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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05462/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento nei confronti di:

1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad-[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Albino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, e, solo in subordine, di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite; lette le richieste dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale del Comune di Foppolo, costituito parte civile, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le richieste dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in via subordinata, laddove ritenuto esistente un contrasto giurisprudenziale, che venga accolta la richiesta di rimessione alle Sezioni unite formulata dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia ha accolto l'istanza di revisione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato la sentenza di applicazione della pena emessa il 9 febbraio 2021 nei loro confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, assolvendoli per insussistenza del fatto.

La sentenza di applicazione della pena aveva ad oggetto il delitto di corruzione (artt. 81, 110, 319 cod. pen.) di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti assessore all'Urbanistica della Provincia di Bergamo, ed è stata revocata perché il fatto storico che ne costituiva il fondamento è stato escluso dalla sentenza della Corte di appello di Brescia del 12 giugno 2023, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal medesimo reato perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, per violazione di legge, in relazione agli artt. 630, comma 1, lett. a), e 637, comma 3, cod. proc. pen., e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per la revisione della sentenza di applicazione della pena, in quanto: a) il tema centrale dell'esistenza di un contrasto tra i fatti descritti nella sentenza di applicazione della pena e quelli descritti dalla Corte di appello di Brescia è stato affrontato non in concreto ma solo in astratto nella sentenza impugnata, che lo ha ritenuto sussistente unicamente in considerazione del fatto che la corruzione è un reato a concorso necessario; b) il contrasto, nel caso di specie, deve essere escluso ai sensi dell'art. 637, comma 3, cod. proc. pen perché il diverso epilogo processuale è stato il frutto di diverse valutazioni della prova dichiarativa; c) la sentenza impugnata reputa, in termini sintetici e poco aderenti alla complessità della motivazione, che la Corte di appello di Brescia abbia assolto [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero appropriati delle somme da loro ricevute anziché consegnarle al destinatario.

Ma così non è, in quanto la sentenza assolutoria, nell'ottica di rafforzare la pronuncia dubitativa in favore di [OSCURATO:PERSONA], screditando la chiamata in correità, ha solo formulato l'ipotesi che i predetti si fossero appropriati di parte delle tangenti descritte nell'imputazione.

Quindi, anche a voler seguire questa incoerente impostazione, la revisione non sarebbe stata ammissibile, perché l'appropriazione delle somme destinate alla corruzione di terzi avrebbe avuto, comunque, natura delittuosa. ly 2

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di discussione orale, il Procuratore generale, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il difensore della parte civile, Comune di Foppolo, hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Va, in via preliminare, affrontato il tema posto dal Procuratore generale in ordine a un contrasto di giurisprudenza sul tema della proponibilità dell'istanza di revisione avverso una sentenza di applicazione della pena.

2.1. Nella sua originaria formulazione, l'art. 629 cod. proc. pen. stabiliva che «è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta».

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872 - 01, hanno affermato che è inammissibile l'istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e ciò in quanto tale sentenza non è equiparabile a una pronuncia di condanna, se non nel solo punto relativo all'applicazione della pena; del resto, hanno osservato, sarebbe impossibile riprendere un giudizio ordinario quando il processo si è svolto e concluso senza una piena cognitio e sarebbe improponibile un "conflitto" tra prove ed elementi che, per definizione normativa, tali non sono, posto che l'applicazione della pena è disposta, ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., "sulla base degli atti".

Successivamente l'art. 3, comma 1, della

I. n. 134/2003 ha modificato l'art.629 cod. proc. pen., prevedendo espressamente che anche le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. siano soggette a revisione.

In conseguenza della modifica normativa, l'orientamento nettamente maggioritario di questa Corte è stato nel senso della generale ammissibilità del rimedio straordinario avverso le sentenze di applicazione della pena (ex multis Sez. 6, n. 26627 del 17/04/2024, Bianchi, Rv. 286842 - 01; Sez. 6, n. 22283 del 7.2.2024, Zeppini (n.m); Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 - 01; Sez. 4, n. 10423 del 08/02/2023, Ligresti, Rv. 284559; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188 - 02; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273749 - 01; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842 - 01).In alcune di tali decisioni si è sottolineato come sia proprio la natura ontologicamente "debole" dell'accertamento sotteso alla sentenza di applicazione della pena a rendere più acuta l'istanza di garanzia assecondata dalla revisione, sicché, dato normativo e considerazione sistematica convergerebbero nel far ritenere la sentenza di patteggiamento suscettibile di revisione per inconciliabilità dei giudicati (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 275320).

