera di uno solo dei concorrenti, condotta che abbia le caratteristiche sopra indicate che serva ad evidenziare il collegamento con la parte più significativa dell'azione realizzata all'estero.

5. Orbene ciò premesso in punto di diritto i giudici di merito hanno dato conto che nella specie l'autovettura in cui venne successivamente identificato lo XHINDOLI era stata monitorata tanto all'ingresso quanto all'uscita dalla Svizzera e che al ritorno non solo conteneva le banconote, le monete e il borsello sottratti dalla casseforti del Golf-club in Egadina ma trasportava altresì un borsone contenente un flessibile, dei dischi da taglio e due ricetrasmittenti, materiale questo che rendeva evidente la predisposizione in territorio italiano di uno schema criminoso già connotato da azioni preparatorie intimamente connesse alle condotte appropriative successivamente accertate.

Una siffatta organizzazione di mezzi era rivelatrice di uno specifico e non generico proposito criminoso maturato in territorio italiano.

Invero i correi erano partiti dal territorio italiano per commettere una o più azioni criminose in collegamento con altro equipaggio (ricetrasmittenti) e con strumenti di effrazione e taglio di materiale metallico (dischi e flessibile) che evidenziavano il progetto di scassinare ovvero asportare un contenitore metallico, quale appunto una cassaforte. 5.1 Del tutto correttamente ed in termini logici e non contraddittori la corte di appello ha desunto il collegamento tra l'azione criminosa realizzata in Svizzera e la predisposizione di mezzi intervenuta in territorio italiano sulla base di elementi fattuali concreti e significativi di un programma criminoso non generico ma del tutto coerente con lo sviluppo dell'azione illecita. 6.11 ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano con sentenza emessa in data 10.12.2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio del 21.6.2018, decidendo sull'accordo delle parti ex art.599 bis c.p.p. condannava XHINDOLI Enton alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 c.p. così diversamente qualificata l'originaria imputazione di ricettazione condividendo la statuizione del primo giudice che all'esito dell'istruttoria dibattimentale riteneva provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato che con ORLLANI Gaznned (non ricorrente nel presente giudizio) in data 10 agosto 2015 veniva sottoposto a visita doganale in Livigno, insieme ad un'altra vettura che tuttavia fu lasciata andare, durante la quale i finanzieri rinvenivano nel bagagliaio della vettura "Musa" su cui viaggiavano un borsone contenente un flessibile, dei dischi da taglio e due ricetrasmittenti nonché nelle tasche dei pantaloni di ORLLANI ingente somma di denaro (franchi svizzeri ed euro) e in un borsello posto nel vano porta oggetti che lo XHINDOLI indicava come proprio la somma di 6.130 franchi svizzeri e 320,00 euro oltre ulteriori 1448,70 franchi svizzeri e 52,70 euro in monete; avendo i finanzieri appreso che quella stessa notte era stato commesso un furto al "[OSCURATO:PERSONA]" di Samaden in Egadina dove erano state prelevate due casseforti contenenti ingenti quantità di denaro in franchi svizzeri procedevano all'arresto in flagranza di reato di furto aggravato che tuttavia non veniva convalidato in sede di udienza di convalida e il ricorso sull'omessa convalida veniva rigettato dalla Corte di Cassazione, pertanto gli imputati venivano citati a giudizio all'esito delle indagini preliminari. In particolare il primo giudice, all'esito di istruttoria dibattimentale, riteneva provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità degli imputati in considerazione del percorso inconsueto e scomodo delle due autovetture che avevano viaggiato in prossimità del luogo in cui era stato commesso il furto rendendo inverosimile che gli imputati, come da loro affermato, si fossero recati a Zurigo per un viaggio di piacere e che la vettura gli fosse stata prestata anche in considerazione della totale mancanza di interesse mostrata dall'intestataria a rientrare in possesso della stessa nonostante il dissequestro; dell'importo anomalo di denaro rinvenuto nel borsello dello XHINDOLI essendo la refurtiva composta per una cospicua parte in monete, borsello che inoltre, nel prosieguo delle indagini, veniva riconosciuto come proprio da una socia del [OSCURATO:PERSONA] che affermava fosse custodito nella cassaforte, nonché per l'identità delle somme in possesso degli imputati che rendeva plausibile la divisone del bottino ricavato. La Corte di Appello dopo aver preso atto della sopravvenuta rinunzia, in nome e per conto dell'imputato, a tutti i motivi d'appello condannava l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, pena concordemente indicata dalle parti nell'accordo condiviso ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, articolato in due motivi. 