Secondo un diverso orientamento, invece, l'inclusione, a seguito della

I. n. 134/2003, della sentenza di applicazione della pena nel novero delle pronunce soggette a revisione sarebbe riferibile non all'ipotesi di contrasto tra giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), ma agli altri casi di revisione in considerazione della natura della sentenza di patteggiamento, pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore.

Del resto, si rileva, lo strumento della revisione non può porre nel nulla una decisione a cui l'imputato ha prestato il proprio consenso né condurre a una fase di accertamento dei fatti e della responsabilità, che non si è svolta nel procedimento originario e non può ammettersi nemmeno in sede di revisione (Sez. 2, n. 33348 del 5.5.2023, Galdieri (n.m.); Sez. 2, 31785 del 28.4.2023, Corridori (n.m.); Sez. 6, n. 10791 del 3.2.2021, Isoldi (n.m.); Sez. 6, Sentenza n. 29682 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279631 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4417 del 17/10/2017, (dep. 30/01/2018), Gjini, Rv. 272293 - 01).

2.2. Reputa il Collegio di aderire all'orientamento maggioritario secondo cui la pronuncia di patteggiamento può rappresentare presupposto per la revisione della condanna, fondata sul contrasto di giudicati, e ciò sia in base all'interpretazione letterale della norma, che ammette, in generale, la revisione avverso sentenze di applicazione della pena, senza escludere alcuno dei casi di cui all'art. 630 cod. proc. pen., sia per ragioni di ordine sistematico.

Va premesso che le Sezioni Unite, nel precisare i caratteri del rimedio straordinario, hanno affermato che la necessità della previsione di un giudizio di revisione è contemplata dall'art. 24, comma 4, Cost., che, nell'imporre al legislatore ordinario di determinare «le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari», ineludibilmente ha costituzionalizzato anche lo strumento processuale finalizzato alla revoca delle sentenze di condanna frutto dei predetti errori, e trova conferma ulteriore nell'art. 27, comma 3, Cost., poiché la «rieducazione del condannato», cui le pene devono tendere, non può aver luogo nei confronti di un innocente.

La revisione, poi, trova esplicito riconoscimento anche in plurime fonti sovranazionali poste a tutela dei diritti umani: l'art. 4, VII Protocollo alla Convenzione EDU prevede - in deroga al divieto di bis in idem — la possibilità della riapertura del processo «se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta» (Sez.

U, n. 6141 del 25/10/2018, Milanesi, Rv. 274627 - 01).

Del resto, l'originaria previsione codicistica precludeva l'equiparazione della sentenza di applicazione a una sentenza di condanna, ma la stessa

I. n. 134/2003 - che ha modificato l'art. 629 cod. proc. pen. nel senso sopra indicato - ha profondamento inciso sull'istituto, introducendo il cd.

"patteggiamento allargato", connotato da una serie di effetti penali che lo hanno maggiormente assimilato alla ordinaria sentenza di condanna, in relazione all'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, compresa la confisca in tutte le sue forme, nonché al pagamento delle spese processuali; statuizioni, queste, che presuppongono un vero e proprio "accertamento del fatto" (così Sez. 6, n. 26627 del 17/04/2024, citata).

Dopo la riforma, le stesse Sezioni unite hanno ritenuto che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa a una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisca titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez.

U, n. 17781 del 29/11/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 233518 - 01).

Deve, conclusivamente, affermarsi che avverso la sentenza di applicazione della pena è ammessa la revisione per tutti i casi previsti all'art. 630 cod. proc. pen. 2.3.

Va esclusa la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., per le ragioni già esposte nella sentenza n. 26627 del 17/04/2024 citata.

In tale pronuncia è stato evidenziato che l'intervento normativo -

I. n. 134/2023 - è stato motivato, come emerge dal dibattito parlamentare, proprio dalla necessità di superare il principio di diritto enunciato con la sentenza "Giangrasso" e che, quindi, non vi è alcun "vincolo di rimessione", atteso che l'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.

«non può imporre di ritenere cristallizzata l'interpretazione del Supremo organo nomofilattico (superabile solo con un'ulteriore sottoposizione al medesimo della questione in precedenza decisa in un certo senso) anche laddove la disciplina legislativa sia radicalmente mutata e abbia quindi superato il principio dettato dalle Sezioni Unite».

3. Ciò premesso, il tema oggetto del ricorso è se nel caso di specie vi sia contrasto tra giudicati rilevante ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

Tale disposizione prevede che la revisione può essere richiesta «se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale».

Ciò significa che il rimedio straordinario è ammesso solo quando una sentenza afferma la verità di un fatto storico, su cui fonda la condanna, che l'altra esclude, sicché le due pronunce non sono conciliabili.

Il successivo art. 637, comma 3, cod. proc. pen. precisa che «il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio».

Tale norma preclude la possibilità di utilizzare lo strumento della revisione per far valere incoerenze decisorie soltanto apparenti.

In base a tale disposizione, anche nel caso di epiloghi processuali diversi, il giudice della revisione deve verificare se la sentenza di proscioglimento offra un quid novi dal punto di vista probatorio, quindi tale da offrire una certezza assoluta sull'essersi verificato (o non verificato) un dato fatto storico.

O, invece, deve verificare se la difformità delle due decisioni sia frutto di un diverso giudizio valutativo dello stesso compendio istruttorio o, addirittura, sia la ovvia conseguenza della necessità di applicare un diverso statuto probatorio, stante le diverse posizioni processuali da valutare - che, si anticipa, è quanto è avvenuto nel caso di specie.

È stato, così, affermato che il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi di divergente valutazione giuridica attribuita da due diversi giudici all'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate al medesimo imputato, in un caso affermandosi la responsabilità del giudicabile e nell'altro pronunciandosi sentenza di assoluzione per assenza di riscontri, essendo tale difformità conseguenza dell'applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16458 del 11/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260886 - 01).

È, cioè, solo la divergente ricostruzione storica dei fatti che può dare accesso alla revisione, e non anche il mero contrasto valutativo del medesimo contesto fattuale.

La regola ricavabile dalle norme in esame è applicabile a qualunque reato, e vale anche per i reati, quale quello oggetto del presente procedimento, a concorso necessario.

4. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Secondo la sentenza impugnata, nel caso di reati a concorso necessario, la cui prova discende solamente da fonti dichiarative e, in particolare, da soggetti rientranti nel novero di quelli indicati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

«il contrasto tra giudicati può manifestarsi solo a seguito di una divergenza nella valutazione sull'attendibilità del propalante: più precisamente, solo una difformità di valutazione sulla medesima prova dichiarativa può condurre a un contrasto tra il giudicato che afferma la sussistenza di un fatto storico per aver ritenuto credibile chi lo indicava come effettivamente avvenuto e quello che nega la sussistenza per avere escluso l'attendibilità di quella stessa fonte», Su queste premesse, la Corte di appello di Venezia ha ritenuto che sussista un contrasto di giudicati tra la pronuncia della Corte di appello di Brescia, che ha escluso la responsabilità del corruttore a causa dell'inaffidabilità della chiamata in correità e in difetto di riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti dei corruttori.

Tale conclusione è in contrasto con l'art. 637 cod. proc. pen. prima richiamato.

La sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti dei corruttori è stata fondata sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie degli stessi imputati.

Nei loro confronti, quindi, tali dichiarazioni integravano una confessione, che, se valutata come genuina e attendibile, costituiva piena prova a loro carico, senza necessità di riscontri.

Nei confronti del corrotto, invece, le dichiarazioni etero-accusatorie integravano una chiamata in correità, da valutarsi in base ai più rigorosi parametri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

È, dunque, naturale che, in presenza di mere dichiarazioni del corruttore, chi è accusato di corruzione possa e debba essere assolto, come del resto avverrebbe in caso di simultaneus processus, senza che ciò implichi, se frutto di una loro divergente valutazione, l'accertamento di un fatto processualmente incompatibile con quello che coinvolge il corruttore, reo confesso.

In tali casi si è in presenza, cioè, di un diverso epilogo processuale derivante dal diverso statuto della prova dichiarativa posta a fondamento della decisione, e non di una inconciliabilità di fatti storici.

Non sussistevano, dunque, i presupposti per l'applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., né per la revoca della sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente cessazione della relativa esecuzione.

5. In conclusione, la sentenza impugnata annullata senza rinvio, non essendo prospettabile alcun altro sviluppo in un eventuale giudizio rescissorio, con la conseguente riespansione dell'esecuzione della sentenza di applicazione della pena, erroneamente revocata dalla sentenza impugnata.6.