1 IL Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in riferimento agli artt. 599 bis, 589 e 122 c.p.p. stante l'inammissibilità del concordato in appello per mancanza di valida procura speciale conferita al difensore e in assenza di volontà dell'imputato con conseguente nullità della sentenza impugnata. In particolare la difesa sostiene che la firma apposta in calce all'atto di procura speciale conferito al precedente difensore tramite atto generico, quindi per ciò solo inammissibile, scritto a penna su carta intestata dello stesso non appartiene all'imputato così come emerge dal raffronto tra tale sottoscrizione con tutte le altre contenute nel fascicolo. Con un secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) con riferimento all'art.20 c.p.p. in relazione agli artt. 6 e 10 c.p. stante il difetto di giurisdizione del giudice italiano a giudicare reati verificatesi interamente in altro Stato in assenza dei presupposti degli artt. 7-10 c.p. con conseguente nullità della sentenza impugnata. Ad avviso della difesa, prescindendo dalla sussunzione del fatto sotto la fattispecie del furto o di ricettazione, si tratta di un fatto che si è verificato interamente all'estero e in assenza delle condizioni stabilite dalla legge per la sussistenza della giurisdizione penale italiana. Dovendosi intendere un reato "commesso nel territorio italiano" qualora l'azione o omissione sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio medesimo o ivi si sia verificato l'evento, nel caso di specie non ricorre tale requisito né che il fatto sia qualificato come furto aggravato né come ricettazione. Difatti per quanto riguarda la prima fattispecie, sia l'azione - ossia la sottrazione di cose altrui e precisamente delle casseforti - sia l'impossessamento del denaro - essendo state le casseforti abbandonate nel giardino del Club - nonché "la violenza contro le cose" - nel caso di specie la forzatura delle serrature del Club - sono state poste in essere a Samedan e nemmeno potrebbe ritenersi radicata la giurisdizione italiana in base alla circostanza che gli imputati sarebbero entrati in Svizzera attraverso un valico in Italia. Analogamente, qualora il fatto fosse sussunto nella fattispecie del delitto di ricettazione, si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente consegue il possesso della cosa e, nel caso di specie, gli imputati sono entrati in possesso delle somme di denaro in Svizzera non avendo neppure fatto alcuna sosta dal momento dell'uscita dalla Svizzera al momento in cui venivano fermati dalla Guardia di Finanza. Precisa infine la giurisdizione italiana non sussiste neppure in riferimento all'art. 10 c.p. Con un terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) stante la nullità della sentenza impugnata ex art. 178, comma 1, lett. c) per omessa notifica dell'avviso di deposito della stessa avvenuto il 27.12.2019, oltre il termine di 15 giorni indicato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] essendo l'avviso di deposito l'unico rimedio che consente all'imputato di non vedere ridotto il termine di impugnazione qualora il deposito della motivazione slitti per festività. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il terzo motivo di ricorso che, qualora accolto, avrebbe rilievo pregiudiziale assorbentetrisulta manifestamente infondato in quanto nessun avviso di deposito avrebbe dovuto essere notificato / LL alla parte ai sensi degli art.544 comma 2 e 548 comma 2 cod.proc.pen., atteso che il termine di quindici giorni per il deposito della sentenza pronunciata in data 10 Dicembre 2020 veniva in scadenza il giorno (festivo) del 25 Dicembre 2020, di talchè il termine di deposito deve ritenersi ritualmente prorogato, ai sensi dell'art.173 comma 3 cod.proc.pen., al primo giorno feriale successivo a quello di scadenza che coincide con la data del deposito (27 Dicembre 2020). 'E solo il caso di osservare come l'imputato abbia ritualmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello prospettando tanto censure di natura processuale quanto di merito e che pertanto, anche con riferimento a questo profilo, risulterebbe mancante un interesse concreto a dolersi del tardivo deposito della sentenza impugnata. 