Non deve farsi luogo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento nei confronti di: 1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad-[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Albino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, e, solo in subordine, di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite; lette le richieste dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale del Comune di Foppolo, costituito parte civile, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le richieste dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in via subordinata, laddove ritenuto esistente un contrasto giurisprudenziale, che venga accolta la richiesta di rimessione alle Sezioni unite formulata dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia ha accolto l'istanza di revisione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato la sentenza di applicazione della pena emessa il 9 febbraio 2021 nei loro confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, assolvendoli per insussistenza del fatto. La sentenza di applicazione della pena aveva ad oggetto il delitto di corruzione (artt. 81, 110, 319 cod. pen.) di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti assessore all'Urbanistica della Provincia di Bergamo, ed è stata revocata perché il fatto storico che ne costituiva il fondamento è stato escluso dalla sentenza della Corte di appello di Brescia del 12 giugno 2023, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal medesimo reato perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, per violazione di legge, in relazione agli artt. 630, comma 1, lett. a), e 637, comma 3, cod. proc. pen., e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per la revisione della sentenza di applicazione della pena, in quanto: a) il tema centrale dell'esistenza di un contrasto tra i fatti descritti nella sentenza di applicazione della pena e quelli descritti dalla Corte di appello di Brescia è stato affrontato non in concreto ma solo in astratto nella sentenza impugnata, che lo ha ritenuto sussistente unicamente in considerazione del fatto che la corruzione è un reato a concorso necessario; b) il contrasto, nel caso di specie, deve essere escluso ai sensi dell'art. 637, comma 3, cod. proc. pen perché il diverso epilogo processuale è stato il frutto di diverse valutazioni della prova dichiarativa; c) la sentenza impugnata reputa, in termini sintetici e poco aderenti alla complessità della motivazione, che la Corte di appello di Brescia abbia assolto [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero appropriati delle somme da loro ricevute anziché consegnarle al destinatario. Ma così non è, in quanto la sentenza assolutoria, nell'ottica di rafforzare la pronuncia dubitativa in favore di [OSCURATO:PERSONA], screditando la chiamata in correità, ha solo formulato l'ipotesi che i predetti si fossero appropriati di parte delle tangenti descritte nell'imputazione. Quindi, anche a voler seguire questa incoerente impostazione, la revisione non sarebbe stata ammissibile, perché l'appropriazione delle somme destinate alla corruzione di terzi avrebbe avuto, comunque, natura delittuosa. ly 2 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di discussione orale, il Procuratore generale, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il difensore della parte civile, Comune di Foppolo, hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Va, in via preliminare, affrontato il tema posto dal Procuratore generale in ordine a un contrasto di giurisprudenza sul tema della proponibilità dell'istanza di revisione avverso una sentenza di applicazione della pena. 2.1. Nella sua originaria formulazione, l'art. 629 cod. proc. pen. stabiliva che «è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta». Le Sezioni Unite, con sentenza n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872 - 01, hanno affermato che è inammissibile l'istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e ciò in quanto tale sentenza non è equiparabile a una pronuncia di condanna, se non nel solo punto relativo all'applicazione della pena; del resto, hanno osservato, sarebbe impossibile riprendere un giudizio ordinario quando il processo si è svolto e concluso senza una piena cognitio e sarebbe improponibile un "conflitto" tra prove ed elementi che, per definizione normativa, tali non sono, posto che l'applicazione della pena è disposta, ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., "sulla base degli atti". Successivamente l'art. 3, comma 1, della I. n. 134/2003 ha modificato l'art.629 cod. proc. pen., prevedendo espressamente che anche le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. siano soggette a revisione. In conseguenza della modifica normativa, l'orientamento nettamente maggioritario di questa Corte è stato nel senso della generale ammissibilità del rimedio straordinario avverso le sentenze di applicazione della pena (ex multis Sez. 6, n. 26627 del 17/04/2024, Bianchi, Rv. 286842 - 01; Sez. 6, n. 22283 del 7.2.2024, Zeppini (n.m); Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 - 01; Sez. 4, n. 10423 del 08/02/2023, Ligresti, Rv. 284559; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188 - 02; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273749 - 01; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842 - 01).In alcune di tali decisioni si è sottolineato come sia proprio la natura ontologicamente "debole" dell'accertamento sotteso alla sentenza di applicazione della pena a rendere più acuta l'istanza di garanzia assecondata dalla revisione, sicché, dato normativo e considerazione sistematica convergerebbero nel far ritenere la sentenza di patteggiamento suscettibile di revisione per inconciliabilità dei giudicati (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 275320). Secondo un diverso orientamento, invece, l'inclusione, a seguito della I. n. 134/2003, della sentenza di applicazione della pena nel novero delle pronunce soggette a revisione sarebbe riferibile non all'ipotesi di contrasto tra giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), ma agli altri casi di revisione in considerazione della natura della sentenza di patteggiamento, pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore. Del resto, si rileva, lo strumento della revisione non può porre nel nulla una decisione a cui l'imputato ha prestato il proprio consenso né condurre a una fase di accertamento dei fatti e della responsabilità, che non si è svolta nel procedimento originario e non può ammettersi nemmeno in sede di revisione (Sez. 2, n. 33348 del 5.5.2023, Galdieri (n.m.); Sez. 2, 31785 del 28.4.2023, Corridori (n.m.); Sez. 6, n. 10791 del 3.2.2021, Isoldi (n.m.); Sez. 6, Sentenza n. 29682 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279631 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4417 del 17/10/2017, (dep. 30/01/2018), Gjini, Rv. 272293 - 01). 2.2. Reputa il Collegio di aderire all'orientamento maggioritario secondo cui la pronuncia di patteggiamento può rappresentare presupposto per la revisione della condanna, fondata sul contrasto di giudicati, e ciò sia in base all'interpretazione letterale della norma, che ammette, in generale, la revisione avverso sentenze di applicazione della pena, senza escludere alcuno dei casi di cui all'art. 630 cod. proc. pen., sia per ragioni di ordine sistematico. Va premesso che le Sezioni Unite, nel precisare i caratteri del rimedio straordinario, hanno affermato che la necessità della previsione di un giudizio di revisione è contemplata dall'art. 24, comma 4, Cost., che, nell'imporre al legislatore ordinario di determinare «le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari», ineludibilmente ha costituzionalizzato anche lo strumento processuale finalizzato alla revoca delle sentenze di condanna frutto dei predetti errori, e trova conferma ulteriore nell'art. 27, comma 3, Cost., poiché la «rieducazione del condannato», cui le pene devono tendere, non può aver luogo nei confronti di un innocente. La revisione, poi, trova esplicito riconoscimento anche in plurime fonti sovranazionali poste a tutela dei diritti umani: l'art. 4, VII Protocollo alla Convenzione EDU prevede - in deroga al divieto di bis in idem — la possibilità della riapertura del processo «se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta» (Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, Milanesi, Rv. 274627 - 01). Del resto, l'originaria previsione codicistica precludeva l'equiparazione della sentenza di applicazione a una sentenza di condanna, ma la stessa I. n. 134/2003 - che ha modificato l'art. 629 cod. proc. pen. nel senso sopra indicato - ha profondamento inciso sull'istituto, introducendo il cd. "patteggiamento allargato", connotato da una serie di effetti penali che lo hanno maggiormente assimilato alla ordinaria sentenza di condanna, in relazione all'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, compresa la confisca in tutte le sue forme, nonché al pagamento delle spese processuali; statuizioni, queste, che presuppongono un vero e proprio "accertamento del fatto" (così Sez. 6, n. 26627 del 17/04/2024, citata). Dopo la riforma, le stesse Sezioni unite hanno ritenuto che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa a una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisca titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 233518 - 01). Deve, conclusivamente, affermarsi che avverso la sentenza di applicazione della pena è ammessa la revisione per tutti i casi previsti all'art. 630 cod. proc. pen. 2.3. Va esclusa la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., per le ragioni già esposte nella sentenza n. 26627 del 17/04/2024 citata. In tale pronuncia è stato evidenziato che l'intervento normativo - I. n. 134/2023 - è stato motivato, come emerge dal dibattito parlamentare, proprio dalla necessità di superare il principio di diritto enunciato con la sentenza "Giangrasso" e che, quindi, non vi è alcun "vincolo di rimessione", atteso che l'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. «non può imporre di ritenere cristallizzata l'interpretazione del Supremo organo nomofilattico (superabile solo con un'ulteriore sottoposizione al medesimo della questione in precedenza decisa in un certo senso) anche laddove la disciplina legislativa sia radicalmente mutata e abbia quindi superato il principio dettato dalle Sezioni Unite». 