2. Manifestamente infondato risulta altresì il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente assume la nullità del concordato in appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. laddove la censura risulta manifestamente infondata nella parte in cui assume la incompletezza e la genericità del mandato (il quale al contrario si riferisce proprio al concordato in appello e risulta adeguatamente specifico e completo) e, sotto diverso profilo improponibile, laddove asserisce la falsità della sottoscrizione dello XHINDOLI, in quanto si limita a promuovere, nel presente giudizio di legittimità, il raffronto con talune sottoscrizioni di comparazione ai fini di una eventuale verifica, ma il disconoscimento non avrebbe potuto che avvenire mediante giudizio di querela di falso avente ad oggetto l'autenticazione della sottoscrizione dell'interessato da parte del difensore (al tale fine è stato affermato che la formula "v.to per autentica", apposta dal difensore in calce alla sottoscrizione della procura speciale per la presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, dovesse ritenersi idonea ad attestare lo svolgimento delle attività identificative e ricognitive imposte dall'art. 2703 cod. civ. ed ha conseguentemente annullato con rinvio l'ordinanza del giudice d'appello che, in assenza di querela di falso, aveva ritenuto non probante l'autenticazione del difensore, sez.4, n.24619 del 20.4.2007, Samlali, Rv.237047). 3. Infondato è invece il secondo motivo di ricorso che assume violazione di legge per essere stata riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano pure in presenza di condotta criminosa realizzata per intero in territorio svizzero, sia con riferimento all'impossessamento delle casseforti con sottrazione dei valori in esse contenuti, sia in relazione al momento in cui si sarebbe realizzata la acquisizione delle somme di denaro provenienti dal reato di furto, qualora i fatti contestati fossero da qualificarsi come reato di ricettazione. A tale proposito la difesa del ricorrente obietta che il giudice di appello si era limitato a sostenere che la programmazione criminosa non poteva essere stata improvvisata ma, in presenza di un progetto delinquenziale ben organizzato, la stessa era intervenuta in territorio italiano, di talchè le fasi di avvicinamento al confine svizzero dal territorio italiano integravano porzione della condotta criminosa prodromica al successivo impossessamento della res. Una tale affermazione aveva carattere congetturale in quanto non era sostenuta da elementi specifici e concludenti a sostegno di una previa deliberazione criminosa sul territorio dello Stato.4. In effetti la giurisprudenza richiede che la parte di azione criminosa commessa in territorio italiano deve rappresentare, dal punto di vista naturalistico, una porzione dell'iter criminoso e tale connotazione non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità (sez.6 n56953 del 2017, PM in proc.Guerini, Rv.272220). Peraltro tale porzione di azione criminosa, seppure priva dei requisiti di idoneità ed univocità richiesti per il tentativo, deve essere comunque significativa e collegabile in modo chiaro ed univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (sez.5, n.57018 del 15.10.2018, Alhali, Rv.274376; sez.4, n.6376 del 20.1.2017, PG in proc.[OSCURATO:PERSONA], Rv.269072; sez.6, n.2959 del 22.1.2020, M, 278197). In particolare, in ipotesi di concorso di persone del reato commesso all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio italiano si sia realizzata anche una sola frazione della condotta ad opera di uno solo dei concorrenti, condotta che abbia le caratteristiche sopra indicate che serva ad evidenziare il collegamento con la parte più significativa dell'azione realizzata all'estero. 5. Orbene ciò premesso in punto di diritto i giudici di merito hanno dato conto che nella specie l'autovettura in cui venne successivamente identificato lo XHINDOLI era stata monitorata tanto all'ingresso quanto all'uscita dalla Svizzera e che al ritorno non solo conteneva le banconote, le monete e il borsello sottratti dalla casseforti del Golf-club in Egadina ma trasportava altresì un borsone contenente un flessibile, dei dischi da taglio e due ricetrasmittenti, materiale questo che rendeva evidente la predisposizione in territorio italiano di uno schema criminoso già connotato da azioni preparatorie intimamente connesse alle condotte appropriative successivamente accertate. Una siffatta organizzazione di mezzi era rivelatrice di uno specifico e non generico proposito criminoso maturato in territorio italiano. Invero i correi erano partiti dal territorio italiano per commettere una o più azioni criminose in collegamento con altro equipaggio (ricetrasmittenti) e con strumenti di effrazione e taglio di materiale metallico (dischi e flessibile) che evidenziavano il progetto di scassinare ovvero asportare un contenitore metallico, quale appunto una cassaforte. 5.1 Del tutto correttamente ed in termini logici e non contraddittori la corte di appello ha desunto il collegamento tra l'azione criminosa realizzata in Svizzera e la predisposizione di mezzi intervenuta in territorio italiano sulla base di elementi fattuali concreti e significativi di un programma criminoso non generico ma del tutto coerente con lo sviluppo dell'azione illecita. 6.11 ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M