3. Ciò premesso, il tema oggetto del ricorso è se nel caso di specie vi sia contrasto tra giudicati rilevante ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Tale disposizione prevede che la revisione può essere richiesta «se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale». Ciò significa che il rimedio straordinario è ammesso solo quando una sentenza afferma la verità di un fatto storico, su cui fonda la condanna, che l'altra esclude, sicché le due pronunce non sono conciliabili. Il successivo art. 637, comma 3, cod. proc. pen. precisa che «il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio». Tale norma preclude la possibilità di utilizzare lo strumento della revisione per far valere incoerenze decisorie soltanto apparenti. In base a tale disposizione, anche nel caso di epiloghi processuali diversi, il giudice della revisione deve verificare se la sentenza di proscioglimento offra un quid novi dal punto di vista probatorio, quindi tale da offrire una certezza assoluta sull'essersi verificato (o non verificato) un dato fatto storico. O, invece, deve verificare se la difformità delle due decisioni sia frutto di un diverso giudizio valutativo dello stesso compendio istruttorio o, addirittura, sia la ovvia conseguenza della necessità di applicare un diverso statuto probatorio, stante le diverse posizioni processuali da valutare - che, si anticipa, è quanto è avvenuto nel caso di specie. È stato, così, affermato che il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi di divergente valutazione giuridica attribuita da due diversi giudici all'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate al medesimo imputato, in un caso affermandosi la responsabilità del giudicabile e nell'altro pronunciandosi sentenza di assoluzione per assenza di riscontri, essendo tale difformità conseguenza dell'applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16458 del 11/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260886 - 01). È, cioè, solo la divergente ricostruzione storica dei fatti che può dare accesso alla revisione, e non anche il mero contrasto valutativo del medesimo contesto fattuale. La regola ricavabile dalle norme in esame è applicabile a qualunque reato, e vale anche per i reati, quale quello oggetto del presente procedimento, a concorso necessario. 4. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Secondo la sentenza impugnata, nel caso di reati a concorso necessario, la cui prova discende solamente da fonti dichiarative e, in particolare, da soggetti rientranti nel novero di quelli indicati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. «il contrasto tra giudicati può manifestarsi solo a seguito di una divergenza nella valutazione sull'attendibilità del propalante: più precisamente, solo una difformità di valutazione sulla medesima prova dichiarativa può condurre a un contrasto tra il giudicato che afferma la sussistenza di un fatto storico per aver ritenuto credibile chi lo indicava come effettivamente avvenuto e quello che nega la sussistenza per avere escluso l'attendibilità di quella stessa fonte», Su queste premesse, la Corte di appello di Venezia ha ritenuto che sussista un contrasto di giudicati tra la pronuncia della Corte di appello di Brescia, che ha escluso la responsabilità del corruttore a causa dell'inaffidabilità della chiamata in correità e in difetto di riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti dei corruttori. Tale conclusione è in contrasto con l'art. 637 cod. proc. pen. prima richiamato. La sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti dei corruttori è stata fondata sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie degli stessi imputati. Nei loro confronti, quindi, tali dichiarazioni integravano una confessione, che, se valutata come genuina e attendibile, costituiva piena prova a loro carico, senza necessità di riscontri. Nei confronti del corrotto, invece, le dichiarazioni etero-accusatorie integravano una chiamata in correità, da valutarsi in base ai più rigorosi parametri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. È, dunque, naturale che, in presenza di mere dichiarazioni del corruttore, chi è accusato di corruzione possa e debba essere assolto, come del resto avverrebbe in caso di simultaneus processus, senza che ciò implichi, se frutto di una loro divergente valutazione, l'accertamento di un fatto processualmente incompatibile con quello che coinvolge il corruttore, reo confesso. In tali casi si è in presenza, cioè, di un diverso epilogo processuale derivante dal diverso statuto della prova dichiarativa posta a fondamento della decisione, e non di una inconciliabilità di fatti storici. Non sussistevano, dunque, i presupposti per l'applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., né per la revoca della sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente cessazione della relativa esecuzione. 5. In conclusione, la sentenza impugnata annullata senza rinvio, non essendo prospettabile alcun altro sviluppo in un eventuale giudizio rescissorio, con la conseguente riespansione dell'esecuzione della sentenza di applicazione della pena, erroneamente revocata dalla sentenza impugnata.6. Non deve farsi luogo
Sentenza Cassazione n. 05462/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris